L’annullamento della delibera dell’assemblea condominiale priva di efficacia i provvedimenti monitori emessi in forza della stessa, e ciò a prescindere dal passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado.

Tribunale|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|22 aprile 2020| n. 6406

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19820/2015 promossa da:

(…) S.R.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FR.PA. presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti

ATTORE/I

contro

CONDOMINIO VIA (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MA.MA. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA (…), in ROMA, giusta delega in atti

CONVENUTO/I

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n.2252/2014, il Tribunale Ordinario di Roma ingiungeva all'(…) S.r.l. di pagare al Condominio Via (…), n. 6 in R. la somma di Euro 11.523,28, oltre interessi e spese.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 23.03.2015, l'(…) S.r.l. conveniva in giudizio il Condominio Via (…), n. 6, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione conclusione disattesa e reietta, in accoglimento della proposta opposizione,

a) in via interinale, previo accertamento della ricorrenza dei gravi motivi, disporre, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2252/2015, emesso dal Tribunale di Roma in data 02.02.2015 e depositato in cancelleria in data 03.02.2015, nel procedimento iscritto al N. 841/2015 R.G. ad istanza del Condominio sito in R. Via (…) n. 6, (C.F.:(…)) munito di formula esecutiva in data 10.02.2015 e notificato in data 11.02.2015, per le causali tutte di cui alla narrativa esposta;

b) nel merito, previ i necessari accertamenti e declaratorie, per le causali tutte di cui alla narrativa esposta, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 2252/2015, emesso dal Tribunale di Roma in data 02.02.2015 e depositato in cancelleria in data 03.02.2015, nel procedimento iscritto al N. 841/2015 R.G. ad istanza del Condominio sito in R. Via (…) n. 6, (C.F.:(…)) munito di formula esecutiva in data 10.02.2015 e notificato in data 11.02.2015, nullo e di nessuno effetto, accertando e dichiarando, comunque, nel merito, l’insussistenza e/o l’infondatezza delle pretese creditorie ex adverso azionate;

c) in applicazione dell’art. 96 c.p.c., condannare, per le causali di cui alla narrativa esposta il Condominio sito in R. Via (…) n. 6, al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, nella misura di Euro 5.000,00= (Euro Cinquemila/00) ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e liquidata anche d’ufficio, occorrendo con valutazione equitativa;

d) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

Con comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2015, il Condominio di Via (…) si costituiva in giudizio, contestando, in fatto ed in diritto, tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo opposto, così concludendo:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis rejectis, previo rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, così giudicare:

In via principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l’opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 2252/2015 oltre ad interessi legali;

Nel merito: accertare la vessatorietà della clausola contenuta nell’art. 47 del Regolamento Condominiale e per l’effetto dichiararne l’inefficacia ai sensi dell’art. 1469 bis c.c. ed art. 36, co.2, Codice del Consumo;

In via istruttoria: ci si riserva, sin da ora, a produrre ulteriori prove documentali e In via istruttoria: ci si riserva, sin da ora, a produrre ulteriori prove documentali e testimoniali all’esito delle difese di parte avversa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con ordinanza del 28.10.2015 resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il giudice respingeva l’istanza di sospensione del decreto opposto, rimettendo le parti in mediazione; all’esito, verificato l’esito negativo della espletata procedura ed acquisita la documentazione hic et inde prodotta, all’udienza del 4.10.2019 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.

Tanto premesso, in ossequio al principio della c.d. ragione liquida (per la quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c.: Cass. 26242/2015) l’opposizione deve ritenersi fondata.

E’ stato documentato nel corso del giudizio l’avvenuto annullamento della delibera posta a base dell’ingiunzione; tale annullamento, secondo l’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 19938/2012; cfr. anche T. Roma 4315/2016) priva di efficacia i provvedimenti monitori emessi in forza della stessa, e ciò a prescindere dal passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado.

L’opponente ha, infatti prodotto la sentenza n. 11525/2017, pubblicata in data 07.06.2017 (resa nel giudizio n. 76657/2014 R.G. del Tribunale di Roma), e comunque già passata in giudicato, che, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla stessa (…) s.r.l. ha annullato la Delib. del 25 settembre 2014 con cui l’assemblea condominiale aveva approvato i bilanci consuntivi 2013 – 2014 ed i relativi stati di riparto.

Per questa la ragione l’opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo.

Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in Euro 480,00 per spese, compreso contributo unificato e spese di mediazione, ed Euro 3.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2020.

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Avv. Umberto Davide

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