qualora nel corso del giudizio promosso dal creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, sopravvenga il fallimento di quest’ultimo, il Curatore può subentrare all’attore nel processo, accettando la causa nello stato in cui si trova, in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, atteso che le condizioni dell’azione non mutano e l’esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende in caso di fallimento del debitore

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Tribunale|Catania|Sezione 3|Civile|Sentenza|12 marzo 2020| n. 1007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Lo Iacono ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 701/2013 promossa da:

CURATELA DEL FALLIMENTO RE. S.r.l. (C.F. (…)), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Fa.Sa.

attrice

Contro:

Re.Ri., con l’Avv. Ca.Gu., Ma.Sa., con l’Avv. Fa.Co.;

convenuti

Contro:

Curatela della società di fatto irregolare esistente tra le società Lo. s.r.l. e la Vi. s.r.l., nonché di Co. s.r.l. e Ri.Re., nonché dei soci illimitatamente responsabili, con l’Avv. Ca.Di.;

intervenuto

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 14.1.2013, il Fallimento Re. s.r.l. conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale Re.Ri. e Ma.Sa. per ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, con conseguente dichiarazione di nullità, dell’atto di compravendita del 2.10.2009 a rogito del notaio Ca.Sa. di Catania, trascritto il 7.10.2009 ai nn. 34294/53969, con il quale il Re. aveva trasferito in favore del (…) il locale garage facente parte dell’edificio in Sant’Agata Li (…), Via (…), sito al piano seminterrato di Via (…), distinto con l’interno 19, riportato al NCEU del medesimo Comune al foglio (…), particella n. (…), piano 1s, interno 19, categoria c/6, classe 7, mq 34, ovvero, in subordine, la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell’atto di compravendita de qua.

Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza degli addebiti mossi e chiedendo, conseguentemente, il rigetto delle domande attoree.

Nelle more – essendo stato dichiarato in data 2.7.2018 dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 112/2018, il fallimento della società di fatto irregolare esistente tra la società già fallita Lo. s.r.l., le società Vi. s.r.l., Co. s.r.l. nonché il convenuto Ri.Re., e tutti soci illimitatamente responsabili-, si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento della società di fatto irregolare esistente tra la società Lo. s.r.l. e le società Vi. s.r.l., Co. s.r.l., Ri.Re., nonché di tutti i predetti singoli soci illimitatamente responsabili, in persona del Curatore.

La predetta curatela chiedeva di: ritenere e dichiarare la simulazione assoluta, con conseguente dichiarazione di nullità dell’atto di compravendita del 02.10.2009 a rogito del notaio Ca.Sa. di Catania, trascritto il 07.10.2009 ai nn. 34294/53969, il Re. ha trasferito in favore del Sig. Ma.Sa., nato (…), residente in Niscemi, Via (…) il seguente bene immobile facente parte dell’edificio sito in S.A. li (…) Via (…) e precisamente: garage, piano seminterrato di Via (…), distinto con l’interno 19, riportato al NCEU del Comune di S.A. li (…) al Fgl. 4 part. n. 267, sub. 28, Via (…), piano 1s, interno 19, categoria c/6, classe 7, mq 34; – in subordine, ritenere e dichiarare l’inefficacia nei confronti della Curatela del Fallimento della società di fatto irregolare esistente tra la società Lo. s.r.l. e le società Vi. s.r.l., Co. s.r.l. e Ri.Re., nonché di tutti i predetti singoli soci illimitatamente responsabili, dell’atto di compravendita del 02.10.2009 a rogito del notaio Ca.Sa. di Catania, trascritto il 07.1034294/53969, il Re. ha trasferito in favore del Sig. Ma.Sa., i beni sopra indicati; – con vittoria di spese e compensi”.

Precisate le conclusioni, all’udienza del 13.12.19 la causa veniva posta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò posto in linea di fatto deve preliminarmente valutarsi quale effetto abbia la costituzione in giudizio del fallimento della società irregolare di cui fa parte il convenuto Re., e se la costituzione medesima faccia divenire improcedibile la domanda attorea.

Ebbene “qualora nel corso del giudizio promosso dal creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, sopravvenga il fallimento di quest’ultimo, il Curatore può subentrare all’attore nel processo, accettando la causa nello stato in cui si trova, in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, atteso che le condizioni dell’azione non mutano e l’esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende in caso di fallimento del debitore” (Cass. Civ. S.U. n. 29420 del 17.12.2008).

