Il potere di rappresentanza dell’amministratore
L’art. 1131 c.c. [1] conferisce la rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato, ad agire e a resistere in giudizio nonché a proporre impugnazione, senza alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini, il tutto però quando ciò rientri nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 c.c. [2], ovvero, quando si tratta:
1) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio;
2) di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;
3) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;
4) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Al di fuori delle ipotesi contemplate dall’articolo 1130 c.c. il potere di rappresentanza dell’amministratore, di agire e di resistere in giudizio nonché di proporre impugnazione, necessita o meno dell’autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini?