Deve pertanto ritenersi valida in un contratto di assicurazione per conto di chi spetta una clausola secondo la quale è il contraente e non il terzo beneficiario a poter esercitare i diritti e le azioni nascenti dal contratto. In tema di assicurazioni, qualora il contratto rientri nello schema normativo di cui all’art. 1891 c.c., ben può derogare alla disciplina legale, atteso che l’articolo in questione non è compreso tra le disposizioni che l’art. 1932 c.c. dichiara espressamente inderogabili. Ne consegue che eventuali clausole limitative e le eccezioni in esso contenute possono essere opposte dalla compagnia di assicurazioni al beneficiario in quanto il suo diritto non è svincolato dalle pattuizioni contrattuali. Nell’assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa danneggiata o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l’indennità in luogo dell’avente diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola.
Tribunale|Alessandria|Civile|Sentenza|14 marzo 2023| n. 207
Data udienza 13 marzo 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 735/20 del Ruolo Generale dell’anno 2020, posta in deliberazione all’udienza del 6.12.2022 e vertente
tra
Azienda Agricola (…), in persona dell’omonimo rappresentante in atti gen.to, corrente in G. (A.), rappresentata e difesa dall’Avvocato Al.Pi. del foro di Alessandria come da mandato in calce all’atto di citazione, e presso lo stesso elettivamente domiciliata.
Attrice
contro
SOCIETA’ (…), con sede in (…), in persona del Responsabile Direzione Sinistri (…), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fa.Be. e An.An. del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi.
Convenuta
OGGETTO: azione per pagamento acconto su indennizzo assicurativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l’Azienda Agricola (…) conveniva in giudizio (…) esponendo che la (…) s.r.l. aveva stipulato in data 20 dicembre 2018 la polizza assicurativa n. (…) che era un contratto di assicurazione “per conto di chi spetta” con cui erano state assicurate le merci di proprietà di terzi che transitavano nei magazzini della (…) Il 29 dicembre 2018 si sviluppava un grosso incendio nella proprietà della (…), ove andavano distrutti, oltre ai fabbricati della contraente, anche le merci ivi stoccate, tra cui una grossa quantità di merci ortofrutticole di proprietà dell’azienda agricola attrice, assicurate con la polizza in questione.
Ebbene nonostante fosse trascorso oltre un anno dal sinistro, e l'(…), nel frattempo fallita, avesse fatto tutto quanto ad essa spettante per ottenere l’indennizzo assicurativo e il procedimento penale contro ignoti per incendio doloso fosse stato archiviato, nulla era stato pagato dalla Compagnia di assicurazione. Agiva pertanto l’azienda, in qualità di soggetto assicurato e terzo beneficiario della polizza, per vedersi pagare, in applicazione dell’art. 1891 comma II c.c., quanto meno l’acconto dell’indennizzo ad essa spettante, pari ad Euro 500.000 e cioè circa la metà del danno riportato dall’attrice, che era già stato quantificato dal tecnico incaricato a suo tempo da (…) in cifra compresa fra Euro 1.100.000 e Euro 1.300.000.
Si costituiva in giudizio (…) che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attrice la quale non poteva far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione in forza della clausola di cui al 6.1. della Condizioni Generali di Contratto allegate alla polizza azionata, diritti spettanti invece al contraente (…), e previo lo svolgimento di un procedimento di accertamento e liquidazione del danno che non si era ancora svolto, sia perché nel frattempo la (…), di cui peraltro (…) era socio al 25%, era fallita, sia perché sin da subito il sinistro era apparso assai sospetto, e si erano radicati alcuni procedimenti penali.
A tal proposito evidenziava come la (…) fosse da molto prima della stipula della polizza gravata da debiti per milioni di Euro nei confronti del fisco, che la polizza era stata stipulata appena otto giorni prima dell’incendio, che la stessa Procura di Alessandria aveva raccolto degli elementi che facevano propendere per la dolosità dell’incendio fra cui la testimonianza di alcuni dipendenti che avevano dichiarato che nei giorni precedenti al sinistro erano stati accumulati all’interno del capannone materiali di scarto, che (…) aveva già subito condanne penali.
