Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 15 gennaio 2018, n. 772

il terzo successivo acquirente dell’immobile, gia’ adibito a casa familiare prima della separazione, assegnato al coniuge affidatario della prole, all’epoca minorenne, con provvedimento giudiziale, immediatamente trascritto nei pubblici registri, confermato in sede di sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non puo’ opporre, a sostegno della domanda di condanna al rilascio, il solo decesso dell’ex coniuge divorziato dante causa. Invero, il diritto di abitazione non puo’ dirsi venuto meno per effetto della morte dell’ex coniuge, divorziato, dell’assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento “sui generis”, che, in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”, si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione (la morte del beneficiario dell’assegnazione, il compimento della maggiore eta’ dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell’accertamento delle circostanze (oggi codificate dall’articolo 337 sexies c.c.) legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 15 gennaio 2018, n. 772

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2300/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione accogliersi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza n. 1212/2014, in accoglimento del gravame di (OMISSIS) ed in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), coniuge divorziato, nelle more deceduto (nel (OMISSIS)), della (OMISSIS), di condanna di quest’ultima al rilascio dell’immobile costituente la casa coniugale (un appartamento sito in fabbricato, all’epoca, in comunione tra i fratelli (OMISSIS), poi ceduto, sin dall’ottobre 1988, dal (OMISSIS) alla coniuge del di lui fratello, (OMISSIS), e divenuto di proprieta’ di quest’ultimo, nel 1995, a seguito di divisione) a questa assegnata, quale genitore affidatario del figlio, in sede di giudizio separazione, nel luglio 1988, con provvedimento presidenziale immediatamente trascritto nel pubblici registri (confermato con la sentenza di separazione personale tra i coniugi e con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio).

I giudici di primo grado avevano ritenuto che, a seguito del decesso dell’ex-coniuge (fatto questo nuovo, invocato quale diversa causa petendi rispetto ad un precedente giudicato), il diritto personale di godimento della (OMISSIS) sull’immobile era venuto meno, con conseguente fondatezza della pretesa attorea.

I giudici di appello, individuata nel decesso del coniuge obbligato la causa petendi del presente giudizio, hanno, in particolare, affermato, da un lato, che tale evento non aveva alcun rilievo nei rapporti tra la (OMISSIS) ed i (OMISSIS), fratello dell’ex coniuge, avendo il de cuius gia’ da tempo ceduto la quota di sua spettanza dell’intero fabbricato, dopo il provvedimento di assegnazione, “uscendo dalla vicenda”, e, dall’altro lato, che, essendo il rapporto tra coniuge assegnatario e terzo acquirente (in epoca successiva all’assegnazione) disciplinato da norme poste a tutela dell’interesse superiore della prole ed essendo l’assegnazione della casa coniugale “estranea alla categoria degli obblighi di mantenimento” tra coniugi, il vincolo di destinazione della casa familiare, collegato all’interesse dei figli, non si estingue dopo la vendita dell’immobile ad un terzo, che ne e’ consapevole come nella specie – al momento dell’acquisto, essendo alle stesso opponibile, ove, come nella specie, trascritto, oltre i nove anni, fino alla ricorrenza del presupposto della presenza di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso).

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 155 c.c., L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 448 c.c.; svolge in subordine questione di illegittimita’ costituzionale per irragionevolezza e contrasto con l’articolo 42 Cost.. Il ricorrente ribadisce di essere tenuto a consentire alla (OMISSIS) di esercitare il diritto personale di godimento dell’immobile nell’interesse della prole, ma solo in correlazione all’originario obbligo del di lui fratello, genitore del minore, e che, di conseguenza, dovendo l’assegnazione della casa coniugale essere inquadrata nell’ambito dei doveri di solidarieta’ familiare, cessati con la morte dell’obbligato ex coniuge divorziato, anche l’obbligazione derivata di esso terzo acquirente e’ venuta meno.

