L’art. 63, comma 3, disp. att. C.c. attribuisce – in via di autotutela e senza ricorrere previamente al giudice – all’amministratore condominiale il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, e, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione “ove il regolamento lo consenta”, l’esercizio di tale potere configura un potere-dovere dell’amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso.
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Tribunale|Cagliari|Sezione 2|Civile|Sentenza|5 ottobre 2022| n. 2271
Data udienza 20 settembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona della dott. Gabriella Dessì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Oggetto: Condominio. Autorizzazione sospensione servizio idrico comune ex art. 63 disp. Att. c.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RAC 550/2019 promossa da:
CONDOMINIO VIA (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FA.CA. e dell’avv., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FA.CA.
ATTORE/I
contro
(…) (C.F. controparte), con il patrocinio dell’avv. TR.LU. e dell’avv. ON.NI. ((…)) VIA (…) CAGLIARI; elettivamente domiciliato in VIA (…) 09100 CAGLIARI presso il difensore avv. TR.LU.
CONVENUTO/I
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, il
CONDOMINIO DELLA VIA (…), ha convenuto in giudizio nanti questo Tribunale (…), esponendo quanto segue:
– Il Condominio di via (…), Q. S. E. è intestatario dell’utenza idrica n. (…) riferita al contatore generale comune, distinto con numero di matricola (…);
– l’utenza condominiale infatti è servita da un unico contatore che distribuisce l’acqua alle singole unità immobiliari ad uso abitativo, ciascuna dotata di un proprio contatore divisionale; – non avendo il gestore del servizio idrico (…) s.p.a. mai stipulato il contratto di fornitura coi singoli condomini, anche le utenze individuali sono per conseguenza gestite dall’amministratore del Condominio;
– il convenuto. (…) è proprietario dell’immobile facente parte del fabbricato condominiale, sito in Q. S. E., via (…), distinto in catasto al foglio n. (…), particella (…), sub (…) e (…), dotato del contatore divisionale per la contabilizzazione dei consumi idrici, distinto con matricola n. (…);
– detto condomino versa in stato di risalente e cronica morosità in relazione al pagamento degli oneri condominiali ordinari per una somma capitale complessiva di Euro 23.791,88, così come risulta dai bilanci consuntivi e relativi riparti riferiti alle gestioni 01.04.2016-31.03.2017 e 01.04.2017-31.03.2018, debitamente approvati dall’assemblea dei condomini con delibere assunte in data 30.10.2017 e il 18.09.2018.
– considerata la grave e perdurante morosità nel pagamento dei contributi condominiali, costituiva interesse del ricorrente ottenere l’autorizzazione a procedere alla sospensione della erogazione del servizio idrico comune in favore dell’immobile di proprietà del convenuto (…) come sopra identificato, mediante la chiusura temporanea delle relative valvole od in alternativa, ove le stesse fossero allocate all’interno dell’unità immobiliare di quest’ultimo, mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni dell’edificio, con onere di spesa a carico del ricorrente;
– invero, l’art. 63 comma terzo, disp. att. c.c., prevede che: “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
– la norma in questione individua, quale unico requisito per la legittima sospensione della fruizione dei servizi comuni, il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre;
– tali condizioni sono nella specie compiutamente sussistenti posto che, dai documenti di bilancio versati in atti del Condominio ricorrente, emerge come il convenuto (…) sia al momento debitore della complessiva somma di Euro 23.791,88, consolidatasi a partire dall’esercizio 2016/2017, e quindi da ben oltre 6 mesi.
Quanto sopra premesso, ha quindi concluso come in epigrafe specificato, sol favore delle spese di lite.
