In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel giudizio di rivalsa, di natura contrattuale, promosso dall’assicuratore, il convenuto, ove invochi la nullità della clausola di rivalsa, ha l’onere di allegare e provare il fatto costitutivo dell’eccezione, e cioè l’illegittimità della pretesa dell’assicuratore, qualora la predetta clausola non sia stata resa conoscibile (in violazione dell’art. 1341, primo comma, cod. civ.), ovvero non sia stata doppiamente sottoscritta (in violazione dell’art. 1342, secondo comma, cod. civ.), mentre l’assicuratore è tenuto a dimostrare solo l’esistenza del contratto e della clausola legittimante la rivalsa stessa.

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Tribunale|Catania|Sezione 5|Civile|Sentenza|1 luglio 2022| n. 3022

Data udienza 30 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Giovanni Cariolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3135/2020 R.G. promossa da:

(…) S.p.A. con sede in MILANO, via (…), (P. IVA: (…)) in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall’avv. Gi.LA.;

ATTRICE

contro

(…), nato (…) (C.F.: (…))

CONVENUTO contumace

All’udienza del 28 febbraio 2022, trattata ai sensi dell’art. 221 d.l. 34/2020 e succ. modif., precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(…) S.p.A. conveniva in giudizio (…), chiedendo dichiararsi il diritto di rivalsa nei confronti del predetto, con conseguente condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 8.250,00.

La difesa di parte attrice allegava che in data 15.02.2019, verso le ore 20:20, (…) e (…), mentre si accingevano ad attraversare il Corso (…) di Paternò in direzione Sud – Nord, venivano investiti dalla autovettura Lancia Y, targata (…) di proprietà di (…) e condotta da (…), subendo lesioni per le quali venivano ricoverati presso il Pronto Soccorso del P.O. S.S. Salvatore di Paternò. La difesa di parte attrice evidenziava che sui luoghi del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, i quali, effettuati tutti gli accertamenti di rito, contravvenzionavano il (…) ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. B), C.d.s. per guida in stato di ebbrezza ed ai sensi dell’art. 187, comma 1, C.d.s. per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Accertata la ricostruzione del sinistro, così come allegata in atti, e la responsabilità del (…), la (…) S.p.A. in adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione stipulato tra la stessa ed il (…), ed a seguito di formale atto di diffida (cfr. doc. 5), risarciva i danni subiti da (…) e (…) in occasione del sinistro de quo per un importo complessivo di Euro 8.250,00.

Nonostante la ritualità delle notifiche, (…) riteneva di non doversi costituire in giudizio.

In corso di causa, depositate memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 05.07.2021 non venivano ammesse le richieste di prova testimoniale e di C.T.U. in quanto irrilevanti ai fini della decisione. All’udienza del 28 febbraio 2022, trattata ai sensi dell’art. 221 d.l. 34/2020 e succ. modif,., precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito.

Procedendo con la ricostruzione del fatto, occorre in via preliminare premettere la non contestazione della dinamica del sinistro stradale, così come ricostruita da parte attrice ed allegata in citazione; peraltro essa risulta documentata nel Rapporto di incidente stradale (cfr. doc. 2) che, quale atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.

Può, quindi, ritenersi provato che in data 15.02.2019 (…), alla guida del veicolo Lancia Y targato (…) percorrendo il Corso (…) di Paternò, investiva due pedoni che in quel momento attraversavano il Corso (…) dal lato sud verso il lato nord per dirigersi nella adiacente Piazza (…).

Risulta, altresì, provato che al momento del sinistro il (…) si trovava in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti e, per tale motivo, effettuati gli accertamenti di rito, veniva sanzionato ai sensi degli artt. 186, comma 2 lett. B) e 187, comma 1 del c.d.s.

