Quanto alla prescrizione, infatti, se è vero che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 2952, comma 2, c.c., come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, è altrettanto vero che i diritti in questione sono solo quelli che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, e non anche i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base di altro titolo.
Corte d’Appello|L’Aquila|Civile|Sentenza|8 aprile 2020| n. 551
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli – Presidente
Dott. Giancarlo De Filippis – Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina – Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 83/2016 R.G., posta in deliberazione all’udienza collegiale del 09.07.2019 e vertente
TRA
(…)
rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta a margine dell’atto di citazione in appello, dall’Avv. Gi.An. del Foro di Chieti, elettivamente domiciliata presso il medesimo in L’Aquila, Via (…) nello studio legale dell’Avv. Ro.So.;
APPELLANTE
E
(…) S.P.A.
già (…) S.p.A., in persona del procuratore speciale, Dott. (…), in forza di procura speciale rilasciata in data 12.05.2016, Notaio in (…) Dott. (…), Rep. N. (…), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli Avv.ti Fr.Ru., Gi.Ru. e Ni.Le., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in L’Aquila, alla Via (…);
APPELLATA
E
(…)
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: azione di nullità in contratto di assicurazione sulla vita.
Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1011/2015 del 07.04.2015, pubblicata l’08.06.2015.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.10.2008 (…) conveniva in giudizio la (…) S.p.a. per sentir dichiarare la nullità, ai sensi dell’art. 1469 quinques c.c., del contratto di assicurazione n. (…), avente ad oggetto una polizza del ramo vita con validità ventennale, sottoscritto il 30.06.1999 con la società convenuta.
Assumeva l’attrice che le clausole del detto contratto e le informazioni che le erano state fornite al momento della sottoscrizione non l’avevano messa in grado di prevedere, con la normale diligenza, le conseguenze negative derivanti dal riscatto anticipato, e che la somma liquidata dalla Compagnia era notevolmente inferiore alle sue aspettative.
Nello specifico la (…) deduceva che (…), dalla medesima ritenuto agente della compagnia, al momento della proposta della polizza, le aveva rappresentato, e garantito, che dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio avrebbe potuto risolvere il contratto, riscattando tutti i premi già pagati, senza subire alcuna decurtazione sul capitale già versato, perdendo di fatto solo il diritto a riscuotere gli interessi già maturati.
Deduceva ancora che, alla data del 15.10.2004, risultava aver versato nelle casse della compagnia assicurativa 5 annualità di premio per un ammontare di Euro 13.363,91, e che la (…) – attesa la volontà della (…) di riscattare la polizza – aveva provveduto ad effettuare la liquidazione della stessa mediante il pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma di Euro 7.919,16.
Tale somma – sosteneva l’attrice – corrispondeva però solo al 59% circa del totale dei premi lordi corrisposti. Riteneva pertanto la (…) che la polizza in questione era stata stipulata violando i principi di correttezza, di buona fede, di trasparenza e di informazione, contrattuale e precontrattuale, il tutto a danno del consumatore, parte debole del contratto, e che dunque tale violazione aveva configurato una nullità contrattuale in termini di ‘nullità di protezione’.
Precisava l’attrice che nell’art. 5 del contratto stipulato tra le parti, alla voce ‘Riscatto’ non era stato indicato il coefficiente numerico da prendere in considerazione all’atto del calcolo matematico per la valutazione effettiva del valore del riscatto, per cui era venuta meno quella chiarezza contrattuale espressamente voluta dal legislatore comunitario.
Doveva pertanto essere dichiarata la nullità del contratto di assicurazione con condanna della compagnia assicuratrice, e di (…), in solido tra loro, alla restituzione del capitale versato dall’attrice in conseguenza del contratto di cui è causa indicato nella complessiva somma di Euro 5.968,96 (capitale, più interessi alla data del 31.08.2008), oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva la (…) S.p.A. contestando le avverse deduzioni.
