La “personalizzazione” del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. La Legge n. 124 del 2017 – che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private – discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno. Una volta individuate le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio (cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe), l’indagine del Giudice è volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari che si sono verificate nel caso specifico: mentre le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme, le seconde richiedono l’applicazione di un criterio ad hoc scevro da automatismi. Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, spetta al Giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche e peculiari circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale, assicurata dalle previsioni tabellari e che, conseguentemente, siano tali da giustificare la personalizzazione dello stesso.
Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.
Corte d’Appello|Milano|Sezione 3|Civile|Sentenza|25 agosto 2022| n. 2756
Data udienza 21 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
– Dott. Irene Formaggia – Presidente
– Dott. Maura Caterina Barberis – Giudice Consigliere
– Dott. Giampiero Barile – Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2888/2021 RG posta in decisione all’udienza del 5.4.2022 e discussa in Camera di Consiglio il 21.7.2022, promossa da
(…) (C.F. (…)), con patrocinio dell’avv.to Al.Sa. e domicilio eletto presso il suo studio sito in Brescia alla via IV (…)
contro
(…) – (…) scarl (P.I. (…)), con patrocinio dell’Avv. Ce.La. e domicilio eletto presso il suo studio in Milano via (…)
(…) LTDA, contumace
OGGETTO: Lesione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2010/2021, pubblicata il 10/03/2021, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della pretesa risarcitoria proposta da (…) in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 31.01.2013 quando, sull’autostrada Genova-Livorno, la stessa veniva investita dall’autocarro spagnolo tg. (…) condotto da (…) e di proprietà della società spagnola (…) LTDA – domiciliata ex lege presso l'(…) (…) -, dichiarava la responsabilità concorrente di (…), in misura del 30%, e di (…), in misura del 70%, nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l’effetto, condannava l'(…) s. c. a r.l. a pagare a (…), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 34.331,58, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 31.01.2013 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo. Poneva le spese di CTU, già liquidate con decreto del 30.03.2020, a carico delle parti al 50% ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti del consulente. Compensava infine tra le parti il 50% delle spese di lite, condannando (…) a rimborsare a (…) la residua metà, liquidata come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. (…), dichiaratosi antistatario.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (…) interponeva gravame avverso il suindicato provvedimento chiedendone la riforma.
Chiedeva in particolare di escludere il concorso colposo dell’appellante (…) nella causazione dell’incidente stradale in commento, affermando la responsabilità esclusiva di (…), conducente dell’autoarticolato di proprietà della società (…) LTDA, con conseguente condanna della società (…) ((…)) s.c. a r.l. al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’attrice e quantificati, in valori odierni, nel complessivo importo di Euro.185.256,90 o nella diversa misura, anche superiore, che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, anno per anno, dal fatto fino al passaggio in giudicato della sentenza e, da questo momento, con i soli interessi legali, al saldo effettivo, come da insegnamento della (…) in subiecta materia, detratto quanto incassato dall’appellante (…) in forza della sentenza di primo grado. Chiedeva infine la condanna della parte soccombente all’integrale rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio e della CTU espletata in primo grado.
In subordine, chiedeva di ridurre il concorso colposo di (…) nel sinistro per cui è causa, come commisurato in primo grado (70%), determinandolo in misura massima del 25%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore a quella statuita dal Tribunale, dichiarando quindi la prevalente responsabilità di (…) nella causazione del sinistro per cui è causa con conseguente condanna di (…) ((…)) s.c. a r.l. al risarcimento, quota parte, dei danni tutti patiti dall’attrice. In via istruttoria chiedeva di richiamare il CTU a chiarimenti affinché valuti il grado di sofferenza c.d. “menomazione-correlata” subito dalla signora (…), sulla base dei quesiti standard proposti dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, edizione 2021.
Si costituiva (…) ((…)) s.c. a r.l. contestando in toto l’appello avversario ritenuto, in via preliminare, inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, comunque, infondato nel merito, con conseguente rigetto dello stesso e conferma, in ogni sua parte, della sentenza gravata. Il tutto con vittoria dei compensi professionali del grado.
All’udienza del 15.2.2022, dichiarata la contumacia della (…) LTDA, la causa veniva rinviata all’udienza del 5.4.2022 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, tenutasi in forma cartolare come da normativa Covid, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Tanto premesso, vanno in primo luogo esaminati i profili di inammissibilità, ex art. 348bis e 342 c.p.c., sollevati da parte appellata.
