in tema di condominio negli edifici, l’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della Delibera assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso.

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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|13 dicembre 2022| n. 36245

Data udienza 6 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 12075-2017 R.G. proposto da:

AVV. (OMISSIS), il quale sta in giudizio in proprio ex articolo 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) sito in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresenta pro tempore, e il CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS) del foro di Milano e dal Prof. (OMISSIS) del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresenta pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 905/2017, pubblicata il 2 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal Consigliere Milena Falaschi.

OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con atto di citazione notificato il 28/02/2021 il condomino (OMISSIS) evocava dinanzi al Tribunale di Milano il CONDOMINIO di VIA (OMISSIS) e il suo amministratore, la (OMISSIS) SRL al fine di ottenere 4’a) l’accertamento della nullita’ dell’assemblea condominiale del 31/1/12 e l’annullabilita’ dell’assemblea condominiale del 31/1/12, ovvero, in via subordinata, l’accertamento della annullabilita’ dell’assemblea – anzidetta – b) l’accertamento dell’annullamento dei contratti di esecuzione dei lavori o forniture commissionati dall’Amministrazione condominiale alla S.r.l. (OMISSIS), sia per la gestione 2010/2011 che quelli futuri collegati alla gestione 2010/2011 nonche’ quelli stipulati o stipulandi dal 2011/2012 in poi, in spregio degli articoli 1394 e 1395 c.c.; c) l’accertamento della decadenza dalla carica di Amministratore del Condominio (..) della s.r.l. (OMISSIS) nominando altro eligendo Amministratore Condominiale (…), conferendogli compiti di risistemazione della rendicontazione condominiale a partire dalla gestione 20102011 in poi”; d) l’accertamento in capo alla S.r.l. (OMISSIS) dell’abuso di rappresentanza (..f e) e la condanna – della stessa – al risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell’attore per violazione degli obblighi del mandato con rappresentanza; f) dichiarare l’attore indenne da ogni pretesa o onere, patrimoniale e non patrimoniale che dovesse conseguire l’annullamento dei contratti stipulati dall’Amministrazione Condominiale con la s.r.l. (OMISSIS), nonche’ se del caso con gli altri fornitore con gli altri fornitori in conseguenza dell’operato dell’Amministrazione Condominiale stessa”;

– istaurato il contraddittorio, nelle more del giudizio, con separata istanza cautelare del 26-28/05/2012, veniva attivato dal (OMISSIS) un procedimento ex articolo 1137 c.c. che il giudice designato, nella resistenza del CONDOMINIO e della (OMISSIS), con ordinanza del 19/7/2012, rigettava;

– definito il procedimento cautelare e spiegato intervento adesivo dipendente da parte della (OMISSIS) SRL, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5917/2015, disattese – in via preliminare – le eccezioni sollevate dall’attore sul difetto di costituzione dei convenuti e sul difetto di legittimazione del CONDOMINIO a resistere in mancanza di valida procura, rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare del solo (OMISSIS) in quanto comproprietario al 50% dell’appartamento condominiale, rigettava nel merito tutte le domande spiegate;

– sul gravame interposto dal (OMISSIS), la Corte di appello di Milano, nella resistenza del CONDOMINIO e della (OMISSIS) SRL, contumace la IMMOBILIARE (OMISSIS) SRL, con sentenza n. 905/2017, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava il provvedimento impugnato.

In particolare, quanto alla presunta nullita’ della costituzione in primo grado del CONDOMINIO e della (OMISSIS) per difetto di valida procura alle liti, la Corte distrettuale ne rilevava l’infondatezza, affermando che la predetta procura era stata rilasciata da (OMISSIS) – nella qualita’ di amministratore pro tempore del Condominio, oltre ad essere legale rappresentante della (OMISSIS) amministratrice condominiale – in calce al primo atto difensivo del presente giudizio, rappresentato dalla memoria depositata in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza sospensiva formulata dall’attore, la quale risultava conferita con specifico riferimento al presente giudizio, per ogni fase e grado di esso. In ogni caso, poi, le “nuove procure” richiamate dallo stesso appellante apposte alla memoria depositata dai convenuti ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2 sarebbero valse a sanare il presunto difetto, essendo un vizio incidente sulla regolare costituzione in giudizio e, come tale, sanabile ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., comma 2.

