In materia di concorrenza sleale, integra gli estremi dello sviamento di clientela la condotta posta in essere da un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già al servizio di un concorrente, si appropri di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest’ultimo, essendo irrilevante la circostanza che detti nominativi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di informazioni comunque riservate e, come tali, non divulgabili

Tribunale|Vicenza|Sezione 1|Civile|Sentenza|29 aprile 2019| n. 924

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

– SENTENZA –

nella causa iscritta a ruolo il 23.02.2011

al n. 1193 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell’anno 2011

promossa da

(…),

rappresentata e difesa, come da procura in calce all’atto di citazione, dagli avv.ti (…) del Foro di Milano e dall’avv. (…) del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo difensore in Vicenza

-attrice –

contro

(…), rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore dall’avv. (…) del Foro di Vicenza

– convenuta –

avente ad oggetto: Risarcimento danni da concorrenza sleale CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l’attrice:

Piaccia a Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:

– in via principale, previo accertamento del compimento, da parte di (…) e ai danni di (…), di atti di concorrenza sleale e di illecito civile, anche per lesione dell’immagine, alla reputazione e all’identità commerciale dell’attrice, condannarsi (…) a risarcire a (…) (i) il danno (lucro cessante) da liquidarsi nella misura accertata all’esito del giudizio per Euro 571.768,00, ovvero alla diversa somma che Codesto Tribunale riterrà di giustizia, (ii) in via equitativa la somma di Euro 285.000,00 per il danno subito Carretta & Faccio dopo i primi dodici mesi successivi all’illecito, (iii) il danno emergente di Euro 94.075,33 corrispondente alle spese sostenute da (…) per pagare i professionisti dei quali si è dovuta avvalere a causa delle condotte illecite di (…).

– in subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice si pronunci solo sull’an debeatur, condannarsi la convenuta al pagamento di una provvisionale non inferiore a Euro 500.000,00;

– inibirsi in via definitiva alla convenuta la prosecuzione degli atti illeciti nei termini più idonei ad assicurare la tutela dei diritti dell’attrice;

– fissarsi a carico della convenuta una penale non inferiore a Euro 15.000,00 per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo nella esecuzione dell’emananda sentenza;

– ordinarsi la pubblicazione dell’estratto dell’emananda sentenza di accoglimento, a spese della convenuta, su due quotidiani a diffusione nazionale “Corriere della Sera” e il “Sole24Ore” e locale “Il Giornale di Vicenza”, per una volta e con caratteri di dimensione doppia di quella normale, in uno spazio non inferiore a sedici moduli;

– in ogni caso respingersi, siccome infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte da (…) contro (…);

– con vittoria di onorari, diritti e spese, comprensivamente del rimborso generale ex art. 14 tariffa, oltre IVA e CPA, che dovranno essere distratti in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;

in via istruttoria:

– ordinarsi ad (…) l’esibizione della documentazione commerciale, amministrativa e contabile relativa all’attività posta in essere da (…) in violazione degli illeciti contestati e in particolare copia di tutte le fatture e dei documenti di trasporto relativi alle spedizioni effettuate dal 6.8.2010 al 6.8.2011 con destino o origine per/da i paesi rilevanti ai fini del giudizio (Germania, Austria, Ungheria, Benelux, Francia e Inghilterra) e di cui al doc. 38 attrice (elenco clienti (…) ante 6.8.2010);

– ordinarsi ex artt. 210 e 212 c.p.c. ad (…) e al terzo (…) s.r.l. (server hosting provider per il sistema gestionale di ambo le Parti) l’esibizione delle anagrafiche dei clienti comuni ad ambo le parti con specifica indicazione della data di creazione/caricamento nel data base di (…);

– disporsi CTU, previa acquisizione dei dati rilevanti di cui sopra, diretta ad accertare:

(i) la data di creazione/caricamento nel data base di (…) delle anagrafiche dei clienti comuni ad ambo le parti, (ii) per le anagrafiche create/caricate successivamente al 6.8.2010 accertare se la tariffa caricata è ricalcata su quelle applicata da (…) nello stesso periodo, (iii) accertare se le tariffa caricata per i corrispondenti (…) è ricalcata su quelle applicate da (…) immediatamente prima dello storno;

– disporsi CTU contabile volta a confermare la quantificazione del danno subito da parte attrice in relazione agli illeciti posti in essere dalla convenuta;

– per quanto occorrer possa, ammettersi prova testimoniale sui capitoli nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5- 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 e relativi testi indicati da (…) con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. depositata il 28.11.2D11 e non ammessi con ordinanza del 20.1.2012;

Per la convenuta:

Nel merito: rigettarsi tutte le domande proposte dall’attrice (…) s.a.s. di (…) nei confronti della convenuta (…) s.p.a. in quanto del tutto prive di fondamento in fatto e in diritto e indimostrate, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo;

In via riconvenzionale: previo accertamento, da parte di (…), di atti di concorrenza sleale ai danni di (…) s.p.a. in relazione ai fatti dedotti in comparsa di costituzione e risposta, – condannarsi, in via riconvenzionale, l’attrice (…), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla convenuta (…) s.p.a. in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ogni voce di danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, danno da quantificarsi nell’importo che sarà ritenuto di giustizia, anche in via equitativa;

– ordinarsi la pubblicazione per estratto, a spese dell’attrice, della emananda sentenza contenente le statuizioni di condanna a carico di (…) s.a.s., per un giorno, a caratteri doppi del normale, sul quotidiano a tiratura locale ‘Il Giornale di Vicenza’ nonché sui quotidiani a tiratura nazionale ‘Il Corriere della Sera’ ed ‘Il Sole 24 Ore’.

