la surrogazione dell’assicuratore (ivi compreso l’assicuratore sociale) ai sensi dell’articolo 1916 c.c., o di norme speciali (nel caso di specie, la L. 12 giugno 1984, n. 222, articolo 14, comma 1,) costituisce una successione a titolo particolare nel diritto vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile o – in materia di r.c.a. – dell’assicuratore di quest’ultimo. Pertanto, cosi’ come l’azione proposta dalla vittima avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile, alla medesima disciplina resta soggetta l’azione proposta dall’assicuratore sociale surrogatosi alla vittima.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|11 maggio 2022| n. 14980

Data udienza 24 febbraio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23663/19 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. Cesare Beccaria n. 29, difeso dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonche’

(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore ( (OMISSIS)), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 28 febbraio 2019 n. 911;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Nel (OMISSIS) (OMISSIS) rimase vittima d’un sinistro stradale causato da (OMISSIS).

Il responsabile era alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa.

La vittima riporto’ lesioni personali guarite con postumi permanenti.

Si verifico’ quindi la seguente sequenza di fatti:

a) il 3 febbraio 2005 (OMISSIS) chiese all’INPS l’erogazione della pensione di inabilita’ di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222;

b) il 29 aprile 2005 incasso’ dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., impresa designata per la Lombardia al risarcimento dei danni causati da veicoli non assicurati, ex articolo 283 cod. ass., l’intero massimale di legge, pari ad Euro 771.585,35;

c) il 16 maggio 2005 l’INPS accordo’ a (OMISSIS) la pensione di inabilita’, con decorrenza dal 1 marzo 2005.

2. Nel 2014 l’Inps convenne dinanzi al Tribunale di Lecco (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., esponendo:

-) di avere corrisposto a (OMISSIS), in adempimento dei propri obblighi istituzionali, una pensione ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222, del valore complessivo di Euro 606.841,50;

-) di avere richiesto il rimborso della suddetta somma alla societa’ Generali, impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;

-) che la societa’ Generali aveva rifiutato il rimborso all’Istituto della somma suddetta, sostenendo che (OMISSIS), incassando il risarcimento del danno, le aveva rilasciato una quietanza nella quale dichiarava di “non aver diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie”;

-) che analoga richiesta era stata allora rivolta a (OMISSIS), anche in questo caso senza esito.

Esposti questi fatti, l’INPS chiese la condanna della (OMISSIS) alla rifusione degli importi pagati a (OMISSIS) a titolo di pensione di inabilita’.

In subordine chiese che, se la domanda di surrogazione fosse stata rigettata, (OMISSIS) fosse condannato a risarcire il danno patito dall’Istituto in conseguenza della perdita del diritto di surrogazione.

2. La societa’ (OMISSIS) s.p.a. si costitui’ tardivamente, chiedendo preliminarmente di essere rimessa in termini a causa della nullita’ della citazione.

Sostenne, a tal riguardo, che l’atto di citazione era stato notificato alla societa’ ” (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a.”; che tale soggetto alla data della notificazione non era piu’ esistente, perche’ la societa’ (OMISSIS) si era gia’ fusa per incorporazione nella societa’ (OMISSIS) s.p.a., che contestualmente aveva mutato ragione sociale in ” (OMISSIS) s.p.a.”. Nel merito, dedusse di nulla dovere all’Inps, per avere corrisposto al danneggiato l’intero massimale di legge (Euro 774.685,35).

In via riconvenzionale, chiese che in caso di accoglimento della domanda attorea (OMISSIS) fosse condannato a rifonderle quanto avrebbe dovuto versare all’Inps.

A fondamento di tale domanda dedusse che (OMISSIS), al momento di incassare il risarcimento, da un lato nego’ di avere diritto a prestazioni previdenziali, e dall’altro sottoscrisse una dichiarazione con cui si obbligava a manlevare l’impresa designata.