Sempre in via preliminare, la Corte di appello rilevava l’infondatezza dell’ulteriore eccezione sollevata dal (OMISSIS) relativa al difetto di legittimazione passiva del CONDOMINIO, giacche’ in tema di impugnazione delle delibere condominiali l’amministratore del Condominio era legittimato ai sensi degli articoli 1130 e 1131 c.c. a resistere senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, rientrando tra le attribuzioni dell’amministratore l’esecuzione e la difesa delle delibere assembleare.

La Corte distrettuale – diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure sulla questione relativa al difetto di legittimazione attiva dell’attore per essere comproprietario dell’immobile al 50% con la moglie – premetteva che, in tema di tutela del diritto dei comproprietari, vigeva il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari tale da lasciar presumere, fino a prova contraria, il consenso di ciascuno di essi all’iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni.

Pertanto, la Corte di appello, pur disattendendo la pronuncia di primo grado in ordine alla legittimazione attiva, affermava che la ratio decidendi della sentenza impugnata si poggiava su aspetti differenti, ignorati dalle censure prospettate dall’appellante e che, nel merito, l’impugnazione originariamente proposta era destituita di fondamento, atteso che “impropriamente l’attore/appellante ha chiesto di dichiararsi la nullita’ e/o l’annullabilita’ dell’assemblea del Condominio convocata (in prima e in seconda convocazione) per i giorni 11 e 12.01.2021 ed effettivamente tenutasi il 31.01.2021 (…) anziche’ impugnare – come avrebbe dovuto ex articolo 1137 c.c. – le delibere assunte in quella sede, in ragione della pretesa irregolarita’ della convocazione e/o dello svolgimento dell’assemblea in questione”. Aggiungeva che parimenti impropria era anche la domanda volta all’accertamento e/o dichiarazione della annullabilita’ dell’assemblea, attesa la natura costitutiva e non meramente dichiarativa della sentenza di annullamento. Inoltre, anche a voler ammettere che l’impugnazione del (OMISSIS) riguardasse le delibere assunte nell’assemblea condominiale, la Corte del merito rilevava che la data del 31 gennaio 2012 era stata fissata non gia’ per l’adunanza in terza convocazione, ma per l’assemblea in seconda convocazione, in seguito al differimento, regolarmente comunicato a tutti i condomini, compreso il (OMISSIS), della seconda convocazione, originariamente fissata per il giorno 12 gennaio 2012.

Del resto, era pacifico che l’appellante aveva partecipato alla predetta adunanza e non vi era alcuna contestazione sulla presenza di un numero di condomini e di quote millesimali sufficienti per la regolare costituzione dell’assemblea, con conseguente insussistenza di un concreto interesse ad impugnare del (OMISSIS) per il motivo dedotto, non essendovi stata alcuna lesione dei suoi diritti.

Quanto alla domanda di accertamento dell’annullamento ex articoli 1394 e/o 1395 c.c. dei contratti di appalto conclusi o da concludere tra il condominio e la (OMISSIS) nel periodo di affidamento dell’amministrazione condominiale alla (OMISSIS), la Corte di appello – anche a non voler considerare “l’evidente confusione di concetti giuridici insista nella formulazione di siffatte domande” nonche’ la genericita’ del riferimento operato dall’appellante ai contratti di appalto (non meglio individuati anche se suo onere a norma dell’articolo 342 c.p.c.) – affermava che la domanda di annullamento non aveva natura dichiarativa ma costitutiva, che le norme invocate descrivevano due ipotesi differenti, che al di la’ della valutazione di infondatezza di dette domande espressa dal giudice di prime cure, l’appellante non aveva legittimazione ad agire per l’annullamento dei contratti in questione, spettando in via esclusiva al CONDOMINIO e potendosi la tutela del singolo condomino concepirsi, non gia’ sotto il profilo dei rimedi contrattuali, ma nell’ambito dell’impugnazione della Delib. assembleare, nella specie di approvazione dell’esecuzione delle opere o dei servizi e del solo affidamento in appalto a quella determinata impresa. Non si comprendeva, peraltro, come la richiesta pronunzia giudiziale avrebbe mai potuto essere utilmente resa solo nei confronti di uno dei contraenti, ossia del CONDOMINIO committente, e non anche della societa’ appaltatrice, mai convenuta in giudizio dal (OMISSIS).