In via istruttoria: si chiede l’audizione dei testimoni non ammessi su tutti i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c..

In ogni caso con vittoria di spese e onorari.

– Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione –

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, (…) (d’ora in avanti “CF”) conveniva in giudizio (…) s.p.a. (d’ora in avanti “AI”) al fine di sentire accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe.

In sintesi l’attrice, società operante da oltre 60 anni nel settore del trasporto su gomma, sia nazionale che internazionale, sostiene che la convenuta, attuando un comportamento concretizzante attività di concorrenza sleale ed approfittando anche delle trattative svoltesi tra le parti finalizzate ad una ipotetica aggregazione tra le due società, avrebbe attuato uno storno di un intero gruppo di dipendenti di CF (nella specie i responsabili commerciali), la sottrazione di informazioni commerciali riservate con conseguente sviamento della clientela e la diffusione di notizie ed apprezzamenti che hanno generato, in danno dell’attrice, discredito commerciale.

A fondamento delle proprie domande CF fa presente di operare solamente mediante mezzi di proprietà di terzi (i c.d. padroncini) e di avere tra le sue principali caratteristiche (che la differenziano dai concorrenti) quella di offrire ai clienti un servizio di trasporto per i principali paesi europei con partenze regolari e frequenti ed assicurando tempi di consegna rapidi. Per assicurare l’elevata frequenza dei trasporti e rispettare i tempi di consegna, assai ridotti, garantiti ai clienti, CF aveva sviluppato una fitta rete di “corrispondenti” nei vari paesi europei dove operava. Svolgendo un servizio capillare e “su misura” per i propri clienti, CF si era affermata quale primaria società nel mercato del trasporto su gomma del distretto Triveneto, potendo, vista la qualità del servizio offerto, richiedere tariffe mediamente più elevate rispetto ai concorrenti.

Una delle chiavi del successo commerciale dell’attrice risiederebbe nell’aver investito costantemente nella crescita e nella formazione delle proprie risorse umane “interne” ed in particolare dell'”ufficio commerciale”: si trattava di un gruppo di persone responsabili dei rapporti con i clienti e delle relazioni con i corrispondenti, solitamente i “commerciali” erano specializzati in una determinata area geografica e ne conoscevano la lingua, gestendo il “pacchetto clienti” che effettuava spedizioni verso quella determinata area geografica e i corrispondenti locali. La figura del “commerciale” all’interno di CF si distingueva in I livello e II livello, a seconda del grado di autonomia, tale personale aveva anche funzioni di sviluppo del business aziendale, svolgendo visite presso i clienti o recandosi ad eventi fieristici del settore e contattando anche telefonicamente i potenziali nuovi clienti. Da ciò la peculiarità della figura del “commerciale” che rappresentava un pilastro indispensabile per il successo dell’attività economica di CF.

L’attrice quindi esponeva che, fino al mese di luglio 2010, faceva parte del proprio ufficio commerciale, costituendone l'”ossatura” il seguente personale:

– (…): impiegata di I livello con funzione commerciale I livello e responsabile di importanti clienti e dei servizi per Germania, Austria, Ungheria e Inghilterra;

– (…): collaboratore a progetto con funzione commerciale I livello, responsabile dei servizi per Francia, Belgio e Regno Unito;

– (…): impiegato di III livello con funzioni di operativo, collaboratore della (…) per i trasporti verso Germania, Austria, Ungheria ed Est Europa;

– (…): collaboratrice a progetto, con funzione commerciale di II livello, collaboratrice del Marcante per i servizi verso Francia, Benelux e Regno Unito;

– (…): impiegato di I livello con funzione di responsabile commerciale della zona di Vicenza, Padova e Treviso, suo compito era quello di procacciatore di affari tenendo continui contatti con la clientela e operando al fine di acquisirne di nuova.

I sig.ri (…) gestivano circa la metà del fatturato di CF e i sopra indicati dipendenti coprivano i maggiori paesi europei dove operava l’attrice.

I commerciali inoltre erano in grado di conoscere informazioni di indubbio interesse per la concorrenza, quali lo schedario clienti, i prezzi applicati a clienti, trasportatori e corrispondenti, la tipologia di spedizioni.

