In tema di azioni reali sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti dei comproprietari pro indiviso dell’immobile confinante, qualora la domanda ha ad oggetto la condanna dei medesimi alla demolizione o al ripristino dell’immobile de quo, giacché la sentenza pronunciata contro soltanto alcuni di essi sarebbe inutiliter data.

 

Corte d’Appello Potenza, civile Sentenza 11 giugno 2018, n. 382

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:

dott. Ettore Luigi Nesti – Presidente

dott. Michele Videtta – Consigliere

dott.ssa Lucia Iodice – Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al N. R.G. C.A. n. 124 /2007, avente ad oggetto: Proprietà, vertente tra:

(…) SNC ((…)), in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall’Avv. MI.GA., (…), ed elettivamente domiciliata C/O AVV. GI.PU. CANCELLERIA CIVILE CORTE DI APPELLO 85100 POTENZA;

APPELLANTE

contro

(…) e (…) difesi dall’Avv. MA.AN., ((…)), ed elettivamente domiciliati C/O AVV. MO.DO. PIAZZALE (…) 85100 POTENZA;

APPELLATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 20/4/1999, la (…) s.n.c. in persona del l.r. pro tempore evocava in giudizio i sigg.ri (…) e (…) per ottenere l’arretramento del fabbricato dagli stessi edificato su fondo limitrofo a quello dell’attrice, sul quale sussistevano corpi di fabbrica preesistenti, per mancato rispetto delle distanze legali sia dai fabbricati che dal confine tra le due proprietà.

2. Si costituivano i convenuti i quali contestavano le avverse pretese e dispiegavano a loro volta domanda riconvenzionale volta ad accertare la violazione da parte attorea delle distanze e l’occupazione abusiva di parte del proprio fondo.

3. La causa veniva dapprima trattenuta in decisione ritenendo il Tribunale che si controvertesse esclusivamente di questioni di diritti salvo a rimetterla sul ruolo istruttorio perché venisse espletata C.T.U. volta a riscontrare il rispetto delle distanze legali fra i rispettivi fabbricati, la sussistenza del rispetto delle prescrizioni non solo codicistiche ma anche dei regolamenti edilizi comunali e la normativa antisismica nonché la legittimità urbanistica del fabbricato realizzato dai convenuti. Il CTU accertava, tra l’altro, l’occupazione abusiva da parte dell’attrice di una porzione del fondo di questi ultimi, quantificandola in mq 31.82, e determinata dalla realizzazione di un corpo di fabbrica a distanza inferiore a quella legale. Soltanto successivamente al deposito della CTU parte attrice dispiegava domanda ex art. 938 c.c. volta ad ottenere l’accertamento dell’accessione invertita.

Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza n. 30 del 14/2/2006, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale rilevando l’impossibilità di dare tutela di sorta ad una illegittima occupazione di una porzione del fondo altrui, non potendo trovare tutela nella normativa sulle distanze un comportamento contra legem e non essendo stata proposta nei termini ex art. 183 c.p.c. la domanda di accessione invertita art. 938 c.c.

4. Con atto di appello ritualmente notificato, la (…) S.n.c. impugnava la sentenza del Tribunale di Lagonegro articolando i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 360 n. 3 e 5 c.p.c. con riguardo agli artt. 2697, 948 e 950 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., ricorrendo nel caso di specie un litisconsorzio necessario, in relazione all’art. 360, n.4 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. n. 1684 del 1962, dell’art. 2 D.M. 24 gennaio 1986 e dell’art. 3 del Regolamento Edilizio del Comune di Lagonegro, in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5, artt. 115 e 116 c.p.c.; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; e) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa e contraddittoria motivazione – violazione del principio di prevenzione in relazione all’art. 360 n.ro 3 e 5 c.p.c.

A supporto degli stessi depositava nuova relazione tecnica di parte nonché atto di alienazione di parte del compendio, prossimo al confine e costituito dai garages, a terzi soggetti onde le statuizioni di prime cure violerebbero il necessario litisconsorzio.

5. Si costituivano gli appellati insistendo per la conferma delle statuizioni della sentenza di prime cure.

6. Instauratosi il contraddittorio, all’udienza del 19 giugno 2007, su richiesta di parte appellante veniva disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di prime cure e fissata l’udienza del 20.11.2007 per la trattazione e, dopo successivi rinvii all’udienza del 07.03.2017 non essendo comparse le parti la Corte ex art. 309 c.p.c. rinviava la causa al 19.09.2017 quando disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. Con comparsa ritualmente notificata il 26.09.2017, e depositata il successivo 27.09.2017, parte appellante riassumeva il giudizio. Indi, le parti precisavano le rispettive conclusioni all’udienza del 16.01.2018 come da propri atti difensivi e la causa veniva quindi riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Per ragioni di priorità logica, ritiene la Corte di dover procedere in primo luogo all’esame del secondo motivo di impugnazione.