Ancora, rilevava la Corte del merito che le laconiche allegazioni del condomino in ordine all’oggetto dei contratti di appalto e alle condizioni (specie economiche) degli stessi non avrebbero potuto consentire di apprezzare positivamente la configurabilita’ in concreto del prospettato conflitto di interessi tra la societa’ amministratrice e la societa’ appaltatrice.

Inoltre, quanto al presunto abuso di rappresentanza da parte dell’amministratore condominiale, la Corte distrettuale rilevava che l’appellante, oltre non a non aver specificato in alcun modo le presunte trasgressioni della societa’ amministratrice, non aveva tenuto conto della volonta’ della collettivita’ dei partecipanti al Condominio, rispettata dall’Amministrazione condominiale, stante la regolare adozione di delibere di autorizzazione per il compimento dei lavori e per la stipulazione di determinati contratti, nonche’ la ratifica ex post dell’operato dell’amministratore, avvenuta mediante l’approvazione del rendiconto annuale, riportante le varie voci di spese con relative fatture dei fornitori.

In riferimento alla condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni richiesta dal condomino per presunta violazione da parte della predetta societa’ amministratrice degli obblighi derivanti dal suo mandato, la Corte distrettuale riteneva la doglianza inammissibile, non avendo il (OMISSIS) fornito alcuna prova dell’esistenza di detti danni, ne’ provato il nesso causale tra gli stessi e le ritenute condotte illecite dell’amministrazione condominiale. Aggiungeva la Corte del merito che, parimenti inammissibile per difetto assoluto di specificita’ ex articolo 342 c.p.c., era il motivo di appello concernente supposte inadempienze dell’amministrazione condominiale nell’espletamento dei suoi poteri di gestione. Infine, per quanto concerneva la domanda di revoca dell’amministratore del condominio, il giudice del gravame confermava la pronuncia di inammissibilita’ del primo giudice, stante la competenza esclusiva del Collegio in sede di volontaria giurisdizione a decidere sul punto ex articolo 1129 c.c., ritenendo altresi’ palesemente infondata e pretestuosa la richiesta dell’appellante di dichiarare la competenza del Tribunale in composizione monocratica anche con riferimento a detta richiesta per il fatto che “sdoppiare anziche’ accorparle in un unico giudizio di cognizione, le controversie creerebbe un inutile dispendio di attivita’ e costi”. Cio’ posto, la Corte distrettuale, in linea con la statuizione del giudice di prime cure, liquidava le spese di lite secondo soccombenza, con deroga alla regola comportante una sola liquidazione delle spese processuali in caso di pluralita’ di parti assistite da un unico difensore, avendo l’opera difensionale del legale comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche, attesa la diversificazione delle posizioni sostanziali dei convenuti, tenuto altresi’ conto della congerie di domande cumulate dall’attore nel giudizio;

Infine, la Corte di Milano riconosceva il danno da lite temeraria;

– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano (OMISSIS) propone ricorso fondato su nove motivi, cui resistono il CONDOMINIO di VIA (OMISSIS) e la (OMISSIS) SRL con controricorso; rimasta intimata l’interveniente societa’ (OMISSIS) SRL;

– in prossimita’ dell’adunanza camerale emtrambe le parti, ricorrente e resistente, hanno curato il deposito di memoria illustrativa.

CONSIDERATO

che:

– in via preliminare va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilita’ della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, puo’ essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. n. 39169 del 2021).

Nel caso di specie, la formulazione dei motivi di ricorso, seppur in parte generica e aspecifica, consente comunque di cogliere le doglianze prospettate e di valutarle singolarmente.