Infine eccepiva che non vi era alcuna effettiva prova del danno subito dall’attrice, la quale si era limitata ad allegare che merce di sua proprietà fosse all’interno dei magazzini (…), e che la stima di parte fornita dal tecnico inizialmente incaricato dalla contraente (poi revocato dalla curatela) non si capiva neppure su cosa fosse basata, oltre ad essere manifestamente eccessiva se si consideravano le capacità produttive dell’azienda agricola. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita a mezzo le produzioni delle parti, e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All’esito il Tribunale decide come segue.
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta.
Parte attrice basa la sua istanza su quanto statuito dal comma II dell’art. 1891 c.c. dettato in materia di assicurazione per conto di chi spetta, categoria cui è ascrivibile, senza dubbio, il contratto di assicurazione invocato, e in particolare la Polizza e relative condizioni generali prodotta sub doc.ti n. 3 e 4 laddove la contraente (…) s.r.l. stipulò con reale Mutua un contratto per proteggere le merci depositate presso i suoi magazzini. In questo caso infatti, qualora le merci in deposito appartengano a soggetto diverso dal contraente, assicurato e beneficiario della polizza in caso di sinistro diviene il soggetto proprietario delle stesse, identificato (non al momento della conclusione del contratto di assicurazione) ma di volta in volta al momento del sinistro.
Il comma II dell’art. 1891 c.c. recita in effetti che ” I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato”( nel nostro caso parte attrice); si tratta tuttavia di una norma che le parti possono derogare, in quanto il secondo comma dell’art. 1891 c.c. non è compreso tra le disposizioni che l’art. 1932 c.c. dichiara espressamente inderogabili se non in senso più favorevole all’assicurato.
Deve pertanto ritenersi valida in un contratto di assicurazione per conto di chi spetta una clausola secondo la quale è il contraente (nel nostro caso (…) s.r.l.) e non il terzo beneficiario a poter esercitare i diritti e le azioni nascenti dal contratto. Si veda sul punto Cass. 31 gennaio 2012 n. 1362 secondo cui ” In tema di assicurazioni, qualora il contratto rientri nello schema normativo di cui all’art. 1891 c.c., ben può derogare alla disciplina legale, atteso che l’articolo in questione non è compreso tra le disposizioni che l’art. 1932 c.c. dichiara espressamente inderogabili. Ne consegue che eventuali clausole limitative e le eccezioni in esso contenute possono essere opposte dalla compagnia di assicurazioni al beneficiario in quanto il suo diritto non è svincolato dalle pattuizioni contrattuali”. Conforme Cass. n. 709/1995.
Vedi anche Cass. 13 dicembre 2007 n. 26253 a mente della quale “Nell’assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa danneggiata o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l’indennità in luogo dell’avente diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola”.
Ebbene nel contratto posto a base della domanda di indennizzo è proprio presente una clausola di tal fatta: in particolare nelle condizioni generali al paragrafo 6.1. è previsto che “Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente (nel nostro caso (…) s.r.l.) e dalla (…)S. in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni …”, accertamento e liquidazione vincolanti anche per il beneficiario assicurato – prosegue il 6.1. – il quale deve in ogni caso prestare il consenso al pagamento dell’indennizzo assicurativo al contraente, conformemente a quanto previsto dall’art. 1891 comma II c.c., seconda parte.
La chiara e perfettamente valida clausola in questione, invocata da (…) nelle sue eccezioni, impedisce dunque al soggetto attore, semplice assicurato e non contraente, di agire in proprio per ottenere l’accertamento e la liquidazione del danno e il pagamento dell’indennizzo. Appare inoltre evidente che la prestazione del consenso al pagamento al contraente non coincide certo con la legittimazione a richiedere e ottenere l’indennizzo.
