In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all’art. 1367 c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anche con l’eventuale riferimento all’art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto. In definitiva, ove al Ministero dell’Istruzione venisse negato il diritto di avvalersi della copertura assicurativa attribuitagli dal contratto stipulato dall’istituto scolastico, detto contratto risulterebbe del tutto privo di utilità, anche con profili di mancanza di causa (ex artt. 1325 e 1882 c.c.), non essendo idoneo a manlevare l’unico soggetto che possa essere chiamato a rispondere per responsabilità derivante da condotte del personale e degli alunni.

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Tribunale|Firenze|Sezione 3|Civile|Sentenza|3 gennaio 2023| n. 14

Data udienza 2 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo Carvisiglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12394 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2018, vertente:

TRA

Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato

Attore

E

U.A. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. (…)

Convenuta

All’udienza del 15-6-2022, le parti hanno precisato le seguenti:

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, U.A. s.p.a. chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l’intestato Tribunale, gradatamente:

accertare e dichiarare parte convenuta contrattualmente obbligata a tenere indenne il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da quanto condannato a corrispondere a P.J. sulla base delle sentenze n. 679/2013 del Tribunale di Firenze e n. 888/2018 della Corte di Appello di Firenze, con conseguente condanna della stessa;

condannare parte convenuta, laddove sopravvenga nel corso del giudizio il pagamento da parte dell’Amministrazione scolastica a P.J. delle somme dovute in esecuzione dalle sentenze n. 679/2013 del Tribunale di Firenze e n. 888/2018 della Corte di Appello di Firenze, a corrispondere al Ministero attore la somma di Euro 166.592,29, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese di lite del giudizio di primo e secondo grado ivi liquidate e oneri successivi. Vinte le spese”.

A supporto della propria pretesa parte attrice ha dedotto che:

a) in data 2.3.2002, presso l’Istituto Scolastico “Vasari” di Arezzo si verificava l’infortunio dell’alunna J.P., la quale inciampava in un corridoio della scuola e cadeva a terra, a seguito del quale l’Amministrazione scolastica provvedeva a trasmettere alla propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, U.A. spa, la denuncia di infortunio, la domanda risarcitoria presentata da P.J., e la documentazione medica via via pervenuta da P.J.;

b) con atto di citazione notificato il 6.3.2004 P.F. e A.C., quali genitori esercenti la potestà genitoriale su P.J., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’accertamento della responsabilità civile dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sugli alunni e/o per omessa custodia e manutenzione dell’edificio scolastico e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti da P.J. a seguito del predetto infortunio scolastico;

c) si costituiva in giudizio il convenuto Ministero, eccependo l’infondatezza dell’avversa domanda;

d) istruita la causa, con sentenza n. 679/2013 il Tribunale di Firenze condannava l’Amministrazione scolastica al risarcimento in favore di parte attrice dei danni non patrimoniali, liquidati in Euro 165.000,00, dei danni patrimoniali, liquidati in Euro 1.592,29, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite;

e) nei confronti di tale sentenza l’Amministrazione proponeva appello chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda risarcitoria in quanto infondata;

f) con sentenza n. 888/2018 la Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello, confermando la condanna dell’Amministrazione scolastica al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio;

g) stante l’intervenuta stipula, da parte dell’Amministrazione scolastica della polizza assicurativa per responsabilità civile n. (…) con l’Agenzia di Arezzo di U.A. (ora U. S.p.A.), “la predetta compagnia assicuratrice è obbligata a tenere indenne l’Amministrazione scolastica dalle somme che è stata condannata a corrispondere all’esito del giudizio introdotto da P.F. e A.C. quali genitori già esercenti la potestà genitoriale su P.J. sia in sorte capitale, sia per spese di lite ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c.”.

Si è costituita in giudizio parte convenuta, contestando le deduzioni e domande avversarie ed eccependo, in particolare:

i. l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;

ii. l’intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa., atteso che “Il termine di prescrizione di cui all’art. 2952 comma 2 c.c. non risulta infatti sia stato validamente interrotto fra il 2013 e il 2016 e fra il 2016 e il 2018. In ogni caso, le lettere di interruzione della prescrizione prodotte agli atti del giudizio risultano essere state inviate da un soggetto giuridico diverso dal Ministero attore che ha agito in manleva”.

iii. l’inopponibilità delle sentenze del Tribunale di Firenze e della Corte di Appello di Firenze, non avendo preso parte ai relativi giudizi;

iv. l’inoperatività della polizza azionata, considerato che l’infortunio in questione “si sarebbe verificato a causa della cattiva manutenzione di un listello che, sollevatosi leggermente, avrebbe determinato la caduta della P.. Ne consegue ulteriormente che i fatti sarebbero riconducibili, non alla responsabilità civile derivante all’Istituto scolastico in conseguenza di una attività organizzata dall’Istituto stesso, bensì al fabbricato scolastico e alla sua non corretta manutenzione, le quali garanzie sono escluse espressamente dalla Polizza”.