Regolarmente costituito in giudizio, il convenuto (…) ha contestato radicalmente la fondatezza della avversa domanda rilevando in fatto e diritto quanto segue:
– Il Condominio ricorrente ha fondato la propria domanda su una pretesa esposizione debitoria dell’esponente ascendente a complessivi Euro 23.791,88;
– peraltro, relativamente a detta somma, inerente oneri condominiali ordinari asseritamente inevasi, già dall’anno 2016 il Condominio ricorrente ha avviato diverse azioni per l’esecuzione forzata del proprio credito, ultima delle quali un ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. 805/2020 – D.I. n. 218 del 2020), per la cifra di Euro 14.784,(…)), notificato il 17 giugno 2020;
– inoltre, sull’ immobile di proprietà del resistente grava un procedimento di esecuzione immobiliare nel quale lo stesso Condominio ricorrente è intervenuta in forza del suddetto titolo esecutivo;
– al contrario, il suddetto Condominio ha del tutto omesso di menzionare nel del ricorso introduttivo, né tale dato risulta altrimenti desumibile, quale quota parte del preteso debito sia da imputare a morosità da fruizione del servizio idrico comune, che dovrebbe costituire oggetto del minacciato distacco;
– il ricorso, sotto tale profilo, era pertanto palesemente generico e nullo;
– pertanto, è di tutta evidenza che l’intento del Condominio ricorrente nel presente procedimento – nulla pretendendo lo stesso delle somme richieste, ma solo insistendo per l’autorizzazione alla sospensione del servizio idrico comune – sia eminentemente di carattere coercitivo, a nulla valendo per ottenere un ristoro di natura patrimoniale, essendo tale soddisfacimento ampiamente raggiungibile e garantito con l’ intervento del preteso creditore nell’ esecuzione immobiliare su menzionata;
– ad ogni buon conto a puro scopo transattiva, l’esponente si diceva pronto a procedere al versamento, in favore del Condominio ricorrente, di quanto al momento dovuto a titolo di consumi idrici, previa esatta quantificazione del debito da parte dell’amministratore, che a – nonostante le richieste in tal senso inoltrate – aveva fin qui omesso di provvedere in proposito.
Ha concluso quindi come in epigrafe specificato, col favore delle spese di lite.
All’udienza del 22 aprile 2022, la causa – trattata col rito ordinario previa ordinanza di conversione e istruita con sole produzioni documentali – è stata quindi tenuta a decisione sulle sopra trascritte conclusioni di parte
Le domande proposte nell’interesse dell’ attore CONDOMINIO VIA (…) DI Q. S. E. sono in parte fondate e, nei limiti di seguito meglio specificati, .devono pertanto trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a procedere alla sospensione del servizio di distribuzione idrica – al momento gestito quale servizio comune mediante utenza unica intestata all’intero CONDOMINO e dotata di contatori differenziali per la ripartizione interna dei consumi – nei confronti del convenuto (…), al momento debitore per oneri condominiali vari relativi agli esercizi di bilancio 2016/2017 e 2017/2018, della complessiva somma di Euro 23.791,88, così come asseverato dai relativi bilanci consuntivi debitamente approvati dall’assemblea dei condomini nelle forme di legge e mai assoggettati ad impugnazione.
In forza di quanto disposto dall’art. 63 comma terzo, disp. att. c.c., “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
Secondo il più accreditato inquadramento sistematico dell’istituto, trattasi di una particolare ipotesi di autotutela privata riconducibile al disposto e al modello concettuale dell’art. 1460 c.c., che contempla appunto la possibilità di sospendere l’adempimento di una obbligazione, di natural legale o contrattuale, nei confronti della parte creditrice a sua volta inadempiente.
Più propriamente, considerata l’ampia portata applicativa accordata a tale previsione codicistica – anche a prescindere dalla configurabilità di una effettiva relazione sinallagmatica fra oneri impagati e servizi sospesi – trattasi di un incisivo strumento di coercizione indiretta nei confronti dei condomini morosi sul modello dell’astreinte, volto a rafforzare gli usuali strumenti di escussione del credito (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, esecuzione forzata), specie allorquando gli stessi, come appunto nella specie è da dirsi, non abbiano in concreto portato al soddisfacimento del credito condominiale.
Il potere di sospensione dei servizi comuni, com’è noto, era già contemplato dal previgente testo dell’articolo 63 disp. att. c.c..