CF esponeva che, a far data dal dicembre 2009, aveva intrattenuto rapporti con AI, società che operava verso altri mercati di riferimento (principalmente Spagna, Portogallo e Grecia) e mediante una propria flotta di automezzi, al fine di verificare la possibilità di integrare le due società, onde creare sinergie operative ed economiche vantaggiose per entrambe le realtà. Tali rapporti si erano concretizzati in una serie di incontri con i rappresentanti di AI che avevano portato a redigere un progetto di massima per l’integrazione delle due realtà. Inoltre al fine di permettere al dott. (…), commercialistica incaricato dalle parti, di verificare i rispettivi apporti delle due società al soggetto di nuova costituzione, CF aveva inviato al predetto dott. (…) e alla controparte una serie di importanti documenti relativi alla propria attività fra i quali l’elenco del personale con relativi livelli salariali e funzioni, nonché il dettaglio delle professionalità di ognuno in funzione dell’apporto che poteva portare alla nuova società costituenda e la situazione delle spedizioni con l’indicazione dei relativi margini per ogni cliente. A fronte di tale disclosure da parte dell’attrice, AI non avrebbe, nonostante i numerosi solleciti, inviato al Dott. (…) la documentazione relativa alla propria attività.

Alla fine il dott. (…) aveva valutato che il nuovo soggetto risultante dalla fusione avrebbe avuto una maggioranza di quote di CF, nella misura del 60%, ed il resto di AI. A questo punto, secondo la prospettazione attorea, era cambiato l’atteggiamento della convenuta, che non intendeva più operare una fusione societaria, bensì acquisire CF. Le parti intavolavano trattative su tale ultima ipotesi, che, però, nel giugno 2010 si arenavano. In quest’ultima fase AI aveva chiesto a CF l’elenco dei dipendenti, con anagrafica, mansioni e data di assunzione (doc. 9 attrice). Nel documento “valutazione fusione” del 23.4.2010 (doc. 10) i commerciali di CF che dovevano passare ad AI erano (…). Decorse poche settimane dalla conclusione negativa delle trattative erano cominciate a pervenire all’attrice le lettere di dimissioni dei propri dipendenti addetti al “commerciale” in questa sequenza:

– 31 luglio 2010 (…)

– 5 agosto 2010 (…)

– 6 agosto 2010 (…)

Tali soggetti avevano, immediatamente dopo le dimissioni da CF, ripreso la propria attività presso AI, che aveva così, in pochissimo tempo, “svuotato” l’ufficio commerciale di CF delle persone che portavano all’attrice la metà del fatturato e operavano proprio nei mercati in cui AI non operava. Inoltre, sulla base delle informazione sottratte dai predetti dipendenti all’attrice, AI avrebbe contattato i corrispondenti esteri di CF al fine di trasferire presso la convenuta le spedizioni, precedentemente appannaggio di CF.

Oltre allo storno di fondamentali dipendenti, AI avrebbe operato anche al fine di sottrarre informazioni commerciali all’attrice e così sviare la clientela di CF, e ciò sarebbe dimostrato in primis dalla lettera circolare che AI, in data 30.08.2010, inviava ai clienti (fra cui alcuni già di CF) informandoli che, dalla medesima data, avrebbe operato anche su Francia, Belgio, Germania, Austria, Inghilterra e Ungheria mettendo a disposizione della clientela personale qualificato su tali mercati, ovvero proprio i dipendenti precedentemente operanti per l’attrice. Infatti i dipendenti stornati, appena iniziato ad operare per AI, avevano proceduto a contattare o visitare i clienti di CF al fine di sottrarli a quest’ultima a favore della propria nuova datrice di lavoro e ciò mediante l’utilizzo delle dettagliate informazioni commerciali sottratte a CF. Inoltre i dipendenti stornati avrebbero contattato i clienti di CF e mediante denigrazione di quest’ultima (prospettando che l’attrice navigasse in “cattive acque”) avrebbero offerto di effettuare le spedizioni con AI offrendo uno sconto rispetto alle tariffe precedentemente praticate dall’attrice.

Quanto finora esposto aveva comportato gravi danni all’attrice mediante atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c., sottraendole quote di mercato importanti e dipendenti “vitali” che risultava molto difficile rimpiazzare, anche visto che la convenuta aveva diffuso notizie denigratorie sullo stato dell’attività di CF.

I.1. CF aveva depositato ricorso ex art. 700 c.p.c., in data 24.09.2010, al fine di inibire alla convenuta il compimento di atti di concorrenza sleale. Il Giudice designato aveva accolto il ricorso e:

– ordinato alla convenuta la cessazione di ogni attività di concorrenza sleale nei confronti di CF, con particolare riferimento allo storno di dipendenti, allo sviamento della clientela e alla diffusione di notizie denigratorie;

– inibito per un periodo di due anni ad AI di avvalersi dei dipendenti stornati nei rapporti commerciali con clienti di CF acquisiti dalla stessa fin dal 6 agosto 2010, di utilizzare le informazioni di natura tecnica e commerciale relative a clienti, fornitori e trasportatori di CF;

– stabilito una penale di Euro 15.000 per ogni violazione o inosservanza di quanto previsto nell’ordinanza con pubblicazione della stessa sui quotidiani ivi indicati.

AI aveva proposto reclamo avverso l’ordinanza cautelare, il Collegio, con provvedimento emesso in data 23.12.2010, aveva confermato l’ordinanza reclamata disponendo solamente la riduzione del periodo di inibitoria da due anni ad uno.