U.A. s.p.a. ha, quindi, rassegnato le conclusioni di seguito riportate:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,

in via preliminare, in rito:

accertata e dichiarata l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento da parte del Ministero attore del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28 del 2010, assumere i provvedimenti di cui all’art. 5 comma 1 del predetto Decreto;

nel merito:

a) in via preliminare: accertata l’intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa per decorso del termine previsto dall’art. 2952 comma 2 c.c. applicabile rationae temporis, rigettare integralmente la domanda attorea;

b) in subordine, nel merito (salvo gravame): accertare e dichiarare la inopponibilità ad U. delle risultanze, degli accertamenti e delle statuizioni di condanna contenuti nella sentenza n. 679/2013 del Tribunale di Firenze e nella successiva sentenza n. 888/2018 della Corte di Appello di Firenze e/o, in ogni caso, la non operatività della polizza (…) azionata da parte attrice e, per l’effetto, respingere la domanda così come formulata dal Ministero nei confronti di U. perché infondata e non provata per tutti i motivi di cui in narrativa;

c) in denegata ipotesi (salvo gravame): di riconosciuta operatività di Polizza n. (…), condannare la comparente Compagnia al pagamento di quanto effettivamente dovuto e rigorosamente provato in corso di causa, con applicazione dei criteri specificamente indicati nella Polizza azionata ivi compresa l’applicazione di eventuali scoperti/franchigie;

In ogni caso, con vittoria di compensi professionali ex D.M. n. 55 del 2014”.

Nel corso del giudizio è stata esperita la procedura di mediazione.

Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. parte attrice ha così precisato le proprie conclusioni: “Voglia l’intestato Tribunale accertare e dichiarare parte convenuta contrattualmente obbligata a tenere indenne il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione), da quanto corrisposto a P.J. in esecuzione delle sentenze n. 679/2013 del Tribunale di Firenze e n. 888/2018 della Corte di Appello di Firenze, pari ad Euro 193.561,89, oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese”.

La causa è stata istruita unicamente attraverso produzioni documentali.

2. Preso atto del superamento dell’eccezione di improcedibilità sub i, stante l’esperimento in corso di causa della procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, in primo luogo è necessario procedere alla disamina dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

L’eccezione è infondata.

Risulta per tabulas che l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Margaritone” di Arezzo abbia trasmesso all’odierna convenuta con nota n. 1218/FP del 4.3.2002 (cfr. doc. 1 fasc. parte attrice) la denuncia di infortunio relativa all’infortunio occorso a P.J. in data 2.3.2002 e con nota n. 1993/FP dell’8.4.2002 la richiesta risarcitoria pervenuta dal legale dell’infortunata (cfrr. doc. 2 fasc. parte attrice).

Pertanto, richiamati i commi 2 e 3 dell’art. 2952 c.c. (“Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”) e considerato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la sospensione del corso della prescrizione, in caso di accertamento giudiziale della responsabilità, si protrae dal momento della comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza con cui viene liquidato il danno (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. VI-3 Ordinanza, 9.5.2014, n. 10091, nonché Cass. civ. Sez. III, 30.1.2006, n. 1872), nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato sospeso dal 8.4.2002, data di trasmissione della domanda risarcitoria alla compagnia assicuratrice (cfr. doc. 2 citato) al 16.5.2019, data del passaggio in giudicato della sentenza n. 888/2018 della Corte di Appello di Firenze, pubblicata in data 16.4.2018 (cfr. doc. 8 fasc. parte attrice).

Al momento dell’instaurazione del presente giudizio con atto di citazione notificato in data 12.9.2018 il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto di assicurazione non era, dunque, decorso.

La circostanza evidenziata da parte convenuta che la predetta nota dell’8.4.2002 provenga da un istituto scolastico e non dal Ministero attore risulta priva di rilevanza, considerato che, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale consolidato, gli istituti scolastici statali sono “organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell’organizzazione statale” (cfr. in motivazione Cass. n. 3275 del 19/02/2016).

3. In comparsa di costituzione e risposta U.A. spa ha altresì eccepito che la sentenza n. 679/2013 del Tribunale di Firenze e la successiva sentenza n. 888/2018 della Corte di Appello di Firenze, poste a fondamento della pretesa attorea, non siano alla stessa opponibili, non avendo quest’ultima preso parte ai relativi procedimenti.