L’eccezione fondata sull’art. 348 bis c.p.c. può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l’ordinanza con la quale ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (C. n. 26097/16) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
L’ordinanza di inammissibilità, invero, può essere pronunciata solo in limine litis, quando l’impugnazione appaia “a prima vista” infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili in base ad un giudizio prognostico altamente probabilistico, ed in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione sommaria che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell’appello. Cosa, nella specie, non immediatamente percepibile dalla Corte alla luce dell’oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
Quanto alla dedotta inammissibilità ex art. 342 c.p.c., la Suprema Corte ha in più occasioni evidenziato come, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti da nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., la sostanza dell’atto debba comunque prevalere sulla forma. In particolare, con la sentenza n. 27199/17, le Sezioni Unite sono pervenute al seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Alla luce dei richiamati principi, la censura dell’appellata non coglie nel segno, dovendosi evidenziare che, nell’atto di appello, i motivi sono stati prospettati nel rispetto dell’obbligo di specificità, posto che non sono limitati alla reiterazione degli argomenti svolti in primo grado ed all’allegazione di un mero dissenso su quanto opinato dal primo Giudice, ma si sono snodati attraverso censure specifiche sui punti argomentativi da questi espressi con indicazione di massima delle modifiche e alternative decisionali richieste.
Ciò è sufficiente per l’ammissibilità dell’appello, come del resto ancora recentemente ribadito dalla Suprema Corte secondo la quale non si deve esigere dall’appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l’atto integri la ratio della norma (così C. ord. n. 13535/18).
Tanto chiarito e passando, pertanto, al merito dell’appello proposto, con il primo motivo di impugnazione (…) censura il Tribunale per aver attribuito alla danneggiata una percentuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa pari al 70% quando, invece, avrebbe dovuto rilevale l’esclusiva responsabilità per quanto accaduto in capo a (…), conducente dell’autoarticolato di proprietà della società (…) LTDA, così incorrendo, secondo la prospettazione attorea, nella violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2056, 1227 c.c. nonché 141 co. 1, 2 e 3 C.d.S e 40 e 41 c.p..
Il motivo è infondato.
Va premesso che pacifica, in quanto non contestata dalle parti odierne contendenti, è la dinamica del sinistro per cui si discute.
Il giorno 31.1.2013, ad ore 21:40 circa, la signora (…) stava percorrendo l’autostrada Genova-Livorno nel territorio comunale di Viareggio.
Il tratto autostradale in questione era interessato da lavori in conseguenza dei quali la corsia di sorpasso era occupata da un cantiere e, pertanto, non era percorribile.
I veicoli transitavano, dunque, su due corsie: su quella naturale di marcia e sulla corsia di emergenza, adibita, per l’occorrenza, a corsia di marcia.
La carreggiata risultava delimitata, a destra, da guard-rail e, a sinistra, da new jersey in cemento e la velocità massima consentita in quella tratta era pari a 80 km/h.
L’attrice, alla guida della propria autovettura Lancia Y, giunta al km 141 + 600, percepiva in ritardo la presenza del cantiere ivi installato, andando così ad urtare il guard-rail destro della carreggiata e finendo in testa coda con la parte posteriore della macchina contro il new jersey in cemento.
Il veicolo, a seguito dell’urto, non era più marciante così la signora (…), scesa dall’auto, si incamminava a piedi lungo l’autostrada cercando di fermare le auto in corsa e, dopo alcuni minuti, veniva travolta dall’autocarro spagnolo condotto dal (…).
Ricostruita correttamente la dinamica del sinistro, il Tribunale ha individuato le violazioni scaturenti dalle condotte tenute reciprocamente dalla signora (…) e dal sig. (…) come emergenti da tutti gli elementi raccolti nel corso delle indagini tecniche espletate.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto imprudente la condotta del conducente dell’autocarro per non avere moderato oltremodo la velocità specie in considerazione dell’ora buia, del tratto autostradale con carreggiata ristretta, dei lavori in corso e della presenza di un veicolo incidentato in mezzo alla strada.
Quanto alla signora (…), il Giudice ha rilevato un comportamento gravemente imprudente a lei addebitabile per avere la stessa camminato a piedi (in violazione dell’art. 176, comma 6, cod. strada) senza giubbotto retroriflettente (in violazione dell’art. 162 comma 4 ter cod. strada) lungo un’autostrada non illuminata e in ora buia e, per di più, in un tratto privo di corsia di emergenza, valorizzando l’ulteriore circostanza che proprio nei pressi del luogo in cui l’auto dell’attrice era rimasta bloccata, vi era una piazzola di sosta dove avrebbe potuto e dovuto mettersi in sicurezza ed attendere i soccorsi.