La novità introdotta dalla legge di riforma n. 220 del 2012, si è in concreto limitata all’eliminazione della preventiva autorizzazione all’esercizio di tale potere, che doveva in passato essere contenuta nel Regolamento di condominio.
Al momento, pertanto, l’amministratore può esercitare tale potere con ampia discrezionalità, senza necessità di una autorizzazione previa, espressamente contemplata dal Regolamento di condominio ovvero accordata dall’organo assembleare.
Tanto meno, poi – ricorrendo i presupposti normativamente richiesti – può ritenersi a tal fine necessaria una previa autorizzazione giudiziale, salvo che non si renda necessario invadere la sfera individuale del condomino moroso accedendo alla sua proprietà esclusiva (in tal senso, la costante giurisprudenza di merito, secondo la quale “..L’art. 63, comma 3, disp. att. C.c. attribuisce -in via di autotutela e senza ricorrere previamente al giudice – all’amministratore condominiale il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, e, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione “ove il regolamento lo consenta”, l’esercizio di tale potere configura un potere-dovere dell’amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso..” in tal senso, fra l’altro, Tribunale Modena, sez. II, 05/06/2015).
L’attuale quadro normativo, in definitiva, configura un autonomo potere di sospensione facente direttamente capo all’amministratore di Condominio senza alcuna preventiva autorizzazione giudiziale o convenzionale, da attuarsi con provvedimento proprio dell’organo amministrativo, adottato ai sensi dell’art. 1133 c.c., salva per il condomino interessato la facoltà di impugnazione (“..I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137..”).
Quanto sopra chiarito in via preliminare, è sorta peraltro contestazione fra le parti in ordine alla concreta possibilità
a) di applicare tale disposto normativo al godimento di servizi essenziali quali appunto quello afferente il servizio di distribuzione della risorsa idrica
b) nonché di procedere alla sospensione del relativo servizio comune allorquando la maturata morosità non sia al medesimo specificamente relativa, secondo il richiamato modello concettuale di cui all’art. 1460 c.c..
In assenza di risolutivi interventi della giurisprudenza di legittimità – al momento nonrinvenibili in materia – la questione di cui al superiore punto sub. a) ha costituito stata oggetto di contrastanti pronunciamenti da parte della giurisprudenza di merito, mentre è pressochè unanime l’interpretazione estensiva relativamente alla problematica di cui al successivo punto sub. b), reputandosi il potere in questione unicamente ancorato alla natura divisibile del servizio interessato dal provvedimento di sospensione.
Prendendo le mosse dalla questione di cui al punto sub. a), l’orientamento originariamente prevalente escludeva che l’istituto in esame, dal carattere scuramente eccezionale, potesse trovare concreta applicazione con riferimento ai servizi di natura essenziale – quali quelli inerenti la distribuzione del gas, dell’energia elettrice e della risorsa idrica – siccome necessari a soddisfare esigenze primarie della persona umana anche di rilievo costituzionale, sicuramente prevalenti – come tali – rispetto all’interesse meramente patrimoniale del Condominio creditore.
Inoltre, con specifico riferimento alla sospensione per morosità della erogazione dei servizi idrici, la speciale normativa di settore (D.P.C.M. n. 105094 del 2016) prevede infatti che “in nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio agli utenti domestici residenti che versano in uno stato di disagio economico ai quali è garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri ad abitante al giorno..”.
Sono altresì previste dal medesimo Decreto Ministeriale forme di comunicazione all’utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità “al fine di garantire l’accesso al quantitativo minimo vitale e salvaguardare l’equilibrio economico del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa”.
Tali principi non possono tuttavia trovare concreta applicazione nel caso oggetto del presente giudizio.