L’eccezione è fondata, come, peraltro, riconosciuto anche dallo stesso Ministero nella memoria ex art.183, comma 6 n.1 c.p.c.. (cfr. pag.3).

Occorre, invero, dare atto che la Suprema Corte, a partire dal 2019, ha superato la tesi relativa alla cd. “efficacia riflessa del giudicato”, affermando che, nell’ambito della assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, “il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio”, sicché “detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale” (Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2019, n. 18325; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2020, n. 8101; Cass. Sez. 3, ord. 24 giugno 2020, n. 12394; Cass. Sez.3, sent. 17 novembre 2021, n.35037).

Nel contempo, avuto riguardo della posizione giurisprudenziale appena riportata, è necessario, tuttavia, considerare che ai provvedimenti giurisdizionali in questione va senz’altro riconosciuta “efficacia di prova documentale (cfr. Cass. n. 18325/2019 sopra citata).

In questa prospettiva, il giudicato viene, dunque, in rilievo “non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto) ma quale fatto storico risultante da un documento” (cfr. ancora Cass. n. 18325/2019).

Tale affermazione è in linea con il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, secondo il quale il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell’unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, e da esse desumere elementi che – al di fuori dei casi di opponibilità dell’accertamento derivante dal giudicato – devono, peraltro, costituire oggetto di autonoma valutazione (e non essere, perciò, solo acriticamente recepite) dei fatti sottoposti alla sua cognizione (v., tra le altre, Cass. 19 febbraio 2008, n. 4239; Cass. 29 marzo 2007, n. 7767).

Secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza, simili prove possono essere desunte, oltre che dagli atti di un precedente giudizio estintosi, anche direttamente dalla sentenza pronunciata aliunde (cfr. Cass. 15 maggio 2018, n. 11753).

Con riferimento alla sentenza sul rapporto pregiudiziale resa in un altro processo, in dottrina si è fatto espresso richiamo alla nozione di “prova atipica”, la quale ha, dunque, un’efficacia riconducibile alla prova indiziaria (o per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.).

Tale sentenza, ove prodotta in giudizio, una volta sottoposta al libero apprezzamento delle prove atipiche da parte del giudice, può, quindi, costituire una valida prova presuntiva, salvo ovviamente il pieno diritto alla allegazione e prova contraria del terzo.

Tanto premesso, nel caso di specie si deve ritenere che le sentenze del Tribunale di Firenze e della Corte di Appello di Firenze, richiamate le risultanze delle prove testimoniali, rechino una puntuale descrizione dell’incidente subito da J.P. in data 2-3-2022 presso l’Istituto Vasari di Arezzo: quest’ultima, mentre tornava in aula al termine dell’intervallo, è caduta “inciampando nel listello che serviva a tenere fermo il foglio di linoleum a copertura del pavimento, che si era staccato ed era leggermente rialzato” (così pag.7 della sentenza del Tribunale di Firenze: doc. 7) e riportando una “lesione epatica determinante emoperitoneo, con conseguente asportazione della colecisti”.

Il fatto storico è, quindi, stato ricostruito in modo chiaro e lineare, con motivazione congrua (cfr. altresì pag.5 della sentenza della Corte di Appello sub doc. (…) fasc. parte attrice: “E’ emerso dalle deposizioni che J.P. cadde rovinosamente in corrispondenza del listello che, come affermato dai suoi compagni presenti al fatto, era sollevato e aveva già in passato costituito causa di inciampo sia pure senza conseguenze altrettanto dannose”).

Parimenti si presenta lineare e conseguente la riconduzione del fatto, operata nelle sentenze citate, nell’ambito della responsabilità contrattuale dell’amministrazione per violazione dell’obbligo di vigilanza, considerato il granitico orientamento secondo il quale “L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l’età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività” (cfr. Cass. n. 8811 del 12/05/2020).

Rispetto a tale ricostruzione in fatto ed in diritto, la società convenuta non ha effettuato in comparsa di costituzione alcuna allegazione di segno contrario.

Né la stessa ha richiesto l’ammissione di alcuna prova in ordine alla vicenda dell’infortunio scolastico de quo.

Tanto premesso, si deve ritenere che parta attrice abbia assolto, mediante la prova presuntiva (sulla sufficienza, ai fini della prova ex art. 2729 c.c., anche di una sola circostanza presuntiva, purché grave e precisa: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22352 16 del 15/07/2022; Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014), l’onere della prova a suo carico, quanto al fatto generatore del danno, alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate ed alla propria responsabilità civile.