Innanzitutto la società convenuta eccepiva:
a) la nullità della citazione ex art.164, comma 4, c.p.c. per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda (a dire della convenuta, infatti, da un lato, l’attrice lamentava la nullità del contratto (però sostenendo la vessatorietà, e dunque, l’inefficacia, delle clausole relative al ‘riscatto’), dall’altro, invocava il coinvolgimento nella domanda di (…) – soggetto non legato alla compagnia assicuratrice – del cui illecito la compagnia doveva rispondere a titolo extracontrattuale);
b) la prescrizione del diritto vantato dall’attrice ex art. 2952 c.c.;
c) la decadenza dell’attrice dal diritto di contestare la validità del contratto e delle sue singole clausole.
Nel merito, la (…) evidenziava come l’attrice fosse stata compiutamente informata delle condizioni della polizza (del resto aveva sottoscritto, in tre punti, la proposta contrattuale); come, seppure non adeguatamente informata, l’uso di una ordinaria diligenza le avrebbe consentito di conoscere nel dettaglio le condizioni contrattuali; come avrebbe potuto avvalersi – se non d’accordo – del diritto di ripensamento alla medesima riconosciuto (ed invece non esercitato); come ancora, la clausola del riscatto anticipato non configurasse, né, una penale, né una clausola vessatoria.
(…) rimaneva contumace.
Il Giudice del Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1011/2015 rigettava la domanda attrice e condannava (…) al pagamento in favore della (…) s.p.a. delle spese di lite, liquidate in Euro 3.868,00 oltre accessori come per legge.
Nella sentenza il Giudice – disattese le preliminari eccezioni: di nullità della citazione (perché abbandonata, e comunque infondata), di prescrizione (perché infondata, non essendo l’azione di ripetizione delle somme promossa dalla (…) fondata sul contratto di assicurazione, bensì sulla sua pretesa nullità, e, quindi non soggetta ad alcun termine di prescrizione), di decadenza (perché infondata, non essendo previsto alcun termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di nullità contrattuale) – rilevava che la circostanza del ruolo assunto dal (…) nel caso di specie (secondo l’attrice, agente della compagnia assicuratrice, secondo la convenuta, mero procacciatore di affari) era da ritenersi questione di poca rilevanza ai fini della decisione, avendo la (…) agito in giudizio per far accertare la nullità del contratto di assicurazione a causa della indeterminatezza delle clausole predisposte dalla Compagnia, e non la responsabilità di quest’ultima per la condotta della persona con la quale l’attrice aveva trattato.
Quanto alle clausole contrattuali contestate, il Giudice – premettendo che ai sensi dell’art. 1925 c.c. le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto in modo che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore del riscatto – evidenziava come, nel contratto in esame, il criterio contrattuale utilizzato per determinare il valore di riscatto del contratto rispondeva ai requisiti di cui alla predetta norma, esprimendo un algoritmo univoco e sufficientemente semplice da poter essere compreso anche da persona priva di conoscenze specialistiche (anche perché accompagnato da tabelle, denominate “progetti esemplificativi”, consegnate al momento della stipula del contratto).
Nel proporre appello (…) censurava la decisione del Giudice di primo grado per i seguenti motivi:
1) Erronea valutazione dei fatti di causa – Ingiusta motivazione per il rigetto della domanda attorea – Indeterminatezza clausole contrattuali in particolare l’art. 5 delle Condizioni Speciali.
A dire di parte appellante, il Giudice non aveva considerato che il (…) – ritenuto dall’attrice “agente” della (…), dunque con un ruolo tutt’altro che marginale per avere agito in nome e nell’interesse della compagnia convenuta – al momento della prospettazione dell’affare, avrebbe dovuto fornire informazioni corrette e complete, e non dare una rassicurazione sulla possibilità per la (…) di riottenere il capitale versato in caso di riscatto.
Non solo. Le clausole relative al “riscatto”, nello specifico l’art.5 delle Condizioni Speciali, nella sua incomprensibile macchinosità, non chiariva, a dire di parte appellante, di quanto dovesse essere scontato il capitale versato per ognuna delle annualità scadenti tra la data del riscatto e quella della naturale scadenza del contratto (non precisava, in altri termini, se il tasso di interesse ivi indicato dovesse essere computato a vantaggio del cliente (come remunerazione del capitale versato) o a vantaggio della Compagnia (come remunerazione del rischio assicurativo).