I.2. Si costituiva nel presente giudizio AI chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e diritto e spiegando anche domanda riconvenzionale.

AI deduceva di essere primaria società nel settore dei trasporti, operante con flotta di mezzi propria, con importanti clienti e con fatturato assai superiore a quello di CF.

AI in particolare contestava la ricostruzione di controparte relativa allo svolgimento delle trattative per l’aggregazione delle due società nel periodo 2009-2010 asserendo come non fosse corrispondente a verità la circostanza che solo CF avesse condiviso le proprie informazioni societarie e commerciali; in realtà anche AI aveva messo a disposizione dell’attrice tutte le informazioni necessarie a realizzare le valutazioni di stima della società convenuta.

In particolare AI aveva avuto difficoltà a quantificare i costi dei trasporti, non per volontà di tenerli nascosti, bensì in quanto per la società, operando con mezzi propri, era più difficile a suddividere i costi dei trasporti rispetto agli altri costi aziendali.

Né corrispondeva al vero che CF avesse condiviso con AI informazioni di natura riservata, non essendolo né le tariffe applicate, né l’elenco clienti e fornitori. Inoltre le trattative non erano fallite a causa del comportamento della convenuta ma a causa della pretesa dell’attrice e del suo legale rappresentante di ottenere un corrispettivo esagerato rispetto al valore dell’azienda, non giustificato dai “numeri” di CF.

Parte convenuta negava altresì qualsivoglia operazione di storno di personale per le seguenti ragioni:

– i cinque dipendenti o collaboratori asseritamente “stornati” non avevano funzioni commerciali, ma erano tutti inquadrati come operativi, incaricati dell’organizzazione dei trasporti sulle diverse linee operate dall’attrice. L’unico che aveva funzioni commerciali in CF era (…).

– i dipendenti passati ad AI non erano soddisfatti della propria posizione lavorativa, la (…) era, ad esempio, alla ricerca di una diversa occupazione da alcuni mesi ed ancora nel novembre 2009 aveva rassegnato le dimissioni da CF che erano poi state revocate grazie all’intercessione del sig. (…) nei confronti del sig. (…). Il sig. (…) era il compagno di vita della (…) e pertanto era ovvio che le sorti lavorative dei due erano legate e comunque gli stessi avevano motivato (docc. 3 e 4 convenuta), all’atto delle proprie dimissioni, le ragioni per le quali lasciavano l’impiego presso CF, ovvero, in primis, per incompatibilità caratteriale con il sig. (…). Il (…) poi aveva riferito di aver avuto un rapporto conflittuale con l’azienda già dalla prima metà del 2010. Quanto alla (…) e al (…) erano sorti contrasti di natura economica con CF. Pertanto nessuna attività captatoria era stata esercitata da AI ma i dipendenti predetti avevano loro provveduto a contattare la convenuta, che, oltretutto, assumendoli, aveva offerto loro condizioni economiche sostanzialmente invariate rispetto a quanto percepito presso CF. Non era inoltre vero che non vi fosse stata soluzione di continuità fra le dimissioni dei predetti soggetti da CF e l’inizio del loro lavoro presso AI, in quanto gli stessi si erano dimessi fra luglio e agosto 2010 ed avevano iniziato ad operare presso la convenuta fra fine agosto e i primi di settembre 2010. Infine nessuno di loro era legato da patti di non concorrenza con CF. Al contrario la principale ragione delle dimissioni dei predetti era il pessimo clima aziendale in CF, anche per le già ricordate incompatibilità caratteriali con il l.r. dell’attrice sig. (…).

Quanto al preteso utilizzo di informazioni riservate da parte di CF ed in particolare riguardo allo storno di clienti e fornitori, AI rilevava come tali prospettazioni erano prive di fondamento, in quanto nel settore delle spedizioni non esistono notizie realmente riservate e rapporti di carattere esclusivo.

Era dunque naturale che gli ex dipendenti di CF, che avevano costruito in anni di lavoro contatti e conoscenze utili, le utilizzassero a favore del nuovo datore di lavoro.

Era altresì normale che alcuni clienti, particolarmente fidelizzati con il proprio soggetto di riferimento presso lo spedizioniere, passassero poi alla nuova società per il quale lo stesso aveva iniziato a lavorare.

Nemmeno poteva avere rilevanza la circostanza che AI applicasse ai clienti di CF uno sconto sul prezzo da quest’ultima praticato per le spedizioni, in quanto si trattava di normale attività commerciale in regime di libera concorrenza (e fra l’altro la stessa CF adottava prassi analoghe).

Era altresì priva di fondamento, oltre che indimostrata, a dire della convenuta, l’asserzione che i dipendenti passati ad AI avessero sottratto gli indirizzi clienti, fornitori e corrispondenti di CF e le tariffe applicate agli stessi dai data-base di CF.

Così come non corrispondeva alla realtà il fatto che AI avesse cercato di contattare i corrispondenti esteri di CF, in quanto la convenuta aveva già i propri e non necessitava di avvalersi di ulteriori.