Pertanto, le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso ex articoli 348 ter e 360 bis c.p.c. fatte valere da parte resistente verranno esaminate con riferimento ai singoli motivi di ricorso;

– passando al merito, con il primo motivo il ricorrente impugna, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la pronuncia di appello nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullita’ della costituzione del CONDOMINIO e della (OMISSIS) per difetto di valida procura ad litem, in violazione degli articoli 166 e 167 c.p.c., articolo 83 c.p.c., comma 3, articolo 182 c.p.c., comma 2, articolo 183 c.p.c., comma 6 e articolo 156 c.p.c., comma 2.

Sostiene il ricorrente che la procura alle liti sarebbe stata apposta in un atto del processo che avrebbe esaurito la sua valenza processuale, perdendola con la conclusione della fase cautelare definita con l’emissione del relativo provvedimento, prima dell’udienza di comparizione del giudizio di cognizione. Ne’ avrebbe potuto operarsi la sanatoria d’ufficio del predetto vizio avendo dovuto l’amministrazione condominiale ottenere, previa convocazione di un’apposita assemblea, l’autorizzazione a resistere in giudizio attivato dal (OMISSIS).

Il motivo e’ palesemente infondato.

La Corte distrettuale ha rilevato che la procura era stata rilasciata in calce al primo atto difensivo del giudizio, ossia nella memoria depositata in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza cautelare e ha ritenuto – con accertamento di fatto – che detta procura era stata conferita con specifico riferimento al giudizio, per ogni fase e grado di esso.

Ricorre, dunque, nel caso di specie una deroga al principio generale sull’autonomia del procedimento cautelare d’urgenza rispetto all’eventuale giudizio di merito che comporta l’esigenza del conferimento di un’autonoma procura al difensore per il giudizio di cognizione (cfr. Cass. n. 1236 del 2003 che ha riconosciuto l’operativita’ di siffatta deroga in un caso pressoche’ analogo, ritenendo riferibile la procura rilasciata per la fase cautelare anche successivo al giudizio di cognizione).

D’altro canto, puo’ richiamarsi il consolidato principio enunciato da questa Corte secondo cui la procura rilasciata in un giudizio, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi per tutte le attivita’ che lo stesso richiede (cfr. Cass. n. 26296 del 2007 che ha affermato detto principio in relazione alla fase di esecuzione che va esteso anche alle fasi incidentali del procedimento ordinario, come quella cautelare).

Quanto alla censura concernente il presunto difetto di legittimazione del CONDOMINIO a resistere in giudizio per mancanza di autorizzazione o ratifica assembleare, va ribadito il principio costantemente enunciato da questa Corte e correttamente richiamato dal giudice del gravame, secondo cui in tema di condominio negli edifici, l’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della Delib. assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass. n. 1451 del 2014; Cass. n. 16260 del 2016; Cass. n. 23550 del 2020);

– con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 102, 83 e 163 c.p.c. per non aver il giudice di appello, pur non condividendo la motivazione di primo grado sulla circostanza relativa all’assenza in giudizio della condomina comproprietaria, dato la dovuta risonanza alla questione e – quindi – per non essersi pronunciato sulla regolare costituzione del solo condomino/comproprietario (OMISSIS), stante l’insussistenza nel caso di specie di un litisconsorzio necessario.

In altri termini, il ricorrente chiede che questa Corte accerti la costituzione nei giudizi di primo e secondo grado del solo (OMISSIS) e al contempo “dichiari ritualmente costituito il contraddittorio del solo condomino proprietario (…), senza necessita’ di partecipazione al giudizio del coniuge comproprietario”.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, la nullita’ della sentenza di primo grado, per aver il Tribunale ritenuto necessaria la partecipazione in giudizio della coniuge in qualita’ di comproprietaria al 50% dell’appartamento condominiale, senza pero’ integrare il contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. nei confronti della stessa, con conseguente erroneita’ della sentenza di secondo grado laddove afferma che non si tratta di “difetto di integrita’ del contraddittorio, ma di difetto di legittimazione ad agire”. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, non possono trovare ingresso in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di appello, pur disattendendo la pronuncia di primo grado in ordine al presunto difetto di legittimazione attiva del solo comproprietario dell’appartamento sito nel Condominio, ha affermato che la ratio decidendi della sentenza impugnata si poggiava su aspetti differenti, ignorati dalle censure prospettate dal (OMISSIS) (cfr. p. 34 della sentenza impugnata) e che, nel merito, l’impugnazione originariamente proposta era comunque destituita di fondamento.