2. La censura e’ infondata.

Occorre rilevare, nella fattispecie in esame, alcuni dati fattuali, emergenti dalla decisione impugnata e pacifici tra le parti: 1) l’appartamento adibito a casa familiare, all’epoca, nel 1988, dell’assegnazione al coniuge separato affidatario di prole, faceva parte di un fabbricato in comproprieta’ (con i fratelli) del coniuge obbligato, il quale alcuni mesi dopo aveva ceduto la quota pari ad un terzo dell’intero fabbricato; 2) il provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale e’ stato immediatamente trascritto nei pubblici registri e, successivamente, alcuni mesi dopo, alienato a terzi; 3) l’assegnazione della casa coniugale e’ stata confermata anche, nel 1993, in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio; 4) l’ex coniuge (divorziato della (OMISSIS), nonche’ fratello dell’attore nel presente giudizio di rilascio dell’immobile) e’ deceduto nel 1998; 5) nell’ottobre 2005, il terzo, divenuto (a seguito di divisione, nel 1995) proprietario esclusivo dell’appartamento, ha promosso giudizio di cognizione ordinaria nei confronti dell’occupante, assegnataria con la prole, volto ad ottenere il rilascio dell’immobile, sul presupposto del venir meno, per effetto del decesso dell’ex coniuge divorziato, dell’obbligo di mantenimento dei figli e del correlato diritto del genitore affidatario dei figli all’assegnazione della casa coniugale.

Come il previgente articolo 155 c.c., comma 4 (e, per il divorzio, la L. n. 898 del 1970, articolo 6), l’articolo 155 quater (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e l’articolo 337 sexies c.c. (introdotto dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevedeva (l’articolo 155 quater) e prevede (l’attuale 337 sexies) che “il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011, 21334/2013).

L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta infatti una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge piu’ debole e, nel nuovo regime, introdotto gia’ con la L. n. 54 del 2006, e’ espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli, essendo scomparso il “criterio preferenziale” costituito dall’affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell’affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell’affido condiviso (C. Cost. 308/2008).

Questa Corte (Cass. 23591/2010) ha infatti ribadito che “la scelta cui il giudice e’ chiamato non puo’ prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione” e che “suddetta scelta, inoltre, neppure puo’ essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico”; “l’assegnazione della casa familiare in conclusione e’ uno strumento di protezione della prole e non puo’ conseguire altre e diverse finalita’” (conf. Cass., da ultimo, l’articolo 6 15367/2015).

Di conseguenza, intervenuto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge, all’epoca separato, affidatario in esclusiva della prole, il terzo successivo acquirente e’ tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali e’ a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell’assegnazione, quale “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”, escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che “ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalita’ esclusiva di tutela della prole, ed inciderebbe direttamente sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio” (Cass. 12075/2003; Cass. 4188/2006).

Ora, il terzo successivo acquirente dell’immobile, gia’ adibito a casa familiare prima della separazione, assegnato al coniuge affidatario della prole, all’epoca minorenne, con provvedimento giudiziale, immediatamente trascritto nei pubblici registri, confermato in sede di sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non puo’ opporre, a sostegno della domanda di condanna al rilascio, il solo decesso dell’ex coniuge divorziato dante causa. Invero, il diritto di abitazione non puo’ dirsi venuto meno per effetto della morte dell’ex coniuge, divorziato, dell’assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento “sui generis”, che, in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”, si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione (la morte del beneficiario dell’assegnazione, il compimento della maggiore eta’ dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell’accertamento delle circostanze (oggi codificate dall’articolo 337 sexies c.c.) legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli (C.Cost. 308/2008, con riguardo alla disciplina dettata dall’articolo 155 quater c.c.).

Peraltro, nella fattispecie, l’assunto del ricorrente, volto a correlare la permanenza del diritto di abitazione nella casa familiare in capo al coniuge affidatario (o, oggi, “collocatario”) della prole, alla esistenza in vita dell’altro coniuge, il quale abbia, gia’ da tempo, alienato l’immobile in oggetto, in quanto soggetto obbligato al mantenimento della prole, vanificherebbe la portata della opponibilita’ al terzo successivo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa familiare, per effetto della sua trascrizione.

La questione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 155 c.c. non ricorre, trattandosi di disposizione che non contempla affatto (anche nell’attuale formulazione dell’articolo 337 sexies c.c.) un diritto personale di godimento sine die sull’immobile costituente casa familiare di proprieta’ altrui, per come sopra esposto.

Peraltro, il venir meno dei presupposti previsti dalla legge per la sussistenza del vincolo (in particolare, il compimento della maggiore eta’ dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica) non risulta neanche prospettato dal ricorrente, il quale, anche in memoria, invoca il solo evento del decesso del proprio fratello, coniuge obbligato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.