La convenuta negava infine di aver diffuso notizie volte a denigrare l’immagine commerciale di CF, essendosi semplicemente limitata a dare conto ai propri clienti dell’esistenza di nuovi servizi e dell’assunzione di nuovi collaboratori, senza alcun riferimento ad imprese concorrenti. Peraltro risultava dai bilanci degli ultimi anni dell’attrice che la situazione della stessa fosse, in effetti, tutt’altro che rosea.

Criticava altresì la convenuta la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall’attrice in quanto priva di fondamento e dei dovuti riscontri probatori.

AI, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per il comportamento illegittimo dell’attrice che sarebbe consistito nel denigrare le capacità professionali dei dipendenti passati ad AI e, a seguito dell’inibitoria stabilita nel giudizio ex art. 700 c.p.c., nel contattare i propri clienti per notiziarli del provvedimento del Giudice e diffidargli dall’intrattenere rapporti commerciali con la convenuta.

Per tali condotte chiedeva un risarcimento da quantificarsi in almeno Euro 150.000.

II. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi come da ordinanza del 18.1.2012. Esperite le prove testimoniali ed effettuati numerosi rinvii per comparizione delle parti senza che potesse essere conseguita una definizione conciliativa della controversia, il GOP, infine, con ordinanza del 06.03.2017 (depositata in data 07.06.2017) riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la discussione orale l’udienza del 06.03.2018 poi rinviata per ragioni di ruolo al 05.10.2018. Subentrato nel ruolo il sottoscritto dal 10.05.2018, disposta, data la complessità della causa, la revoca del provvedimento che aveva fissato per discussione orale, all’udienza del 05.10.2018 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e il sottoscritto G.I. tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.

III. Lo storno di dipendenti: considerazioni generali.

Com’è noto, la figura dello storno di dipendenti e collaboratori esprime la sua problematicità nell’individuazione del discrimen tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quali espressioni più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale.

Tale perimetro viene indagato dalla giurisprudenza partendo dall’intensità lesiva del comportamento censurando. Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:

– in violazione della disciplina giuslavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate);

– con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell’imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o in situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro ed i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico);

– non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, ed aventi un effetto shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno (lo sviamento è stato ritenuto illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, cfr. Trib. Milano 28.2.2014) D’altro canto, l’imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l’animus nocendi, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere l’impresa concorrente.

Si tratta di un requisito criticato della dottrina più attenta, giacché afferente alla sfera soggettiva dell’autore dell’illecito, benché in generale non richiesto tra i profili soggettivi della condotta quando si tratta di accedere alla tutela preventiva ed inibitoria, e non anche a quella risarcitoria, nell’ambito della concorrenza sleale, retta dalla disposizione di cui all’art. 2600 c.c..

A ciò si aggiungono le difficoltà sul piano probatorio da parte del soggetto vittima dello storno.

Lo sforzo della giurisprudenza è stato, pertanto, quello di “oggettivizzare” tale elemento, ancorandone l’accertamento a requisiti – per così dire – oggettivi.

La necessita di restringere le ipotesi di tutela (alzando la soglia della rilevanza dell’illecito) passa dunque attraverso la valorizzazione dell’elemento oggettivo, da sindacare in base all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale, che in via presuntiva fa inferire l’elemento soggettivo, depotenziando sotto il profilo probatorio la necessità della prova diretta dell’animus nocendi.

L’interprete deve verificare se il concorrente (ritenuto sleale) si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacche ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale (cfr. in tal senso Trib. Milano, 9 aprile 2008, n. 4006, Trib. Milano, 22.03.2019, n. 2822).

III.1. Il caso in esame.

E’ opinione del Giudicante, conformemente a quanto già reputato dal Giudice della cautela e da quello del reclamo, che sussista la condotta di concorrenza sleale da parte di AI concretizzatasi sia nello storno di dipendenti, che nello sviamento di clientela ed altresì nell’utilizzo di notizie riservate da parte della convenuta.

Partendo dal dedotto storno di dipendenti, come detto, l’animus nocendi può essere desunto da elementi oggettivi, che possono essere provati anche per presunzioni. Nel caso in esame, sotto tale profilo, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

– acquisizione, da parte della convenuta, nella fase delle trattative volte all’aggregazione delle due società (e su sua richiesta cfr. doc. 9 CF) delle informazioni dettagliate relative ai dipendenti dell’attrice ed ai ruoli e mansioni degli stessi nell’organizzazione aziendale di CF (docc. 9 e 10 prod. attrice);

– nell’ambito dell’organigramma del nuovo soggetto che doveva risultare dall’aggregazione tra le due società in causa, (…), (insieme ad altro dipendente) erano individuati come addetti al reparto contrassegnato dalla lettera A;

– dimissioni rassegnate da dipendenti e collaboratori di CF in rapida successione in un breve arco di tempo (circa un mese) a ridosso del periodo feriale dell’anno 2010;

– tutti i dipendenti facevano parte dell’ufficio commerciale-operativo della società attrice e poco importa se essi avessero la qualifica di “commerciale” o di “operativo”, in quanto all’interno dell’ufficio essi ricoprivano incarichi di responsabilità e coordinamento verso mercati nei quali la convenuta, fino ad allora non operava;