Orbene, la Corte di appello non si e’ discostata dai principi di diritto enunciati da questa Corte secondo cui, in tema di tutela del diritto di comproprieta’ vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi e’ legittimato ad agire a tutela del diritto comune, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all’iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari (in tal senso Cass. n. 2399 del 2008; cfr. altresi’ Cass. n. 6427 del 2009; Cass. n. 12327 del 1999).

Pertanto, la Corte distrettuale, pur superando la motivazione del primo giudice sul tema sul punto, ha comunque ritenuto infondate nel merito le domande prospettate dal condomino/comproprietario.

Ne’ ricorre nel caso di specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.c., con conseguente necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti della coniuge dell’odierno ricorrente: invero, e’ pacifico – per quanto sopra prospettato – che ciascun comproprietario e’ legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessita’ di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (gia’, Cass. n. 4354 del 1999);

– con il quarto motivo il ricorrente si duole della pronuncia di secondo grado laddove ha rigettato l’impugnativa di nullita’ della Delib. condominiale del 31 gennaio 2012, sostenendo che – contrariamente da quando asserito dal giudice del gravame – l’assemblea in questione si sarebbe tenuta in terza convocazione. Nel dettaglio, il ricorrente denuncia l’irregolarita’ della convocazione dell’assemblea condominiale da parte dell’amministratore, con violazione dell’articolo 1130 c.c., n. 1, nonche’ la mancata redazione dei verbali assembleari in violazione dell’articolo 1130 c.c., n. 7.

Inoltre, considerando l’assemblea del 31/01/2012 in seconda convocazione per effetto del differimento della data, si travalicherebbe il termine di dieci giorni di cui all’articolo 1136 c.c., comma 3.

Il motivo va respinto.

La Corte di appello, premesso che “impropriamente l’attore/appellante ha chiesto di dichiararsi la nullita’ e/o l’annullabilita’ dell’assemblea del Condominio convocata (in prima e in seconda convocazione) peri giorni 11 e 12.01.2021 ed effettivamente tenutasi il 31.01.2021 (…) anziche’ impugnare – come avrebbe dovuto ex articolo 1337 c.c. – le delibere assunte in quella sede, in ragione della pretesa irregolarita’ della convocazione e/o dello svolgimento dell’assemblea in questione”, ha rilevato che – anche a voler intendere l’impugnazione del (OMISSIS) come impugnazione alle delibere assunte nell’assemblea condominiale, la data del 31 gennaio 2012 era stata fissata per l’adunanza in seconda convocazione, in seguito al differimento a quella data regolarmente comunicato a tutti i condomini, compreso il (OMISSIS), della seconda convocazione originariamente fissata per il giorno 12 gennaio 2012.

Del resto, era pacifico che l’appellante aveva partecipato alla predetta adunanza e non vi era alcuna contestazione sulla presenza ad esse di un numero di condomini e di quote millesimali sufficienti per la regolare costituzione dell’assemblea, con conseguente insussistenza di un concreto interesse ad impugnare del (OMISSIS) per il motivo dedotto, non essendovi stata alcuna lesione dei suoi diritti.

Quindi, con la doglianza prospettata parte ricorrente, oltre a censurare del tutto genericamente ed impropriamente l’apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito al fine di ottenere in questa sede un’inammissibile rivalutazione dei fatti di causa, non si confronta nemmeno con la ratio decidendi della sentenza impugnata laddove ha accertato l’insussistenza di un concreto interesse ad impugnare, non essendovi stata alcuna lesione dei suoi diritti. Ne’ il ricorrente chiarisce quale sarebbe il pregiudizio dallo stesso subito;

– con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli articoli 1394, 1395, 1703 e ss. c.c. nonche’ degli articoli 1129 e 1131 c.c. per aver la Corte distrettuale rigettato la domanda di annullamento di vari contratti stipulati e stipulandi dal CONDOMINIO, esaminando frettolosamente gli atti e i documenti di causa dai quali risulterebbe che “una parte non trascurabile dell’attivita’ di manutenzione dello stabile sia stata eseguita da societa’ ( (OMISSIS)) collegata e partecipata dalla societa’ ( (OMISSIS)) che aveva assunto l’amministrazione del condominio” (lettera del 16/01/2012 dell’amministratore rivolta a tutti i condomini).