Al riguardo, è invero d’obbligo rimarcare come gli orientamenti giurisprudenziali e gli interventi normativi venutisi a delineare in materia, abbiano – almeno sotto tale profilo – avuto esclusivamente riguardo al rapporto giuridico intercorrente fra il gestore del servizio idrico e il singolo utente moroso, e pertanto fra il Gestore di un Pubblico servizio in concessione e la generalità degli utenti nell’ interesse dei quali il servizio di distribuzione della risorsa idrica è in concreto gestito e approntato secondo una logica squisitamente pubblicistica, che riversa – fra l’altro – ogni conseguente onere economico sul bilancio degli Enti pubblici preposti alla gestione del servizio.
In tale ambito, è certamente lecito ritenere che le Autorità preposte alla regolazione del servizio – e per esse i soggetti concessionari – possano di volta in volta prevedere delle deroghe agli usuali criteri civilistici che normalmente improntano la materia contrattuale, ad esempio consentendo – come appunto nella specie è da dirsi – che l’erogazione del servizio idrico, in presenza di particolari presupposti, possa essere garantita all’utenza sia pure con delle limitazioni, anche a fronte del mancato regolare pagamento dei corrispettivi pattuiti, in evidente deroga alle norme codicistiche che regolano la materia contrattuale.
Nella specie peraltro – come già detto – non ricorrono le condizioni testè richiamate, per l’assorbente considerazione che, a fronte della gestione di un servizio comune in ambito condominiale, devono necessariamente trovare applicazione – nei rapporti interni fra condomini e fra questi e il Condominio – le regole civilistiche che di tale materia sono proprie. È pertanto evidente che i condomini virtuosi, che abbiano regolarmente assolto ai propri oneri condominiali, non potranno impunemente vedersi esposti al rischio di sopportare l’onere economico su altri gravante, per giunta sotto la concreta minaccia di subire, a loro volta, la sospensione per morosità – da parte dell’Ente gestore del pubblico servizio – della erogazione di beni e servizi essenziali ai primari bisogni della persona umana.
Così, di fatto, inopinatamente sacrificandosi, questa volta in danno della intera comunità condominiale, quelle stesse esigenze di tutela che dovrebbero improntare la materia in questione.
In tal senso si è appunto pronunciata la più recente giurisprudenza di merito la quale, superando l’iniziale orientamento restrittivo in materia di servizi essenziali, ha ribadito come il Condominio non possa essere costretto a continuare a sostenere i costi di gestione facenti capo all’unità immobiliare inadempiente e, in difetto, a sobbarcarsi il rischio di poter a sua volta subire il distacco dei servizi da parte del gestore centrale, nel caso in cui non riesca a supplire a tale rilevata deficienza contributiva, vertendosi in un ambito meramente privatistico e non rinvenendosi nell’ordinamento vigente la possibilità di imporre, per fini solidaristici surrettiziamente imposti ad altri soggetti privati, l’adempimento di obbligazioni altrui (in tal senso, fra l’altro, Tribunale Bologna, 3 aprile 2018, Tribunale Bergamo, 16 ottobre 2017, Tribunale Tempio Pausania 9 marzo 2018, Tribunale Busto Arsizio 20.dicemnbre 2010).
Acclarata l’operatività della invocata normativa anche in riferimento ai servizi essenziali di distribuzione di gas, acqua ed energia elettrica, trattasi a questo punto di stabilire – con specifico riferimento alla questione di cui al punto sub. b) – se il servizio comune assoggettabile a sospensione ai sensi dell’art.63 comma 3 disp. att. c.c., debba necessariamente identificarsi con quello rimasto concretamente impagato, secondo il richiamato modello concettuale di cui all’art.1460 c.c., che presuppone appunto la relazione di sinallagmaticità fra le due prestazioni
dedotte in contratto.
In proposito la giurisprudenza di merito – in assenza, ancora una vota, di un intervento nomofilattico del Supremo Collegio – si è pressochè unanimemente attestata su una posizione negativa, valorizzando il chiaro tenore letterale della citata previsione codicistica, che prevede unicamente fra i suoi presupposti applicativi
– che il condomino interessato risulti moroso
– che la morosità sia esistente da almeno un semestre
– che il servizio da sospendere sia suscettibile di godimento separato.