4. Quanto all’eccezione di inoperatività della polizza sollevata da U.A. spa, mette conto rilevare, in senso contrario, che l’obbligo di manleva della compagnia assicuratrice trova fondamento nell’art. 13 delle condizione generali di contratto, in base al quale “La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione” (cfr. doc. 3 fasc. parte attrice).

Nel caso di specie, è, infatti, emersa la sussistenza della responsabilità civile dell’Amministrazione scolastica per violazione degli obblighi di vigilanza in relazione ai danni subiti dalla studentessa J.P. la quale – come sopra evidenziato – in un corridoio della scuola, mentre tornava in classe alla fine dell’intervallo, è caduta inciampando nel listello che serviva a tenere fermo il foglio di linoleum a copertura del pavimento, che si era staccato e rialzato.

Ne consegue che tali danni rientrano senza dubbio tra quelli ricompresi nella copertura assicurativa ai sensi dell’art. 13 delle condizioni di polizza.

La tesi di parte convenuta secondo la quale “i fatti sarebbero riconducibili, non alla responsabilità civile derivante all’Istituto scolastico in conseguenza di una attività organizzata dall’Istituto stesso, bensì al fabbricato scolastico e alla sua non corretta manutenzione, le quali garanzie sono escluse espressamente dalla Polizza” (così pag.5 della comparsa di risposta U.) è infondata, in quanto ciò che rileva è il profilo, sopra esaminato, della responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica per violazione dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, al quale non va sovrapposto quello distinto – ed in definitiva inconferente (cfr. nello stesso senso pag.4 della sentenza della Corte di Appello di Firenze) – della violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c.

Riguardo, infine, all’eccezione di parte convenuta in base alla quale la polizza assicurativa sarebbe stata stipulata con l’istituto scolastico e non con il Ministero, è necessario rilevare che le polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi dell’Amministrazione scolastica sono sottoscritte per la P.A. dagli istituti scolastici, in quanto facenti parte del Ministero dell’Istruzione, del quale – mette conto ribadirlo – sono organo.

La giurisprudenza di legittimità, occupandosi di contratti analoghi a quello in esame stipulati dagli istituti scolastici, ha, d’altra parte, chiarito che “In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all’art. 1367 c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anche con l’eventuale riferimento all’art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19.2.2016, n. 3275; nello stesso senso cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 31.1.2018, n. 2335).

In definitiva, sulla base di tale insegnamento della Suprema Corte, ove al Ministero dell’Istruzione venisse negato il diritto di avvalersi della copertura assicurativa attribuitagli dal contratto stipulato dall’istituto scolastico, detto contratto risulterebbe del tutto privo di utilità, anche con profili di mancanza di causa (ex artt. 1325 e 1882 c.c.), non essendo idoneo a manlevare l’unico soggetto che possa essere chiamato a rispondere per responsabilità derivante da condotte del personale e degli alunni.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve, dunque, trovare accoglimento la domanda attorea, così come precisata nella memoria ex art.183, comma 6, n. 1 c.p.c.., con conseguente declaratoria che la parte convenuta è contrattualmente obbligata a tenere indenne il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione), da quanto corrisposto a P.J. in esecuzione delle sentenze n. 679/2013 del Tribunale di Firenze e n. 888/2018 della Corte di Appello di Firenze, pari ad Euro 193.561,89 (cfr. docc. 9-11 fasc. parte ricorrente).

In ordine a detto importo sono dovuti gli interessi legali di mora dal 12.9.2018, data di notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, e non anche gli interessi versati, pari ad Euro 13.243,95, stante il ritardo imputabile al Ministero, con il quale quest’ultimo ha dato esecuzione al provvedimento solo all’esito del giudizio di ottemperanza introdotto da J.P. innanzi al T.A.R. Toscana (cfr. doc.12 fasc. parte attrice).

5. Le spese processuali, liquidate in dispositivo avuto riguardo parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione da Euro 52.001 ad Euro 260.000,00), vengono poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza prevalente di quest’ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,

1. accerta e dichiara che la parte convenuta è contrattualmente obbligata a tenere indenne il Ministero dell’Istruzione da quanto corrisposto a P.J. in esecuzione delle sentenze n. 679/2013 del Tribunale di Firenze e n. 888/2018 della Corte di Appello di Firenze, pari ad Euro 193.561,89, oltre interessi legali di mora dal 12-9-2018;

2. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in Euro 11.810,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.

Così deciso in Firenze, il 2 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2023.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza Vita)

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Avv. Umberto Davide

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