Aggiunge il ricorrente che la Corte del merito avrebbe omesso di pronunciarsi sul comportamento tenuto dal legale rappresentante (OMISSIS) dei tre soggetti interessati nella vicenda di causa, quali l’amministrazione condominiale, la (OMISSIS) e la (OMISSIS).

Ancora, il ricorrente censura la sentenza laddove afferma la carenza di legittimazione attiva del condomino a far valere il rimedio contrattuale, essendo la propria legittimazione limitata all’impugnazione della Delib. condominiale. In sostanza, il ricorrente chiede a questa Corte che si accerti e dichiari – oltre l’annullamento dei contratti di esecuzione lavori o forniture di causa per presunto conflitto di interessi o perche’ stipulati dallo stesso soggetto – anche l’abuso di rappresentanza della (OMISSIS), con conseguente decadenza di quest’ultima dall’incarico di amministratore condominiale e che si demandi al Tribunale di Milano “la nomina di un altro eligendo Amministratore condominiale dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, conferendogli compiti di risistemazione della rendicontazione a partire dalla gestione 20102011 in poi”.

Il motivo e’ inammissibile sotto vari profili.

Va in primo luogo osservato che, ricorrendo nel caso di specie un’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, e’ inammissibile la censura ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cio’ non solo quando la decisione di secondo grado e’ interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione gia’ assunta dal primo giudice (da ultimo, Cass. n. 7724 del 2022).

La doglianza prospettata e’ altresi’ inammissibile in quanto si risolve in una mera critica all’apprezzamento del giudice di merito, al fine di ottenere un riesame delle produzioni documentali, non ammissibile in sede di legittimita’.

Del resto, il ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare l’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti, dando cosi’ prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011).

Nella specie, la Corte del merito (anche a non voler considerare “l’evidente confusione di concetti giuridici insista nella formulazione di siffatte domande” nonche’ la genericita’ del riferimento operato dall’appellante ai contratti di appalto) ha rilevato che – al di la’ della valutazione di infondatezza delle domande espressa dal giudice di prime cure – l’appellante non aveva legittimazione ad agire per l’annullamento dei contratti in questione, spettando in via esclusiva al CONDOMINIO, sicche’ la tutela del singolo condomino a fronte dell’eventuale invalidita’ di un contratto concluso dal Condominio poteva concepirsi non gia’ sotto il profilo dei rimedi contrattuali, ma esclusivamente nell’ambito dell’impugnazione della Delib. assembleare, nella specie di approvazione dell’esecuzione delle opere o dei servizi e del solo affidamento in appalto a quella determinata impresa.

Ancora, la Corte del merito ha accertato che le laconiche allegazioni del condomino in ordine all’oggetto dei contratti di appalto e alle condizioni (specie economiche) degli stessi non avrebbero potuto consentire di apprezzare positivamente la configurabilita’ in concreto del prospettato conflitto di interessi tra la societa’ amministratrice e la societa’ appaltatrice.

Sul punto, osserva il Collegio che il conflitto d’interessi idoneo, ai sensi dell’articolo 1394 c.c., a produrre l’annullabilita’ del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilita’ tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico, ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro (Cass. n. 14481 del 2008; Cass. n. 23300 del 2007);

– con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza laddove ha rigettato per genericita’ la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal condomino nei confronti dell’amministrazione condominiale e della (OMISSIS), nonche’ dichiarato inammissibile sul punto l’appello proposto e, pertanto, chiede a questa Corte di accertare la nullita’ o annullabilita’ della sentenza con condanna della societa’ al risarcimento dei danni “per violazione degli obblighi del mandato con rappresentanza, la cui quantificazione e’ da determinarsi nel corso dell’istaurato giudizio o equitativamente ex articoli 1137 – 1321 e segg. – 2043 – 2059 c.c. (ex articoli 115 o 144 c.p.c.) in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2697 c.c., per aver il giudice di appello, in riferimento alle poste contabili esposte nel rendiconto condominiale approvate dall’assemblea (e contestate dal (OMISSIS)), ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificita’ ex articolo 342 c.p.c., senza tuttavia confrontarsi con gli atti di causa, attestanti la mancata allegazione in sede assembleare dei documenti giustificativi del rendiconto da parte dell’amministrazione.

