la presenza del condomino all’assemblea sana una convocazione omessa, tardiva o incompleta, in quanto la deliberazione assembleare è annullabile ex art. 66 disp. att. c.c. solo su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Tale principio può essere riferito solo al caso in cui il condomino partecipi all’assemblea senza contestare il vizio della convocazione, perché solo in tal caso si forma l’acquiescenza sanante. Diverso è il caso quando la comparizione è volta precipuamente a far valere il vizio, in quanto questa condotta è contraria all’acquiescenza ed impedisce quindi la sanatoria. Ragionando diversamente si dovrebbe sostenere che chi abbia notizia di un’assemblea non ritualmente convocata non deve assolutamente presentarsi, pena la decadenza di far valere il vizio. Ciò non è però desumibile dal dato normativo. Qualora un condomino compaia ad un assemblea condominiale eccependo fondatamente il mancato rispetto del termine di convocazione, l’atto dovuto è quello di fissare altra assemblea nel rispetto dei termini, a meno che l’eccezione non sia successivamente rinunciata.
Tribunale|Bolzano|Sezione 1|Civile|Sentenza|6 aprile 2020| n. 354
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1 grado iscritta al R.G. n. 725/2018 pendente tra:
(…) (c.f. (…)), con l’avv. AU.FI.;
PARTE ATTRICE
(…) – CONDOMINIO (C.F. (…)), con l’avv. PA.KL. e l’avv. UN.RO.;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra (…), proprietaria di un’unità immobiliare facente parte del Condominio V. – T. sito in N. P., via (…), impugna la delibera assembleare d.d. 20.10.2017 di detto condominio, chiedendo l’annullamento ex art. 1137 c.c. di tutte le deliberazioni assunte. L’attrice allega di aver ricevuto la raccomandata contenente l’avviso di convocazione delle assemblee di prima (dd. 19.10.2017) e di seconda convocazione (dd. 20.10.2017) solo il giorno 18.10.2017, un giorno prima della assemblea dd. 19.10.2017 e dunque non entro il termine di cinque giorni prima dell’adunanza in prima convocazione, come stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c.. Essa allega, poi, altre circostanze, non rilevanti ai fini della decisione e che è, pertanto, inutile riportare.
Il Condominio chiede il rigetto della domanda attorea. Non contesta che la convocazione, spedita all’attrice con raccomandata il giorno 12.10.2017, è giunta a destinazione solo il giorno 18.10.2017, ritenendo però valida la costituzione dell’assemblea in quanto la convocazione, oltre che con raccomandata, era già stata comunicata ai condomini il 12.102017 via e-mail (semplice). Il Condominio rileva, inoltre, che un’eventuale irregolarità dell’avviso di convocazione sarebbe stata sanata dalla presenza (quantomeno iniziale) della sig.ra (…) all’assemblea d.d. 20.10.2017, la quale non potrebbe ritenersi né assente, né dissenziente, e quindi non legittimata all’impugnazione.
La causa passa in decisione senza svolgimento di istruttoria concreta sulle conclusioni sopra trascritte. Il Condominio, costituitosi in lingua tedesca, ha rinunciato alla redazione della sentenza in tale lingua.
A sensi dell’art. 66 c. 3 disp. att. c.c. “l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Dopo la riforma del 2012 la norma elenca tassativamente le modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione. Un messaggio e-mail semplice non può considerarsi sufficiente, perché tale modalità non rientra tra quelle previste dall’art. 66 disp. att. c.c..
Senza rilevanza concreta alcuna, trattandosi di aspetto assorbito, si può osservare che il testo dell’e-mail non conteneva l’indicazione dell’ordine del giorno (elemento necessario della convocazione ai sensi dell’art. 66 c. 3 disp. att. c.c.) e parte convenuto non ha offerto prova che l’allegata convocazione era leggibile.
Il Condominio argomenta che la presenza del condomino all’assemblea sana una convocazione omessa, tardiva o incompleta, in quanto la deliberazione assembleare è annullabile ex art. 66 disp. att. c.c. solo su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati, richiamandosi alla sentenza Cass. Sez. 2, n. 4531 del 27/03/2003.
Il Giudice osserva che tale principio può essere riferito solo al caso in cui il condomino partecipi all’assemblea senza contestare il vizio della convocazione, perché solo in tal caso si forma l’acquiescenza sanante. Diverso è il caso quando la comparizione è volta precipuamente a far valere il vizio, in quanto questa condotta è contraria all’acquiescenza ed impedisce quindi la sanatoria. Ragionando diversamente si dovrebbe sostenere che chi abbia notizia di un’assemblea non ritualmente convocata non deve assolutamente presentarsi, pena la decadenza di far valere il vizio. Ciò non è però desumibile dal dato normativo.
Questa situazione può essere comparata all’inosservanza nell’atto di citazione dei termini a comparire: ai sensi dell’art. 164 c.p.c. il convenuto ha la facoltà di costituirsi eccependo l’inosservanza dei termini e tale costituzione non sana il vizio, ma impone la fissazione di altra udienza nel rispetto dei termini (“se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini” art. 164 c. 3 c.c.).
Qualora un condomino compaia ad un assemblea condominiale eccependo fondatamente il mancato rispetto del termine di convocazione, l’atto dovuto è quello di fissare altra assemblea nel rispetto dei termini, a meno che l’eccezione non sia successivamente rinunciata.
Nel caso di specie, il giorno dell’assemblea la sig.ra (…) si è recata al punto d’incontro indicato ed ha chiesto lo spostamento dell’assemblea perché non ritualmente convocata. A tal fine ha consegnato una lettera contenente la richiesta di spostamento a causa di tardiva convocazione al presidente dell’assemblea (v. doc 7 parte attrice), dopodiché si è allontanata. Consegnando la lettera, la sig.ra (…) ha eccepito fondatamente l’invalida costituzione dell’assemblea e questa condotta corrisponde ad un dissenso in ordine a tutte le deliberazioni assunto dall’organo costituitosi invalidamente. La sig.ra (…) non ha, in particolare, posto in atto alcuna condotta di rinuncia in relazione alla sua eccezione e pertanto può far valere il vizio anche in questa sede giudiziale.
Per questo motivo le deliberazioni assunte all’assemblea d.d. 20.10.2017 vanno annullate per difetto di valida convocazione della condomina (…) ai sensi dell’art. 66 co. 3 disp. att. c.p.c..
Tutte le altre questioni rimangono assorbite.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all’art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014: tabella n. 2, valore indeterminabile, complessità e difficoltà bassa, scaglione di riferimento 5.200-26.000, valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, valore minimo per la fase istruttoria, consistita solo nella redazione delle memorie e nel deposito di documenti, mentre la prova orale era irrilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. annulla tutte le deliberazioni assunte del condominio “(…)” nell’assemblea d.d. 20.10.2017;
2. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice a titolo di spese di lite, Euro 4.355 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano il 6 aprile 2020.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2020.
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