Inoltre deve ricordarsi che “Il fallimento del debitore, pendendo il giudizio di revocatoria ordinaria promosso contro di lui dal creditore ex art. 2901 c.c., permette al curatore sia di subentrare nel relativo processo di proporre ex novo la medesima azione, ex art. 66 legge fall. – R.D. n. 267/1942; in entrambi i casi la legittimazione processuale dell’organo concorsuale è comunque esclusiva, non potendo cumularsi a quella del creditore singolare, data la finalità tipica ed essenziale dell’azione revocatoria, cioè consentire il soddisfacimento esecutivo, derivando da tale sbocco inevitabile la perdita di interesse attuale per il creditore. L’azione di quest’ultimo, se esercitata, diventa dunque improcedibile” (Cass. Civ. n. 5586 del 23.2.2012 in “Giustizia Civile Massimario 2015”; Cass. Civ. n. 22217 del 27.9.2013).

Ne deriva che la domanda attorea è improcedibile, dato che la posizione creditoria dell’attore è comunque tutelata dalla curatela del fallimento del debitore.

Tanto detto, va premesso come emerga dagli atti che con atto di vendita del 2.10.2009 (cfr. doc. 3 fascicolo Fall. Re.) a rogito del. notaio Ca.Sa. di Catania, trascritto il 07.10.2009 ai nn. 34294/53969, il convenuto Re. ha trasferito in favore del Sig. Ma.Sa., nato (…), residente in Niscemi, Via (…), il seguente bene immobile facente parte dell’edificio sito in S.A li (…) Via (…) e precisamente:

– garage, piano seminterrato di Via (…), distinto con l’interno 19, riportato al NCEU del Comune di S.A. li (…) al Fgl. 4 part. n. (…), sub 28, Via (…), piano 1S, interno 19, categoria C/6, classe 7, mq 34.

L’immobile veniva venduto a corpo per complessivi Euro 24.000,00. Le parti davano atto che il prezzo sarebbe stato corrisposto, anche in più soluzioni e senza interessi di sorta entro e non oltre il 31.10.2009

La parte attrice e il fallimento intervenuto deducono entrambe che tale atto è simulato, ovvero che vada revocato.

Nel merito, le risultanze processuali fanno ritenere l’infondatezza della domanda volta all’accertamento della simulazione degli atti pubblici indicati dall’attore.

Quanto alla domanda di simulazione assoluta, occorre, invero, rilevare che né la parte attrice né l’intervenuto fallimento abbiano provato che l’atto di vendita era destinato a valere nei soli rapporti con i terzi, nel senso che le parti lo abbiano posto in essere solo apparentemente, mentre nessun negozio era in realtà voluto.

Sebbene, infatti, non vi sia dubbio che la simulazione assoluta di un contratto possa essere provata anche per presunzioni da chi sia estraneo al negozio (Cass. sez. 1, 26 novembre 2008, n. 28224) occorre, tuttavia rimarcare che le presunzioni che possono fondare l’accoglimento dell’azione revocatoria non necessariamente risultano concludenti per l’accoglimento dell’azione di simulazione.

In realtà tutti gli elementi indiziari esposti dalla parte attrice a sostegno della incoata azione di simulazione – ed in particolare le responsabilità del Re. nella gestione sociale e la sua rinuncia all’ipoteca legale, nonché la tempistica con cui l’operazione è stata effettuata – ben possono giustificare la conclusione che le parti operarono effettivamente allo scopo di sottrarre i beni del debitore alla garanzia dei creditori, ma non costituiscono elementi gravi, precisi e concordati idonei da soli a dimostrare che la vendita sia stata posta in essere solo fittiziamente.

In mancanza di elementi univoci che comprovino la simulazione deve essere quindi rigettata la domanda di simulazione assoluta.

Va invece accolta in quanto fondata, la domanda attrice ex art. 2901 c.c., proposta in via subordinata.

Quanto al fumus boni iuris, e cioè alla sussistenza di varie situazioni di esposizione debitoria del fallito, compresa quella nei confronti dell’attore, non pare esservi dubbio.

Sebbene invero l’attore agisca deducendo di avere intrapreso un giudizio di responsabilità per il risarcimento dei danni cagionatigli dalla condotta dell’amministratore della società Re., è principio acquisito che anche un credito litigioso possa essere tutelato ai sensi dell’art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Da ciò consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore, che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. ordinanza n. 22859/19).