La difesa di parte attrice sostiene che la clausola in oggetto non riguarda la titolarità del diritto all’indennizzo, ma prevederebbe solo la necessità di un iter, di tipo amministrativo, volto all’accertamento e liquidazione del danno; in altre parole bisognerebbe distinguere tra tale iter e il diritto al pagamento dell’indennizzo, da esso svincolato: a sostegno di tale tesi richiama Cass. 14 luglio 2017 n. 17447 secondo cui avendo tale clausola ad oggetto la sola attività necessaria alla liquidazione del sinistro, nel caso in cui poi l’assicuratore non corrisponda spontaneamente l’indennizzo e sia necessario ricorrere all’autorità giudiziaria deve tornare a trovare applicazione l’art. 1891 comma II; nel caso che ci occupa inoltre non è neppure stato richiesto il pagamento dell’intero indennizzo, ma solo dell’acconto previsto dal paragrafo 6.11 delle CGC che prescinde del tutto dall’iter di accertamento e liquidazione del danno, essendo sottoposto solo a limiti temporali, ormai trascorsi, e di quantificazione del danno finale liquidabile, che non deve essere inferiore a 100.000 Euro ( mentre qui il danno sarebbe di molto maggiore).
Sul primo punto è facile osservare innanzitutto che non è chi non veda come l’accertamento e la liquidazione del danno, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attorea, sono intimamente collegati con il pagamento dell’indennizzo, in quanto tale secondo momento presuppone inevitabilmente il primo; in secondo luogo che nel caso che ci occupa l’iter di accertamento eliquidazione del danno non si è affatto compiuto, essendosi al contrario limitato, come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (vedi doc.ti da 18 a 26), alla nomina dei periti delle due parti e alle stime effettuate dal Geom. Canovi ( incaricato da (…) s.r.l.) ed essendosi le operazioni poi arrestate sia per effetto della revoca del perito della (…), nel frattempo fallita (vedi doc.ti sub n. 2 fascicolo convenuta), sia con ogni probabilità a seguito della denuncia di fraudolento danneggiamento di beni assicurati presentata da (…) presso la Procura di Torino (oggi il procedimento – secondo quanto affermato da (…) in conclusionale e non contestato da controparte nella replica – è giunto al rinvio a giudizio di L.C.A.) e a seguito di altro procedimento penale già pendente presso la Procura di Alessandria, ufficio che – nel corso di questo giudizio – sarebbe giunto a chiedere il rinvio a giudizio di (…), legale rappr.te di (…), per insolvenza fraudolenta e incendio doloso.
Né la pendenza di tali procedimenti potrebbe essere motivo di sospensione di questo processo (come richiesto dall’attrice nella replica conclusionale), non trattandosi di questione pregiudiziale in senso tecnico ed anzi ancora una volta dimostrando, proprio la sussistenza di accertamenti penali in corso, che non è al momento possibile accertare e liquidare il sinistro in oggetto.
Quanto alla circostanza che nel caso che ci occupa è stato chiesto il pagamento del solo acconto è evidente che anche il diritto all’acconto è subordinato a determinate condizioni che non si sono (ancora) verificate e in particolare, secondo il dettato del paragrafo 6.11 delle CGC è sottoposto alla “condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro”, contestazioni che – in base a tutto quanto sopra riportato – qui sono sorte, eccome.
In definitiva e per i motivi sopra esposti la domanda di parte attrice non può che essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza dell’Azienda Agricola (…) e si liquidano in dispositivo in base al D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 1922, tabella 2, causa di valore compreso fra Euro 260.000 ed Euro 520.000, parametri medi, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria visto che non sono state assunte prove.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, così decide:
rigetta la domanda attorea;
condanna Azienda agricola (…) a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in Euro 12.046 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPNA come per legge.
Così deciso in Alessandria il 13 marzo 2023.
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2023.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.