Il sesto e il settimo motivo, da trattare congiuntamente in quanto entrambi (sembrerebbero) collegati dal dedotto abuso del potere di rappresentanza da parte dell’amministrazione condominiale, sono privi di pregio.

Nella specie, la Corte distrettuale, in riferimento al presunto abuso di rappresentanza da parte della (OMISSIS), ha rilevato che l’appellante (OMISSIS), oltre a non aver specificato in alcun modo le presunte trasgressioni della societa’ amministratrice, non aveva tenuto conto della volonta’ della collettivita’ dei partecipanti al Condominio, rispettata dall’Amministrazione condominiale, stante l’adozione con le maggioranze prescritte di delibere autorizzative per il compimento di determinati lavori e la stipulazione dei relativi contratti, nonche’ la ratifica ex post dell’operato dell’amministratore, avvenuta mediante l’approvazione del rendiconto annuale riportante le varie voci di spese con relative fatture dei fornitori.

Pertanto, con riguardo alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni per presunta violazione da parte della societa’ amministratrice degli obblighi derivanti dal suo mandato, la Corte distrettuale ne ha ritenuto l’inammissibilita’ non avendo il (OMISSIS) fornito alcuna prova dell’esistenza di detti danni, ne’ provato il nesso causale tra gli stessi e le asserite condotte illecite dell’amministrazione condominiale.

Parimenti inammissibile per difetto assoluto di specificita’ ex articolo 342 c.p.c. era, secondo l’apprezzamento del giudice del gravame, il motivo di appello concernente supposte inadempienze dell’amministrazione condominiale nell’espletamento dei suoi poteri di gestione.

Le doglianze di parte ricorrente non possono, quindi, trovare ingresso in quanto, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi e a chiedere alla Corte di legittimita’ un riesame del merito della vicenda di causa inammissibile in questa sede, sono incomprensibili con riferimento alle critiche mosse alla sentenza di primo grado e verosimilmente sottoposte al giudice del gravame di cui alle lettere 7.b), 7.c) e 7.d);

– con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 2 e articolo 6, comma 1 in riferimento alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il motivo non puo’ trovare ingresso.

Va ribadito che ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralita’ di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l’opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche. Il relativo accertamento costituisce questione di merito la cui risoluzione e’ incensurabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 21064 del 2009; Cass. n. 11591 del 2015).

Nella specie, la Corte del merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale sottratto al sindacato di questa Corte, ha ritenuto operante ai fini della liquidazione delle spese di lite, l’eccezione alla regola anzidetta, attesa la diversificazione delle posizioni sostanziali dei convenuti (il CONDOMINIO da un lato e la (OMISSIS) SRL dall’altro), anche in relazione alla congerie di domande cumulate dall’attore nel presente giudizio;

– infine, con il nono motivo il ricorrente si duole della sua condanna al risarcimento del danno per responsabilita’ aggravata per lite temeraria.

Il motivo e’ inammissibile in quanto verte su un apprezzamento di merito. Difatti, l’accertamento della responsabilita’ processuale per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. e’ riservato al giudice del merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ se immune da vizi logico – formali (gia’ Cass. n. 126 del 1992 e da ultimo Cass. n. 7222 del 2022).

Per le esposte considerazioni debbono essere respinte tutte le censure e con esse il ricorso.

Ne’ puo’ trovare accoglimento l’istanza ex articolo 96 c.p.c. formulata dallo stesso ricorrente, che non trova fondamento alcuno negli atti del procedimento per le ragioni sopra ampiamente esposte.

Ne’ si ravvisano i presupposti per riconoscere siffatta responsabilita’ in favore dei controricorrenti trattandosi comunque di censure che non rivelano una condotta processualmente abusiva.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, si devono regolare in base al principio della soccombenza.

Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in favore dei controricorrenti in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

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