Appurato dunque che l’accertata condotta tenuta dalla signora (…) ha concorso causalmente nella determinazione del sinistro, il Tribunale ha attribuito alla stessa una percentuale di responsabilità pari al 70%, ponendo a carico del (…), la residua percentuale pari al 30%.
Tale ripartizione è condivisibile.
Come recentemente rammentato dalla Suprema Corte (vedasi tra le ultime C.Pen. n. 29277/2019), le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell’art. 140 C.d.S. – che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale -, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte.
In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell’obbligo di attenzione che questi deve tenere sì da poter porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire ogni possibile rischio.
Il dovere di attenzione del conducente trova il suo parametro di riferimento, oltre che nelle regole di comune e generale prudenza, nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: 1) quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; 2) quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; 3) quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari degli altri utenti della strada che, laddove sussistenti, risulterebbero concausa dell’evento lesivo.
Nel caso che ci occupa, l’investimento della signora (…) da parte del sig. (…) è avvenuto in autostrada, in prossimità di un cantiere che determinava il restringimento della sede stradale con corsia di emergenza adibita a corsia di marcia. Ulteriore ostacolo alla circolazione era rappresentata da un’auto rimasta in panne a seguito dell’impatto con le strutture delimitanti il cantiere.
In tale contesto, il conducente dell’autocarro avrebbe dovuto essere massimamente prudente, atteso che la compresenza delle suindicate situazioni di fatto (cantiere, macchina incidentata, corsia di emergenza adibita a corsia di marcia) rendeva prevedibile la contestuale presenza di detriti, di feriti, di ostacoli in generale e, quindi, di una situazione di pericolo, che avrebbe potuto essere agevolmente superata solo laddove lo stesso, tenuto anche conto del mezzo pesante condotto, avesse moderato la velocità per essere pronto ad arrestare la marcia in caso di necessità.
La condotta di guida imprudente di (…) non può tuttavia ritenersi l’unico antecedente eziologico in grado di determinare l’evento lesivo e ciò in considerazione della gravissima condotta tenuta dalla signora (…), come chiaramente emergente dagli atti di causa.
Dalle dichiarazioni rese da(…), guardiano del cantiere autostradale, è emerso che la l’odierna appellante, scesa dall’auto rimasta in panne, si allontanava a piedi correndo lungo la carreggiata buia, senza curarsi di indossare il giubbotto catarifrangente, e tentando di fermare i veicoli in corsa.
Tale condotta viene riferita anche dal teste (…) il quale dichiara che, sfilato il veicolo incidentato, “percorsi circa 400 metri, improvvisamente una donna dal ciglio della strada si buttava nel mezzo della straa agitando le mani e più mi spostavo versa sinistra più cercava di mettersi davanti al mio camion. Riuscivo entrando in un varco del new jersey ad evitarla e chiamavo subito la polizia”.
Tale circostanza non è stata smentita dall’appellante che si limita a precisare che la signora (…) si incamminava alla ricerca di una colonnina SOS essendo il suo telefono cellulare scarico, che la scelta di abbandonare l’auto era dettata dal timore di essere travolta da altri veicoli mentre si trovava ancora all’interno dell’abitacolo e che era impossibile indossare il giubbotto catarifrangente in quanto chiuso nel bagagliaio dell’auto.
Sennonché è emerso che, subito dopo il testa coda della Lancia Y condotta dalla signora (…), quest’ultima veniva soccorsa dal guardiano del cantiere che chiamava tempestivamente i soccorsi (che infatti accorrevano dopo pochi minuti) e che era presente, proprio nelle immediate vicinanze del luogo ove avveniva l’urto, una piazzola di sosta.
Dunque la signora (…), anziché attendere nell’adiacente aria di sosta l’arrivo dei soccorsi chiamati dallo stesso (…), preferiva avventurarsi a piedi lungo un tratto autostradale privo di illuminazione, senza adottare gli opportuni accorgimenti per rendersi visibile, tentando anzi di fermare le auto in corsa, che evidentemente non potevano fermarsi, essendo tra l’altro interdetta la corsia di emergenza, mettendo in serio pericolo non solo sé stessa ma ogni altro utente della strada.