L’appellante richiamava sul punto due sentenze, una del Tribunale di Pescara ed un’altra del Tribunale di Chieti, con le quali il Giudicante aveva dichiarato – con riferimento ad un contratto di assicurazione vita stipulato da altri soggetti sempre con la (…) s.p.a. – la nullità della predetta clausola (art.5 Condizioni Speciali) con riconoscimento del diritto dell’attore di ottenere la restituzione dell’intero capitale versato, senza le decurtazioni derivanti dall’applicazione della clausola nulla.
2) Violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Il Giudice di primo grado, a dire di parte appellante, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che con le sentenze predette il Giudicante – di fronte allo stesso articolo di contratto, a stessi modalità e tempi di stipula della polizza, e ad analoghe posizioni degli attori – aveva già deciso in senso favorevole al consumatore, e la decisione contraria aveva inevitabilmente violato il principio di uguaglianza.
Concludeva come in epigrafe.
Nel costituirsi in appello la (…) s.p.a. contestava le avverse censure.
Preliminarmente eccepiva la nullità della citazione avversaria ex art. 164, comma 1, c.p.c. per omissione o indeterminatezza della residenza dell’attrice (non risultando la (…) residente, come dichiarato, in (…), alla Via (…) n.24). Eccepiva, ancora, la prescrizione del diritto avversario e la decadenza dall’azione.
Nel merito, dopo avere ancora una volta evidenziato l’estraneità di (…) alla (…) (non essendo questi, al pari di (…) (sottoscrittrice della proposta) un agente della stessa, ma un mero procacciatore d’affari, con compiti di mera presentazione del prodotto per conto della (…) – (…) s.r.l.), la società appellata evidenziava come, anche a voler ammettere che la (…) non avesse correttamente raffigurato la realtà dei fatti, la (…) aveva l’onere di leggere attentamente le condizioni d’assicurazione, chiaramente espresse nel contratto, quest’ultimo sottoscritto dalla medesima in più punti.
Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, in base al contratto, alla (…) era stato riconosciuto il c.d. “diritto di ripensamento” (lett. B), diritto del quale l’attrice non aveva, però, ritenuto di avvalersi, a dimostrazione che il contenuto della polizza era evidentemente conforme alla sua volontà.
Quanto alla presunta violazione del principio di uguaglianza, l’appellata evidenziava come la circostanza che le questioni trattate fossero le stesse non avrebbe potuto mai comportare una necessaria coincidenza ed uniformità di decisioni tra i diversi organi giudicanti a cui erano stati attribuiti i vari contenziosi. E tra l’altro – evidenziava – vi era, oltre alla sentenza impugnata, anche altra sentenza, pressochè identica a quella in esame, anch’essa sfavorevole alla posizione dell’assicurato.
Concludeva come in epigrafe.
(…) rimaneva contumace anche in appello.
Quanto alla preliminare eccezione di nullità della citazione in appello per omissione o indeterminatezza della residenza dell’attrice, la Corte ne rileva l’infondatezza.
Come è noto, l’art. 164 c.p.c., disciplinante la nullità dell’atto di citazione, prevede, con riferimento alle nullità che colpiscono la c.d. vocatio in ius, differenti alternative, a seconda, anzitutto, che il convenuto si costituisca o meno in giudizio. In caso di mancata costituzione, infatti, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione che, se eseguita entro il termine perentorio a tal fine assegnato, sana il vizio con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Nel caso, invece – come quello di specie – di avvenuta costituzione del convenuto, questa, laddove vi sia stata comunque l’elezione di domicilio da parte dell’attrice, produce la sanatoria del vizio con salvezza dei menzionati effetti sostanziali e processuali. Si veda sul punto Cass. Civ. sentenza n. 4452/2013.
Quanto all’eccezione di prescrizione del diritto e di decadenza dell’azione, già sollevate in primo grado e reiterate in appello, la Corte, condividendo le argomentazioni del Primo Giudice, ritiene trattarsi di eccezioni infondate.