Nessun ulteriore requisito essendo normativamente richiesto, deve effettivamente ritenersi – re melius perpensa – che in presenza di tali presupposti il servizio da sospendere non debba necessariamente essere collegato da una relazione di corrispettività con la obbligazione pecuniaria rimasta inadempiuta.
Oltre al richiamato argomento di ordine letterale, militano invero in tal senso ulteriori ragioni di natura logica e fattuale.
Gli oneri condominiali di natura ordinaria costituiscono, invero, per costante giurisprudenza altrettanti crediti del Condominio che vanno a maturazione in ragione di ciascun esercizio di bilancio annuale una volta che siano stati approvati dall’assemblea dei condomini.
Per tale ragione, l’imputazione del pagamento che il condomino debitore è facultizzato a compiere ex art. 1193 c.c. al momento dell’adempimento, avviene normalmente per imputazione temporale, senza riferimento alcuno di natura causale, con la conseguenza che in caso di mancato pagamento o di adempimento parziale tutte le voci di spesa appostate a bilancio saranno da ritenersi proporzionalmente impagate.
A ciò aggiungasi che la gestione dei servizi comuni in Condominio deve ritenersi comprensiva non solo dei corrispettivi da erogarsi in favore dei terzi fornitori, ma altresì degli oneri generali per il funzionamento degli organi condominiali (assemblea, amministrazione), con conseguente impossibilità di procedere ad una netta separazione delle spese complessive imputabili a ciascun servizio.
Quanto sopra enunciato, rende quindi logicamente ragione del fatto che il legislatore abbia inteso ancorare l’operatività di tale speciale strumento di autotutela al mancato adempimento degli oneri condominiali genericamente considerati, limitando invece, necessariamente, la possibilità di sospensione ai soli servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Nella specie, pertanto, ricorrono compiutamente le condizioni normativamente richieste per l’applicazione della invocata normativa, essendo pacifico e incontroverso
– che il convenuto (…) sia al momento debitore nei confronti del Condominio attore della considerevole somma di Euro 23.791,88
– che tale morosità data a ben oltre un semestre, essendo maturata a partire dall’esercizio 2016/2017
– e che il servizio di erogazione dell’acqua è in concreto gestito mediante utenza condominiale unitaria, collegata alle singole utenze individuali munite di contatore differenziale.
Alla luce dei principi di diritto meglio evidenziati in premessa, deve peraltro escludersi che il Condominio attore necessiti, nella specie, di specifica autorizzazione del Tribunale per procedere alla sospensione del servizio idrico in argomento, essendo stato da parte attrice espressamente richiesto di poter procedere alla “..chiusura temporanea delle valvole od in alternativa, ove queste siano site all’interno dell’unità, mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni con opera a cura del ricorrente..”, senza quindi necessità di invadere la sfera individuale del condomino moroso.
In forza delle considerazioni che precedono, la domanda proposta deve quindi trovare accoglimento nei limiti più sopra specificati.
Le spese processuali, stante la complessità e relativa novità della materia trattata e l’esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali, possono essere compensate fra le parti in ragione del 50%, con onere per il convenuto del residuo importo.
Il presente provvedimento deve essere infine dichiarato provvisoriamente esecutivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1) ACCERTA E DICHIARA essere nella specie sussistenti le condizioni normativamente richieste, ai sensi dell’art. 63 comma 3 disp. att. c.c., per disporre la sospensione in danno del convenuto (…) dei servizi condominiali suscettibili di godimento separato, mediante intervento dalle parti comuni dell’edificio, ivi compreso il servizio di distribuzione idrica mediante utenza condominiale comune;
3) CONDANNA per l’effetto parte convenuta a rifondere ala parte’attrice – in ragione del 50% e compensato il residuo – le spese del presente giudizio che, così ridotte, liquida in Euro 2.175,00 per competenze, oltre spese vive, spese generali e accessori di legge;
4) DICHIARA provvisoriamente esecutivo il presente provvedimento.
5) MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Cagliari il 20 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2022.
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