Inoltre la curatela intervenuta ha messo in evidenza le varie esposizioni debitorie del Re., avendo prodotto l’accertamento effettuato dal G.D. del fallimento dello stesso Re. nell’ambito del procedimento di verifica dello stato passivo, dichiarato esecutivo in data 18.6.2019 (cfr. doc. 9 fascicolo di parte).

Non pare quindi dubbio che vi sia una posizione creditoria ingente da tutelare.

Sussistono poi i requisiti della invocata azione.

Il Fallimento ha dimostrato infatti che allorquando il Re. ha concluso il contratto de quo, egli aveva una notevole esposizione debitoria. Invero l’atto dispositivo è dell’ottobre 2009 e già il 15 aprile 2010 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della società Re..

Quanto poi all’eventus damni, è in re ipsa la consapevolezza da parte del Re. medesimo delle conseguenze derivanti dalla dismissione del cespite per cui è causa essendo evidente che tale dismissione non poteva non incidere sulla garanzia patrimoniale generica dei creditori, danneggiandoli.

Sul punto occorre rilevare come per pacifica giurisprudenza è sufficiente ai fini della revocatoria ordinaria che il compimento dell’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, non essendo a tale fine richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore(Cass. Sez. II, n. 1902/2015).

Né il convenuto ha fornito alcuna prova in ordine all’insussistenza di un simile rischio ed alla circostanza che l’ex amministratore avesse ampie disponibilità patrimoniali.

Per ciò che attiene all’elemento soggettivo, infine, è noto che quando vengono in rilievo, come nella specie, atti a titolo oneroso, sia necessario dimostrare ai fini della proponibilità dell’azione, la c.d. scientia damni del terzo.

E’ necessario, in altri termini, che detto terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l’atto è in grado di produrre al creditore.

Inoltre, l’onere di provare la consapevolezza dell’altra parte della stipulazione oggetto della revoca, incombe su colui che agisce in revocatoria, il quale tuttavia potrà giovarsi anche di presunzioni semplici (Cass. Civ. Sez. III, 1996/4077).

La prova dell’esistenza dell’elemento psicologico in capo a (…) si può quindi presumere, atteso, peraltro, che quest’ultimo era dipendente della Re. s.r.l. e conosceva quindi la gravosa situazione di dissesto che infatti è poi sfociata nel fallimento.

Appare quindi a questo Tribunale che sussistano tutti gli elementi per dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento della società di fatto irregolare esistente tra la società già fallita Lo. s.r.l., le società Vi. s.r.l., Co. s.r.l. nonché il convenuto Ri.Re., e tutti soci illimitatamente responsabili l’atto in questione.

Quanto alle spese di lite, il soccombente (…) dovrà rifonderle alla parte attrice nonché al Fallimento della società di fatto irregolare esistente tra la società già fallita Lo. s.r.l., le società Vi. s.r.l., Co. s.r.l. nonché il convenuto Ri.Re., e tutti soci illimitatamente responsabili. Da specificare che esse si liquidano come da dispositivo in base al valore della causa, all’attività svolta e alle tabelle vigenti.

Le spese vanno invece compensate tra la parte attrice e gli intervenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile la domanda della parte attrice.

Rigetta la domanda principale di simulazione assoluta avanzata dal Fallimento della società di fatto irregolare esistente tra la società già fallita Lo. s.r.l., le società Vi. s.r.l., Co. s.r.l. nonché il convenuto Ri.Re., e tutti soci illimitatamente responsabili. Accoglie la domanda subordinata di revocatoria e per l’effetto dichiara inefficace nei confronti del Fallimento della società di fatto irregolare esistente tra la società già fallita Lo. s.r.l., le società Vi. s.r.l., Co. s.r.l. nonché il convenuto Ri.Re., e tutti soci illimitatamente responsabili.

Condanna Ma.Sa. alle spese di lite che liquida in E. 3.235,00 in favore dell’attore e in Euro 3.235,00 in favore del Fallimento della società di fatto irregolare esistente tra la società già fallita Lo. s.r.l., le società Vi. s.r.l., Co. s.r.l. nonché il convenuto Ri.Re., e tutti soci illimitatamente responsabili.

Così deciso in Catania il 9 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.