Quanto alla prescrizione, infatti, se è vero che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 2952, comma 2, c.c., come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, è altrettanto vero che i diritti in questione – si veda sul punto tra le altre Cass. Civ. n. 3913/2010 e Cass. Civ. n. 11052/2002) – sono solo quelli che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, e non anche i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base di altro titolo. Quanto all’eccezione di decadenza dell’azione, trattandosi di azione di nullità contrattuale, non è previsto alcun termine di decadenza per l’esercizio della stessa.
Nel merito, l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
La Corte preliminarmente rileva come il ruolo di (…) non abbia un rilievo determinante per definire la correttezza o meno della decisione impugnata, non avendo il (…) avuto nella vicenda in esame un ruolo che sia giuridicamente catalogabile (non avendo egli sottoscritto la proposta di polizza, sottoscritta infatti dal produttore (…), ed essendo state le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attorea (…) e (…) (attestanti la presenza del (…) e la prospettazione da parte del medesimo, in sede di proposta, di un riscatto anticipato senza alcuna decurtazione del capitale) smentite in realtà dalla stessa attrice che ha dichiarato, nella lettera del 05.05.2005, essere consapevole della possibilità di subire “la decurtazione di una minima somma sul totale”.
Sul punto pertanto – a prescindere dall’essere il (…) o la (…) (in realtà l’unica sottoscrittrice della proposta contrattuale) dei meri procacciatori d’affari o degli agenti della (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a) (sulla proposta, infatti, pur risultando la firma del “produttore”, manca qualsiasi richiamo alla (…), ciò rendendo verosimile che si sia ingenerato il convincimento di trattare con un agente (…) s.p.a.) – non vi è prova che sia stata rappresentata alla (…) una realtà contrattuale difforme dal dato stigmatizzato per iscritto o che sia stato violato l’obbligo di informare il potenziale cliente e di chiarire le clausole eventualmente oscure contenute nel contratto; d’altro canto, appare sufficientemente provato l’adempimento del produttore agli obblighi di legge nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede, stante, come già sopra detto, l’ammissione da parte dell’attrice di essere comunque stata informata di una decurtazione del capitale versato, e stante altresì la consegna, pacifica, al momento della sottoscrizione della proposta, del prospetto delle condizioni contrattuali applicate e delle tabelle esemplificative.
Dall’istruttoria sono emersi alcuni dati pacifici.
L’attrice ha sottoscritto in data 15.06.1999 la proposta contrattuale (proveniente dal produttore (…)) n. (…), relativa ad una polizza del ramo vita con validità ventennale (polizza emessa con il n. (…) per accettazione della (…)), apponendo quattro firme: una prima firma, con cui ha dichiarato di avere ricevuto, conoscere e di accettare le condizioni generali e speciali della garanzia base (vita, infortuni, malattia) e della garanzia integrativa vita contenute nel fascicolo modello BV 087/98, e con cui ha dichiarato, altresì, di accettare la polizza emessa dalla Società in esecuzione della proposta; una seconda firma, per approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; una terza firma, con cui ha dichiarato di avere ricevuto la “nota informativa” con le relative tabelle numeriche come disposto dalla circolare ISVAP n. 249/1995; una quarta firma, per il consenso al trattamento dei dati personali.
Ne consegue che, al di là di qualsiasi, comunque non sufficientemente provata, inadempienza a carattere informativo imputabile al produttore o alla (…) in fase di trattativa, la (…) ha dichiarato di avere preso conoscenza di quanto si accingeva a sottoscrivere, ivi compreso l’art. 7 nel quale, oltre ad essere indicati i criteri (di cui al Progetto esemplificativo allegato) per individuare i valori di riscatto e di capitale ridotto, veniva precisato, in termini molto semplici e di immediata percezione, che “il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l’interruzione volontaria del pagamento dei premi, in quanto modifica l’equilibrio economico e demografico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto”.
Dunque, la volontaria interruzione dei pagamenti da parte della (…) per esercizio del diritto di riscatto dopo soli 5 anni (pacifico il versamento delle annualità 1999 – 2004) ha determinato una “evidenziata” decurtazione di cui l’attrice era sicuramente a conoscenza.