A nulla rileva, in un simile contesto, che il sig. (…) si accorgeva della presenza della signora (…) nonostante la stessa fosse priva di giubbotto catarifrangente, atteso che proprio a causa di una ritardata percezione del pedone privo di indumento idoneo – che deve essere riposto all’interno dell’abitacolo in modo da poter essere indossato prima di uscirvi -, il conducente dell’autocarro spagnolo ha potuto porre in essere solo una manovra di emergenza (decisa frenata) che tuttavia non impediva l’investimento poi verificatosi.
Nel ricostruito quadro delle rispettive condotte tenute dai signori (…) e (…), va dunque confermato il concorso di colpa così come quantificato dal Tribunale nella misura del 70% a carico della signora (…) e del residuo 30% a carico del signor (…).
Con riferimento a detta percentuale, pertanto, (…) deve essere condannata al risarcimento dei danni patiti dall’odierna appellante in conseguenza del sinistro.
Sul quantum debeatur si concentrano gli ulteriori motivi di impugnazione.
Va premesso che, nel caso di specie, non risulta contestata né la quantificazione del grado di invalidità permanente dell’attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro (25-26%), né la determinazione del periodo di inabilità temporanea (350 giorni di cui 30 al 100%, 150 al 75%, 180 al 50%), né l’applicazione delle Tabelle 2018 in uso presso il Tribunale di Milano ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale.
Ciò che si contesta, con il secondo e terzo motivo, è l’inadeguata personalizzazione della componente di danno biologico operata dal Tribunale e l’omessa liquidazione del danno morale.
Entrambi i motivi sono infondati.
Come rammentato da recente arresto giurisprudenziale (C. n. 25164/2020) “la “personalizzazione” del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto; la L. n. 124 del 2017 – che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private – discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)”.
Una volta individuate le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio (cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe), l’indagine del Giudice è volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari che si sono verificate nel caso specifico: mentre le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme, le seconde richiedono l’applicazione di un criterio ad hoc scevro da automatismi (cfr. C. n. 16788/15).
Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, spetta al Giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche e peculiari circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale, assicurata dalle previsioni tabellari e che, conseguentemente, siano tali da giustificare la personalizzazione dello stesso (in tal senso C. n. 21939/2017).
Ciò posto, osserva questo Collegio come, nel caso di specie, parte appellante abbia censurato il Tribunale per non aver tenuto conto, ai fini della personalizzazione del danno biologico subito dalla signora (…), le ripercussioni del sinistro sull’attività lavorativa, sulle attività quotidiane e sulla pratica di discipline sportive.
La doglianza non coglie nel segno atteso che il Tribunale ha posto alla base della propria determinazione proprio le circostanze dedotte dalla difesa della signora (…); il Tribunale ha infatti riconosciuto un incremento del 10% del danno biologico patito dall’attrice tenendo in debita considerazione che l’invalidità permanente si è manifestata anche sotto forma di visibili e antiestetiche cicatrici e con un maggiore affaticamento nell’espletamento di attività della vita quotidiana casalinga e nel generale espletamento di attività lavorativa.
Va pertanto confermata la personalizzazione come quantificata dal Tribunale atteso che le ulteriori circostanze dedotte dall’appellante a giustificazione di un ulteriore incremento, oltre ad essere state allegate tardivamente, sono comunque ricomprese nell’ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute previsto nelle tabelle milanesi.
Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante censura il Tribunale per aver ritenuto non provato il danno morale patito dalla signora (…) in conseguenza del sinistro, escludendo così il risarcimento di tale voce risarcitoria sottraendo dall’importo base previsto dalle Tabelle 2018 in uso presso il Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale previsto per una lesione del 25-26%, la quota di componente morale pari al 41-42%.
La doglianza è infondata.
Va osservato, in premessa, che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019, tutte richiamate in ultimo da Cass. n. 25164/2020).
Alla valutazione del danno morale deve procedersi in via autonoma rispetto al danno biologico (da intendersi quale lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) e successivamente alla personalizzazione dello stesso.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: “1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, e pervengono all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella” (così C. n. 25164/2020)
Premessa dunque la diversa ontologia del danno morale, la Suprema Corte ha costantemente affermato (per tutte si richiama la nota Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, è possibile il ricorso alla prova presuntiva, pur essendo onere del danneggiato allegare tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione.