– dopo le dimissioni, i predetti dipendenti e collaboratori hanno iniziato, a strettissimo giro, la loro prestazione lavorativa presso la convenuta, tenuto conto anche del periodo feriale. E’ ovvio pertanto che un nuovo lavoro non si inizia in pieno agosto (periodo feriale) ma al termine dello stesso (ovvero fine agosto/primi di settembre) com’è avvenuto nel caso di specie;

– tutti i soggetti “stornati” sono stati adibiti dalla convenuta alle stesse mansioni precedentemente svolte presso l’attrice;

– divulgazione immediata ai propri clienti (con lettera circolare del 30.08.2010) dell’inizio della collaborazione del nuovo personale con AI (con indicazione specifica dei nominativi dei dipendenti “stornati”) e dei nuovi servizi offerti alla clientela (doc. 19 prod. attrice);

– a seguito del passaggio dei predetti dipendenti e collaboratori di CF alla convenuta, quest’ultima, anche mediante l’operato e i contatti dei nuovi collaboratori, ha iniziato a contattare le imprese che già si affidavano a CF per i loro trasporti, i trasportatori e i corrispondenti al fine di proporre offerte migliorative rispetto a quelle dell’attrice (cfr. docc. 16-17-18 e da 20 a 27 prod. CF).

Va poi ulteriormente rimarcato come il personale “stornato” da AI all’attrice, fosse di fondamentale importanza per la stessa nei mercati di riferimento, in effetti specialmente (…) erano figure “chiave” con ruoli di coordinamento anche degli altri dipendenti e con pluriennale esperienza nel settore, lo stesso dicasi per il (…) “commerciale” particolarmente attivo nel ricco mercato della zona padovana; personale che, all’evidenza, non è immediatamente sostituibile, in quanto gode di un patrimonio di conoscenza del mercato e degli stakeholders che si può acquisire solo negli anni. Pertanto ciò avrebbe costretto CF ad una difficoltosa ricerca di personale altrettanto esperto o alla (lunga) formazione di nuovo personale.

Le prove testimoniali dedotte da parte convenuta ed espletate nella fase istruttoria del procedimento non hanno potuto scalfire la sequenza e l’oggettività degli avvenimenti sopra riportata (e documentalmente provata), né fornire una diversa ed attendibile motivazione del passaggio in blocco dei dipendenti e collaboratori dall’attrice alla convenuta che escludesse l’animus nocendi di quest’ultima.

Ed invero la giustificazione di AI per il quale gli stessi si sarebbero (tutti) dimessi in contemporanea da CF a seguito di divergenze caratteriali con il sig. (…) o per motivazione personali (ognuna diversa dall’altra) si scontra con l’id quod plerumque accidit nei rapporti di lavoro (appare invero ben difficile pensare che un soggetto lasci un lavoro a tempo indeterminato o una collaborazione ben remunerata, con la prospettiva della disoccupazione, solo per divergenze caratteriali con il titolare).

Appare invece molto più credibile, come già sottolineato in sede di reclamo, che i lavoratori siano stati contattati da AI prima delle dimissioni, facendo leva su eventuali motivi di insoddisfazione, al fine di offrire a tutto il “gruppo” una sicurezza di un nuovo impiego presso AI, alle stesse condizioni del precedente. Vi è da dire che AI, anche nella fase di merito, non ha chiarito specificamente com’è giunta all’assunzione del predetto gruppo di lavoratori provenienti da CF. E invero noto, e deve essere qui ulteriormente rimarcato, che:

“Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell’impresa concorrente occorre che l’assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intenzione di danneggiare l’impresa concorrente.

A tal fine, la configurabilità dello storno non è preclusa dal fatto che contatti per passare alle dipendenze dell’impresa concorrente o per iniziare con questa un rapporto collaborativo siano avviati per iniziativa degli stessi dipendenti o agenti successivamente “stornati”, sempre che su tale iniziativa venga poi ad inserirsi l’attività dell’impresa concorrente sì da incidere casualmente (..) sulla decisione dei primi di interrompere il rapporto di lavoro con l’impresa in cui si trovano inseriti” (cfr. Cass. 13658/2004).

Appare pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, integrata la fattispecie di concorrenza sleale per storno di dipendenti posta in essere da parte della convenuta in danno dell’attrice.

III.2. Sviamento della clientela.

E’ altresì ravvisabile il dedotto sviamento della clientela in danno dell’attrice, infatti sono molteplici gli elementi che portano a ritenere, come già esposto dal giudice della cautela, che AI, da un lato, avvalendosi della professionalità dei lavoratori neo-assunti provenienti dall’attrice, abbia contattato sistematicamente la clientela di CF, offrendo le proprie prestazioni, e dall’altro, avvalendosi della conoscenza dei servizi offerti e delle tariffe applicate dall’attrice, abbia sistematicamente proposto alla clientela l’effettuazione del medesimo servizio ad un prezzo inferiore a quello praticato dalla concorrente CF (in alcuni casi giungendo ad ulteriormente ribassare le tariffe dopo una prima riduzione effettuata dall’attrice nel tentativo di mantenere il proprio cliente precedentemente acquisito, cfr. doc. 20 e ss. attrice).