A seguito della formale richiesta di riscatto della polizza (doc. 4 fascicolo I grado parte convenuta), la (…) ha dunque precisato l’importo liquidabile, pari ad Euro 7.202,16 ed ha elencato i documenti necessari per disporre il pagamento della detta somma (doc. 5). La (…) ha quindi trasmesso alla (…) i documenti necessari (doc. 6) e la Compagnia ha provveduto a liquidare quanto ritenuto dovuto, alla data del 15 ottobre 2004, e pari ad Euro 7.919,16 (doc. 7).
Ciò detto, l’appellante censura, comunque, l’indeterminatezza delle clausole contrattuali, in particolare dell’art.5 delle Condizioni Speciali con riferimento alla voce “riscatto”.
Come è noto, l’art. 1925 c.c. prevede che le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto (e di riduzione) della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto (o di riduzione) dell’assicurazione. E come è altrettanto noto, l’art. 1469 quater c.c., applicabile ratione temporis perché vigente all’epoca della sottoscrizione della polizza in esame, prescrive che le clausole proposte, come nella specie, al consumatore per iscritto, siano sempre redatte in modo chiaro e comprensibile, operando, nel dubbio, il principio della interpretatio contra stipulatorem ovvero l’interpretazione più favorevole al consumatore.
Occorre quindi stabilire – all’esito dell’esame dei documenti in atti, ed indipendentemente dalla interpretazione eventualmente difforme delle norme di riferimento, e dei documenti, da parte di altri Giudicanti (nessuna violazione del principio di uguaglianza può essere infatti invocato sul punto a meno di non sancire l’inutilità dei tre gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento) – se quanto indicato in contratto per determinare il valore di riscatto del medesimo, risponda ai requisiti delle norme sopra citate e sia sufficientemente semplice da poter essere compreso anche da persona priva di conoscenze specialistiche.
L’art.5 delle Condizioni Speciali, nel prevedere la possibilità di riscatto della polizza dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, stabilisce che “il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto.
Il tasso annuo di interesse è del 4,50%, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 5,00% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque”. L’art.4 delle Condizioni Speciali precisa che “il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all’anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti”.
L’algoritmo sopra indicato, seppure complesso, appare alla Corte sufficientemente esplicativo ed in grado di fornire, anche alla persona priva di conoscenze specialistiche, le necessarie informazioni per determinarsi a contrarre.
D’altro canto, lo si ripete, la (…) ha ammesso di sapere della possibilità di una decurtazione sul totale in caso di riscatto ed ha letto (o avrebbe dovuto leggere usando l’ordinaria diligenza) la nota informativa con la quale, come sopra detto, le veniva rappresentata, in caso di interruzione dei pagamenti anticipata “una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto”.
Certamente dall’esame delle condizioni assicurative un grado di incertezza rimane – sia, perché non è dato di sapere in anticipo il momento effettivo dell’esercizio del diritto di riscatto, sia, perché il parametro di rivalutazione delle somme versate dipende da indici di mercato il cui andamento non può essere conosciuto al momento della stipula – ma è pur vero che proprio per sopperire a questo grado di incertezza la Compagnia ha fornito alla (…), allegandole al contratto, delle tabelle esemplificative con l’individuazione di alcune ipotesi rappresentative dell’evoluzione che può avere il rapporto aleatorio intercorso tra le parti.
Per quanto sopra esposto ed argomentato la Corte ritiene pertanto non meritevole di accoglimento l’appello proposto da (…), con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del secondo grado che seguono la soccombenza, tenuto conto però dell’assenza di attività istruttoria.
Nulla per le spese in favore di (…) rimasto contumace.
Ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012, che ha modificato l’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 con l’inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l’impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto da parte appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l’appello;
2) condanna (…) a rimborsare alla (…) s.p.a. le spese del secondo grado di giudizio che liquida in Euro 3.235,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) nulla per le spese in favore di (…);
4) dichiara che l’appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in L’Aquila il 25 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria l’8 aprile 2020.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.