Infine, parte attrice, allegava che la (…) S.p.A. liquidava in favore del (…) la somma di Euro 4.450,00 ed a favore di (…) la somma di Euro 3.800,00 a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza del sinistro, come accertati con la relazione medico-legale effettuata dal consulente di parte attrice (cnf. Doc. 8 e 9 per i pagamenti e doc. 6 e 7 per c.t.p.).

Tutto quanto premesso in merito alla dinamica del sinistro stradale, alla violazione delle norme del Codice della strada e di conseguenza alla responsabilità del (…), parte attrice ha allegato di aver stipulato un contratto di assicurazione con il (…) in relazione al veicolo Lancia Y targato (…)

Il contratto suddetto prevede espressamente, tra le condizioni generali, che l’assicurazione non è operante, per tutti i veicoli, “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche “e “nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche” e che” nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla legge, Vittoria eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali” (cfr. doc. 10).

Tale clausola, dal contenuto preciso ed inequivocabile, ha lo scopo di limitare l’oggetto della copertura assicurativa, nel senso di consentire alla Compagnia, che abbia risarcito il terzo danneggiato, di rivalersi nei confronti del proprio assicurato in alcune specifiche ipotesi configuranti violazioni di norme di legge. Ne discende che al ricorrere delle ipotesi, acclarate nel caso di specie, di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S. e di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., la (…) S.p.A. ha diritto di rivalersi sul (…), proprio assicurato, di tutte le somme pagate a titolo di risarcimento danni al terzo danneggiato. I superiori principi risultano confermati dall’art. 144, comma 2 del Codice delle assicurazioni private, il quale dispone espressamente che “Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.

La norma sopra menzionata esprime un principio generale in virtù del quale incombe in capo alla Compagnia assicurativa, a seguito di un sinistro causato dall’autovettura dalla stessa assicurata, l’obbligo di risarcire il danneggiato, al quale non potrà essere opposta alcuna eccezione di natura contrattuale.

Tali eccezioni, nel caso di specie fondate su condotte contrarie al principio di prudenza e alle regole del Codice della Strada, potranno essere fatte valere in via di regresso nei confronti del soggetto assicurato. Ad ulteriore conferma di quanto detto, si rileva che parte convenuta non ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per sollevare eccezioni in merito alla validità della clausola di rivalsa contenuta nel contratto di assicurazione in questione.

In merito, giurisprudenza costante ritiene che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel giudizio di rivalsa, di natura contrattuale, promosso dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”), il convenuto, ove invochi la nullità della clausola di rivalsa, ha l’onere di allegare e provare il fatto costitutivo dell’eccezione, e cioè l’illegittimità della pretesa dell’assicuratore, qualora la predetta clausola non sia stata resa conoscibile (in violazione dell’art. 1341, primo comma, cod. civ.), ovvero non sia stata doppiamente sottoscritta (in violazione dell’art. 1342, secondo comma, cod. civ.), mentre l’assicuratore è tenuto a dimostrare solo l’esistenza del contratto e della clausola legittimante la rivalsa stessa.” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014).

Sulla base dei superiori elementi, la domanda di parte attrice risulta fondata e può trovare accoglimento.

Rilevato che parte attrice ha liquidato a favore di (…) e di (…) la complessiva somma di Euro 8.250,00, così come ritenuto congruo dalla consulenza della Compagnia Assicuratrice e non contestato da parte convenuta, rimasta contumace, va disposta condanna del (…) al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in mancanza di nota, tenendo conto della attività concretamente svolta, dello scaglione di riferimento secondo valori intermedi fra minimi e medi in ragione della mancanza di questioni di particolare rilievo e del valore della controversia (prossimo al valore inferiore della fascia di riferimento), per fasi di studio, introduttiva e decisionale.

P.Q.M.

il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3135/2020 R.G., così statuisce: condanna (…) al pagamento in favore di (…) S.p.A. della somma di Euro 8.250,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo;

condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.690,50 di cui Euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Catania il 30 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria l’1 luglio 2022.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza Vita)

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.