Anche l’attività di sviamento alla clientela appare documentale, e pertanto difficilmente smentibile, da parte della convenuta. Ne sono prova evidente i seguenti documenti (prod. CF):

– la lettera circolare del 30.08.2010 (doc. 19) il cui contenuto è univoco. Invero appare difficile comprendere perché si indichino per nome i nuovi dipendenti acquisiti da CF, che ovviamente sono proprio quelli che, per la concorrente, si occupavano dei mercati in cui AI inizia ad operare, immediatamente dopo la loro assunzione (e in cui prima invece non operava);

– le comunicazioni mail pervenute al sig. (…), l.r. di CF, in data 18.08.2010 e 23.08.2010 (docc. 16 CF)) in cui il sigg. (…) e la sig.ra (…) comunicano al (…) di essere stati contattati da AI nella persona della (…);

– comunicazione mail (doc. 17 CF) cui la (…), dipendente “stornata”, comunica ad un cliente inglese di CF, di essere “passata” ad AI offrendo i medesimi servizi già offerti da CF;

– analoga comunicazione viene girata al sig. (…) da (…) sempre contattata da (…) per AI al fine di offrire i servizi di quest’ultima (docc. 16-17 CF); lo stesso avviene con un ulteriore cliente francese di CF, tale (…) (doc. 18);

– dichiarazioni scritte di (…) (confermate anche nella fase cautelare) relativamente alla capillare attività di AI volta a contattare i clienti di CF al fine di offrire tariffe scontate, anche con modalità ingannevoli verso i clienti e denigratorie nei confronti di CF;

– Mail (doc. 30) di (…) per il cliente “(…)” che informa (…), dipendente di CF della condotta “ingannevole” di AI nei suoi confronti;

Peraltro anche dai documenti prodotti dalla convenuta, già in sede di costituzione nel procedimento cautelare, emergeva la capillare attività di quest’ultima (docc. da 12 a 14 fasc. cautelare AI) volta a contattare i clienti di CF invitandoli a diventare propri clienti ed offrendo agli stessi i medesimi servizi.

Invero la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire come

“In materia di concorrenza sleale, integra gli estremi dello sviamento di clientela la condotta posta in essere da un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già al servizio di un concorrente, si appropri di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest’ultimo, essendo irrilevante la circostanza che detti nominativi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di informazioni comunque riservate e, come tali, non divulgabili” (Cfr. Cass. 6274/2016).

Ed è proprio questa la condotta che appare evidente nella convenuta, che, per il tramite dei dipendenti acquisiti da CF, e delle notizie dagli stessi sottratte all’attrice, ha sistematicamente contattato i clienti di quest’ultima al fine di acquisirli per sé. E poco importa se ciò sia avvenuto per il tramite della materiale sottrazione dell’archivio aziendale (circostanza assai verosimile data la sistematicità dell’attività di contatto, cfr. anche docc. 46, 81 e 82 CF) o mediante la conoscenza dei dati da parte dei dipendenti “stornati”, in quanto si trattava comunque di dati aziendali di CF che i dipendenti passati ad AI non erano autorizzati a divulgare ed ad utilizzare a favore del “nuovo” datore di lavoro ed in danno del precedente.

111.3. Attività denigratoria. Sussiste anche la dedotta attività denigratoria da parte di AI in danno di CF, rilevante ex art. 2598, comma 1, n. 2 c.c. ed anch’essa risulta documentalmente dalla produzione attorea. Si veda in particolare i docc. 31, 32, 33 prod. CF.

111.4. Ai sensi dell’art. 2599 c.c. la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Pertanto, accertato che AI ha posto in essere le condotte di concorrenza sleale meglio sopra descritte, inibisce alla stessa la continuazione di dette condotte.

Quanto alla rimozione degli effetti, tenuto conto che trattasi di condotte risalenti ad ormai 9 anni or sono è da ritenersi che gli stessi, dato il decorso del tempo, siano ormai definitivamente cessati in assenza di ulteriori deduzioni sul punto dell’attrice.

Deve essere comunque stabilita una penale a carico della convenuta pari ad Euro 15.000 per ogni violazione o inosservanza della presente sentenza.

IV. Occorre adesso passare alla richiesta risarcitoria di CF. Secondo l’art. 2600 c.c. “Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.”.

CF pretenderebbe di quantificare il danno a titolo di lucro cessante derivante dalle condotte della convenuta ancorandolo alla diminuzione del margine di guadagno.

Tale quantificazione però non risulta provata in quanto a sostegno della stessa CF produce solamente una propria elaborazione (per di più contestata dalla controparte).

