i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’articolo 1669 cod. civ. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticita’ dell’edificio, ma possono consistere in qualunque deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalita’ sia la normale utilizzazione dell’opera.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14390-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4379/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in data 4 dicembre 2014, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 13820 del 2013 e nei confronti di (OMISSIS) s.r.l.

1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) – di accertamento della responsabilita’ di (OMISSIS) per i vizi e difetti dell’opera realizzata, di riduzione del prezzo dell’appalto per il rifacimento della pavimentazione e di risarcimento danni – ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione/decadenza dell’azione, formulata dalla societa’ convenuta.

2. La Corte d’appello ha rigettato il gravame rilevando, nell’ordine: a) che nel giudizio di primo grado l’attore aveva richiamato unicamente il disposto degli articoli 1667-1668 cod. civ., sicche’ era tardiva la domanda formulata in appello ai sensi dell’articolo 1669 cod. civ.; b) che i vizi accertati non erano gravi; c) che, in ogni caso, mancava la prova della tempestivita’ dell’azione, avuto riguardo al momento della scoperta dei vizi.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) srl. Il ricorso, gia’ chiamato all’adunanza camerale prevista dall’articolo 380-bis cod. proc. civ. con proposta di accoglimento, e’ stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ infondato.

1.2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113 e 345 cod. proc. civ., articolo 1669 cod. civ. e si assume che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, l’identita’ dei fatti allegati a fondamento della pretesa e la formulazione di uno specifico motivo di gravame, consentivano al giudice d’appello di qualificare diversamente la domanda, essendo escluso che si trattasse di domanda nuova.

2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e articolo 1669 cod. civ. nonche’ omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente lamenta che il giudizio di non riconducibilita’ dei vizi denunciati nella nozione di gravi difetti era stato formulato all’esito di un esame superficiale degli elementi acquisiti, e si poneva in contrasto con la ratio della norma invocata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’.

Il difetto di costruzione, oggetto della disciplina prevista dall’articolo 1669 cod. civ., puo’ consistere in qualsiasi alterazione anche riguardante elementi accessori o secondari della costruzione, che pregiudichi o menomi in modo grave il normale godimento e/o la funzionalita’ e/o l’abitabilita’ della singola unita’ abitativa e nella specie, come evidenziato nell’atto di appello, tutte le lastre di marmo presentavano fessurazioni.

Il fenomeno generalizzato si era manifestato nell’estate del 2010, e il committente aveva denunciato il vizio subito dopo aver appreso dalla perizia stragiudiziale che la causa risiedeva nel cedimento del sottofondo, realizzato da (OMISSIS) in modo difforme rispetto al capitolato.

In definitiva, la Corte d’appello non aveva considerato che il fenomeno interessava la quasi totalita’ della pavimentazione dell’appartamento, e aveva omesso di esaminare il fatto che il CTU aveva quantificato in Euro 7.200,00 il danno subito dall’attore (il quale aveva poi rinunciato alla domanda risarcitoria), tenuto conto che il rifacimento della pavimentazione avrebbe richiesto l’allontanamento dall’abitazione per circa 45 giorni.

3. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., articolo 1669 cod. civ., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e si contesta la ritenuta carenza di prova della tempestivita’ della denuncia del difetto della pavimentazione, che era stata fatta nel 2010, con riferimento in particolare al momento della scoperta. La Corte d’appello aveva evidenziato che le prime fessurazioni si erano manifestate nel 2002, ma quanto accaduto nel 2002 era circoscritto a due lastre, che (OMISSIS) aveva provveduto a sostituire, imputando l’accaduto all’assestamento del solaio. In ogni caso, sottolinea il ricorrente, la percezione delle striature o fessurazioni delle lastre di marmo non coincideva con la scoperta della causa del fenomeno, momento dal quale doveva farsi decorrere il termine per la denuncia, coincidente, come gia’ detto, con l’accertamento effettuato dal perito nel 2010.

4. La sentenza impugnata si fonda su tre autonome ratio decidendi, puntualmente censurate con i tre motivi di ricorso, donde la conseguenza che il rigetto di uno qualsiasi dei motivi, consolidando la corrispondente ratio, comporta ipso facto l’assorbimento (per difetto di interesse) degli altri motivi.

5. L’esame del ricorso si concentra sul secondo motivo, che risulta in parte inammissibile ed in parte infondato. Non sussiste, infatti, la denunciata violazione di legge e il vizio di motivazione e’ strutturato al di fuori del paradigma dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, come enucleato dal diritto vivente (ex plurimis, Cass. 07/04/2014, n. 8053).

5.1. Il giudice d’appello ha escluso la “gravita’” del vizio evidenziando che il fenomeno delle fessurazioni, inizialmente riferito a due lastre di marmo e poi nel corso di nove anni dalla consegna dell’opera diffuso su larga parte del pavimento, non aveva impedito la fruizione dell’abitazione.

5.2. L’affermazione, per un verso, non e’ in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’articolo 1669 cod. civ. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticita’ dell’edificio, ma possono consistere in qualunque deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalita’ sia la normale utilizzazione dell’opera (ex plurimis, Cass. 09/09/2013, n. 20664; Cass. 03/01/2013, n. 84), e, per altro verso, e’ sorretta da un apprezzamento in fatto, riguardo alla mancata compromissione della funzionalita’ ed abitabilita’ dell’immobile.

La questione se, nel caso di specie, il vizio denunciato e riscontrato abbia o non compromesso il normale utilizzo dell’immobile non e’ questione di diritto, ma di fatto, come tale oggetto di apprezzamento riservato al giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione nei limiti delineati dall’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, nel testo vigente (dopo la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis al presente ricorso.

5.3. Come si e’ anticipato, il ricorrente deduce il vizio di motivazione al di fuori del paradigma previsto dalla norma citata, la’ dove censura ora la “superficialita’” dell’esame condotto dalla Corte d’appello – che non e’ piu’ consentito – ora l’omesso esame di atti e documenti dei quali non riporta il contenuto, se non per estrapolazioni, ne’ chiarisce la decisivita’, da intendersi come il “tassello mancante” (cosi’ si esprimono le S.U. n. 8053 del 2014) alla plausibilita’ delle conclusioni cui e’ pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

6. Nel rigetto del secondo motivo di ricorso rimangono assorbiti gli altri motivi, e per l’effetto l’intero ricorso e’ rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.