3. (OMISSIS) si costitui’ chiedendo il rigetto delle due domande formulate contro di lui dall’Inps e dalla (OMISSIS).

4. Il Tribunale di Lecco con sentenza 25.2.2017 n. 111, rigettata l’istanza di rimessione in termini formulata dalla Generali, accolse la domanda principale formulata dall’Inps, condannando la Generali al pagamento in favore dell’Istituto della somma di Euro 606.841,50, oltre accessori.

Dichiaro’ inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di manleva formulata dalla Generali nei confronti di (OMISSIS).

La sentenza fu impugnata dalla (OMISSIS).

5. Con sentenza 28.2.2019 n. 911 la Corte d’appello di Milano rigetto’ il gravame della (OMISSIS).

Il giudice di secondo grado ritenne che:

-) la circostanza che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse indicata la ragione sociale della societa’ incorporata, in luogo di quella incorporante, non era causa di nullita’ perche’ non determinava alcuna incertezza, in considerazione del contenuto dell’atto, della veste in cui la (OMISSIS) era stata convenuta, e del fatto che l’atto era stato comunque notificato nella sede legale dell’incorporante;

-) che in ogni caso qualsiasi nullita’ della notifica dell’atto di citazione era stata sanata dalla costituzione della (OMISSIS), ne’ vi era prova che il lamentato vizio della notifica avesse impedito una tempestiva costituzione senza colpa della (OMISSIS);

-) nel merito, la Corte d’appello ritenne che l’avvenuto pagamento del massimale da parte dell’impresa designata fosse inopponibile all’INPS, in quanto la (OMISSIS), prima del pagamento, non aveva richiesto al danneggiato la dichiarazione di non avere diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali, prescritta dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 28, applicabile ratione temporis, e che sola poteva avere l’effetto di liberare l’assicuratore nei confronti dei suddetti enti;

-) la dichiarazione attribuita a (OMISSIS), con cui questi si era obbligato a manlevare la (OMISSIS) da eventuali richieste di rivalsa da parte di assicuratori sociali, era irrilevante: sia perche’ processualmente inutilizzabile (dal momento che (OMISSIS) aveva disconosciuto l’autenticita’ della propria sottoscrizione, senza che la Generali avesse richiesto la verificazione della scrittura ai sensi dell’articolo 214 c.p.c.); sia perche’ la domanda di manleva formulata dalla (OMISSIS) contro il danneggiato era inammissibile in quanto tardiva.

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) s.p.a. con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi l’INPS e (OMISSIS);

quest’ultimo ha altresi’ depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado per difetto ab initio di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ovvero il responsabile del sinistro (OMISSIS).

2. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che la surrogazione dell’assicuratore (ivi compreso l’assicuratore sociale) ai sensi dell’articolo 1916 c.c., o di norme speciali (nel caso di specie, la L. 12 giugno 1984, n. 222, articolo 14, comma 1,) costituisce una successione a titolo particolare nel diritto vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile o – in materia di r.c.a. – dell’assicuratore di quest’ultimo.

Pertanto, cosi’ come l’azione proposta dalla vittima avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile (L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex articolo 23, oggi trasfuso nell’articolo 287, comma 4, cod. ass.), alla medesima disciplina resta soggetta l’azione proposta dall’assicuratore sociale surrogatosi alla vittima (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11623 del 26/10/1992, Rv. 479141 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5109 del 29/04/1992, Rv. 477044 – 01, per effetto delle quali e’ stato superato ed abbandonato il precedente e contrario orientamento recepito da Sez. 3, Sentenza n. 352 del 17/01/1983, Rv. 425151 – 01).

Resta solo da aggiungere che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario e’ causa di nullita’ rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimita’ (ex plurimis, da ultimo, Sez. 1 -, Ordinanza n. 20243 del 15/07/2021, Rv. 661967 – 01).

3. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Lecco, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c..

4. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) pronunciando sul ricorso, dichiara la nullita’ della sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecco, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.