Nel caso di specie il Tribunale, inquadrata correttamente la tematica afferente la risarcibilità del danno morale, ha negato il risarcimento dello stesso per non avere la signora (…) allegato – o comunque per aver allegato tardivamente – le sofferenze interiori connesse al sinistro di cui ha chiesto il ristoro.
La decisione è condivisibile.
Parte appellante si è infatti limitata a richiamare la documentazione medica in atti omettendo di svolgere alcuna attività assertoria volta a delineare uno stato d’animo di sofferenza interiore distinto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Tale carenza non consente a questo Collegio di procedere, neppure presuntivamente, alla liquidazione del danno morale.
Deve dunque confermarsi che la componente di danno biologico da invalidità permanente, comprensiva di personalizzazione al 10%, ammonta a complessivi Euro. 89.375,09 (Euro. 81.250,09+8.125,00) da ridurre per la quota del 70% in considerazione del concorso di colpa accertato, risultando così dovuto il risarcimento pari ad Euro. 26.812,53 per tale voce di danno.
Passando al profilo di censura relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea – invero scarsamente specificato ma comunque ammissibile emergendo dal tenore complessivo dell’appello una critica estesa a tutte le voci di danno -, parte appellante censura il Tribunale per aver applicato, ai fini della determinazione del tale danno, l’importo minimo di Euro. 98,00 pro die in luogo di quello massimo di cui al conteggio formulato al punto 56 dell’appello.
La doglianza merita parziale accoglimento emergendo dalla documentazione medica allegata in atti e dall’accertamento peritale svolto in corso della causa di primo grado, le imponenti e le penose conseguenze dell’inabilità temporanea subita dalla signora (…) (oltre 350 giorni segnati da ricoveri e tre interventi chirurgici) che giustificano l’applicazione di un importo base, per ogni giorno di invalidità, pari a Euro. 130,00 pro die.
In ragione di ciò il danno da inabilità temporanea deve essere rideterminato nella complessiva misura, liquidata per l’intero, di Euro 30.225,00 (Euro 3.900,00 per 30 giorni al 100%, Euro. 14.625,00 per 150 giorni al 75% ed Euro. 11.700,00 per 180 giorni al 50%) da ridurre per la quota del 70% in considerazione del concorso di colpa accertato, risultando così dovuto il risarcimento pari ad Euro. 9.067,50.
In considerazione di ciò il danno non patrimoniale risarcibile va rideterminato nella complessiva somma di Euro. 35.880,03 (in luogo della minor somma di Euro. 34.331,58 indicata dal Tribunale): somma già ridotta in ragione del concorso di colpa accertato, cui dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione come indicati nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.
Va in ultimo confermata la statuizione della sentenza di primo grado per quanto attiene alla regolamentazione e quantificazione delle spese di lite di quel grado e per quanto attiene a quelle della CTU, tenuto conto dell’accoglimento, solo parziale, della domanda risarcitoria formulata in primo grado dall’attrice (…) e del confermato concorso di corresponsabilità, nonché dell’assenza di specifico motivo d’appello sul quantum liquidato.
Stante il parziale accoglimento dell’appello proposto e tenuto conto dei motivi della decisione, le spese processuali del presente grado vanno poste a carico di (…) per la metà dell’importo complessivamente liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 rapportati al valore della causa e tenuto conto della media complessità dei temi dibattuti e del pregio dell’attività difensiva svolta, e compensate per la restante metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), avverso la sentenza n. 2010/2021 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.3.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell’appello proposto ed in parziale riforma, per quanto di ragione, della sentenza impugnata, condanna (…) ((…) s.c. a r.l.) al pagamento in favore di (…), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza del sinistro occorso, la somma rideterminata di Euro. 35.880,03 già ridotta della percentuale di corresponsabilità accertata, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, detratto l’importo versato da (…) in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna (…) ((…) s.c. a r.l.) a rifondere a (…) ½ delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva misura di Euro. 1.138,50 per spese ed Euro. 6.615,00 per compensi (di cui Euro. 1.960,00 per la fase di studio, Euro. 1.350,00 per la fase introduttiva, Euro.3.305,00 per la fase decisionale, omettendosi la fase istruttoria non effettuata nel presente grado), oltre al 15% per spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge; compensa tra le parti la restante metà.
Così deciso in Milano il 21 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Il danno da fermo tecnico nei sinistri stradali.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza Vita)
Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link