Anche le schede contabili (docc. 76 e 77) non appaiono utili a provare il danno, tenuto conto che, peraltro, il periodo 2009-2011, è fatto notorio, ha visto una crisi congiunturale generale dell’economia del Paese (di cui ha sicuramente risentito anche il settore delle spedizioni), oltretutto non è dato sapere se i dipendenti “stornati” fossero gli unici che si occupavano dei Paesi su cui poi ha iniziato ad operare AI. Pur tuttavia il danno a CF è evidente, e ciò ne permette la liquidazione in via equitativa da parte del Giudice (Cfr. Cass. 30214/2017 “In tema di concorrenza sleale, una volta dimostrata l’esistenza del danno da essa derivato è consentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione”), infatti, come sopra esposto, l’attrice si è trovata, in breve tempo, a subire una condotta gravemente sleale da parte di AI, consistita nello storno di un fondamentale gruppo di dipendenti addetti al commerciale, nello sviamento della clientela e nella denigrazione da parte della convenuta.

Alla luce di ciò, e della difficoltà di provare il quantum, pur nella innegabile sussistenza dell’an, deve essere trovato un adeguato criterio equitativo per la liquidazione del medesimo danno che questo Giudicante ritiene possa essere ancorato alla differenza del risultato operativo di CF fra quello risultante a dicembre 2010 e quello risultante a ottobre 2011 (doc. 70 CF dati non specificamente contestati dalla convenuta) tenuto conto che le conseguenze pregiudizievoli per l’attrice non sono state immediatamente successive al “passaggio” dei dipendenti ad AI ed hanno avuto un sicuro effetto “trascinamento” nell’anno seguente. Si ricava il valore di Euro 173.371 che si ritiene di ridurre ad Euro 150.000 stante la notoria situazione di difficoltà economica del periodo in considerazione. Su detto importo già rivalutato all’oggi spettano gli interessi legali dal 1 settembre 2010 al saldo.

Quanto al danno emergente possono essere riconosciute le spese per ricercare e selezionare un acquisitore e responsabile del traffico in Germania, come da fatture prodotte dello (…) s.r.l. (docc. 71-73 CF per Euro 4.650), in quanto la precedente responsabile era stato oggetto di “storno” da parte di AI.

Non spettano invece le ulteriori spese richieste a titolo di danno emergente, in quanto la documentazione relativa ai “commercialisti” posta a fondamento della richiesta è assai generica in riferimento alle prestazioni rese, e nemmeno fiscalmente rilevante, mentre riguardo alle “spese legali” per prestazioni stragiudiziali dalla semplice fattura è impossibile verificare l’attività resa, la congruità della spesa e il nesso di causalità con le questioni oggetto del presente procedimento, tenuto conto che le spese per l’assistenza legale in sede giudiziale devono essere regolate all’esito di ogni procedimento sulla base della soccombenza.

IV.1. Quale ulteriore forma di riparazione, tenuto conto anche dell’attività denigratoria svolta da AI a danno dell’attrice, deve essere ordinata la pubblicazione di un estratto (contenente intestazione e dispositivo) della presente sentenza, a cura di CF ed a spese della convenuta, per una volta, a caratteri doppi del normale, su “Il Giornale di Vicenza” e su “Il Sole 24 ore” sia nella versione cartacea che on-line (cfr. Cass. 6226/2013: “L’ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che accerti atti di concorrenza sleale e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell’indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso”).

V. Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, il complessivo svolgimento della vicenda oggetto di causa, ne rendono ictu oculi evidente la palese infondatezza, non potendosi certo impedire all’attrice, che stava subendo un evidente danno per le condotte della convenuta (anche in termini di denigrazione) di cercare di contenere lo stesso tramite interlocuzione con i propri clienti o cercando di far rispettare (semplicemente comunicandoli ai terzi interessati) i provvedimenti giurisdizionali già resi a suo favore.

VI. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della convenuta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, come da ultimo modificato dal DM. 8.3.2018 n. 37, tenuto conto dell’attività prestata, della natura, del valore della controversia e della sua (elevata) complessità, con riferimento al valore della causa relativo al solo accordato (Euro 52.001-260.000), parametro compreso fra il medio e il massimo in riferimento a tutte le fasi previste dal D.M.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza – Prima sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (…) (attrice) contro (…) S.P.A. (convenuta), ogni diversa deduzione, eccezione, istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1) Accerta che la convenuta ha posto in essere, nei confronti dell’attrice, le condotte di concorrenza sleale meglio descritte in motivazione;

2) Inibisce alla convenuta la protrazione delle attività di concorrenza sleale di cui al precedente punto 1 con particolare riguardo allo storno di dipendenti, allo sviamento di clientela e alla diffusione di notizie denigratorie nei confronti dell’attrice;

3) Stabilisce una penale di Euro 15.000 per ogni violazione o inosservanza della presente sentenza;

4) Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande risarcitorie formulate da parte attrice, e per l’effetto condanna la convenuta, al pagamento, a favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo di Euro 154.650,00, oltre interessi al tasso legale dal 1 settembre 2010 al saldo;

5) Respinge la domanda riconvenzionale della convenuta;

6) Dispone la pubblicazione di un estratto (contenente intestazione e dispositivo) della presente sentenza, a cura dell’attrice ed a spese della convenuta, per una volta, a caratteri doppi del normale, su “Il Giornale di Vicenza” e su “Il Sole 24 ore” sia nella versione cartacea che on-line;

7) Condanna la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite del presente procedimento, liquidate in euro 15.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dell’attrice dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Vicenza, il 26 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.