L’appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c., per difetto di contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio tutte le parti nei cui confronti la sentenza di condanna all’arretramento del fabbricato produce effetti. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Ed invero risulta documentalmente provato che i box garage facenti parte del fabbricato di cui si discute, asseritamente costruiti in violazione delle distanze, non sono tutti di esclusiva proprietà della (…) snc bensì anche di terzi rimasti estranei al giudizio i quali sarebbero inevitabilmente lesi dagli effetti della condanna all’arretramento in quanto, come si evince facilmente dalle foto allegate, vi sono parti comuni (ad esempio il tetto) che verrebbero interessate da una eventuale demolizione parziale.

La produzione in questa sede di un documento che ha tutte le caratteristiche prescritte dall’art. 345 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente giudizio ratione temporis, ci si riferisce al rogito per notar (…) di C. de’ T. del 4/4/1998 trascritto in data 10/4/1998 col quale l’odierna appellante trasferiva la titolarità di parte dei garages a soggetti rimasti estranei al giudizio di prime cure, assume efficacia dirimente.

Se l’attrice, con la domanda principale di arretramento del fabbricato di proprietà dei convenuti per mancato rispetto delle distanze legali, ha indubbiamente mostrato di aver agito per la tutela anche delle parti comuni del proprio fabbricato adibito a garage, la dispiegata domanda riconvenzionale proposta dai convenuti in prime cure, in quanto destinata a incidere con effetti ripristinatori anche su cespiti di proprietà individuale dei soggetti terzi proprietari dei singoli garages, appare evidentemente in violazione dell’art. 102 c.p.c.

Sul punto occorre considerare che il Giudice di nomofilachia con giurisprudenza ormai consolidata ed in fattispecie identiche alla presente ha interpretato l’art. 102 c.p.c. nel senso che “In tema di azioni reali sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti dei comproprietari pro indiviso dell’immobile confinante, qualora la domanda ha ad oggetto la condanna dei medesimi alla demolizione o al ripristino dell’immobile de quo, giacché la sentenza pronunciata contro soltanto alcuni di essi sarebbe inutiliter data” (Cass. 15.03.2005, n. 5545; Cass. 5603/2001; 2610/1999).

Vertendosi nell’ipotesi di litisconsorzio necessario in cause inscindibili ne deriva la nullità sul punto della pronuncia di prime cure per la mancata partecipazione degli altri comproprietari.

D’altra parte, come si rileva dagli atti prodotti in giudizio, anche in relazione alla speculare domanda proposta dalla (…) snc, di rispetto delle distanze e di arretramento del fabbricato realizzato dai confinanti (…) e (…), appare sussistere un vizio di contraddittorio in quanto dall’atto di acquisto del fondo su cui è stato realizzato il fabbricato oggetto della domanda si evince che gli acquirenti sono (…) “coniugato e in regime di comunione legale”, nonché (…) “e (…)”, soggetti rimasti estranei al giudizio.

Di conseguenza, occorre rimettere la causa innanzi al Tribunale di Lagonegro perché si svolga a contraddittorio integro nei confronti di tutti gli interessati.

7.1. La rilevata violazione del contraddittorio assorbe ogni altra considerazione sul merito del gravame, dovendosi solo precisare che la causa va interamente rimessa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., tenuto conto che le contrapposte domande, di arretramento dei rispettivi fabbricati per violazione delle distanze, sono strettamente interdipendenti tra loro.

8. Le spese del grado di giudizio, ex art. 92, 1 comma, c.p.c. vengono compensate atteso che parte appellante ha depositato soltanto in questo grado di giudizio il contratto di vendita dei garage a terzi, documentazione che, benché determinante per l’accoglimento del secondo motivo di impugnazione, è stata tardivamente prodotta essendo nella disponibilità della parte appellante già prima dell’inizio del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull’appello, proposto con atto notificato il 27/2/2007, avverso la sentenza n. 30/2006 emessa dal G.U. del Tribunale di Lagonegro nella causa iscritta al N.R.G. 127/1999 nel giudizio promosso da (…) S.n.c. in pers. l.r. contro (…) e (…), nel contraddittorio delle parti così provvede:

1) dichiara la nullità della sentenza n. 30/2006 per difetto di contraddittorio e rimette la causa innanzi al Tribunale di Lagonegro;

2) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Potenza il 5 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

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