Le spese del riscaldamento centralizzato in un condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tale fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio.
Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|6 maggio 2021| n. 1446
Data udienza 10 marzo 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marina Marchetti – Presidente rel
dr. Francesco Distefano – Consigliere
dr. Francesca Vullo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 371/2020 promossa in grado d’appello
DA
(…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in VIA (…) 00179 ROMA presso lo studio dell’avv. AM.AL., che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
CONDOMINIO S. 26 IN VIA (…) 26/2 IN M. (C.F.), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20123 MILANO presso lo studio dell’avv. RO.DA., che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condom.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione
ex art. 392 c.p.c., (…) conveniva in giudizio avanti a questa Corte il Condominio (…), esponendo quanto segue:
-che nel corso dell’anno 2012 il Condominio convenuto aveva svolto i lavori imposti dall’art. 26 co. 5, L. n. 10 del 1991, adeguando alla L.R. n. 24 del 2006 ed alla D.G.R. IX/2601 del 30.11.2011 l’impianto di riscaldamento centralizzato “a distribuzione orizzontale” del calore con un sistema di dispositivi per la “contabilizzazione diretta” dei consumi di ciascun condomino, applicando ad ogni calorifero una valvola termostatica e di un ripartitore per la misurazione dei consumi effettuati in ciascuna unità immobiliare;
– che il 19.09.2012, il Condominio, al punto 4 del verbale, aveva deliberato di imputare i consumi misurati con il nuovo sistema di contabilizzazione del calore solo per il 50%, anziché per l’intero, contro la “ratio legis” della normativa nazionale e regionale, restando il 50% a carico di ciascun condomino secondo il criterio dei millesimi;
– che in data 23.10.2012, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Condominio perché fossero dichiarati nulli i punti 1 e 4 della citata delibera assembleare in quanto contrari al principio stabilito dalla L. n. 10 del 1991, art. 26, co. 5, che imponeva la ripartizione delle spese di riscaldamento in base agli effettivi consumi registrati dal sistema termico contabilizzato;
– che il condominio nel costituirsi in giudizio contestava le avverse pretese sostenendo che il 9, punto 10.2 D.(…) IX/2601 Lombardia stabilendo l’applicazione del criterio per millesimi nella ripartizione delle spese per consumo energetico secondo “percentuali concordate” autorizzava l’assemblea a stabilirle liberamente nel rispetto del limite massimo del 50%;
– che con ordinanza Rep. N. (…) del 03.05.2013il 03.05.2013, Il Tribunale rigettava l’impugnazione ritenendo che la suddivisione dell’importo complessivo per riscaldamento in una “quota del 50% a consumo” ed un’altra “quota del 50% a millesimi” rispettasse il criterio di ripartizione in base agli “effettivi consumi di energia termica” e che la deliberazione impugnata del 19.09.2012 fosse stata validamente resa, “tenendo conto della normativa in vigore e nei limiti da essa consentiti”.
Avverso tale decisione proponeva appello (…) chiedendo l’applicazione del criterio di suddivisione delle spese “in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia utile” delle singole unità abitative.
Con sentenza n. 4374/14 la Corte di Appello di Milano definiva il giudizio confermando la decisione del tribunale. Affermava che la norma regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30.11.2011, emessa in attuazione della L. n. 10 del 1991 che aveva approvato le norme per l’installazione, l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici nel territorio, facendo espresso riferimento a “percentuali concordate” per la ripartizione delle spese di riscaldamento e produzione di acqua calda in condomini con impianti centralizzati, attribuiva all’assemblea condominiale il potere di fissare la percentuale delle spese per il riscaldamento da suddividere in base ai millesimi di proprietà fino al 50% dei costi, prescindendo entro detto limite dagli effettivi consumi, rilevati dai termocalcolatori installati obbligatoriamente ex art. 26 co. 5, L. n. 10 del 1991 e ss;
Avverso la sentenza, (…) proponeva gravame avanti alla suprema Corte, che con ordinanza n. 28282/19 accoglieva il ricorso rinviando il giudizio avanti a questa Corte d’appello.
Riassunto tempestivamente il processo R. chiedeva che, in applicazione della regula iuris enunciata dal giudice delle leggi, fosse dichiarato nullo il punto 4 della delibera assembleare del 19 settembre 2012.
Costituitosi in giudizio il Condominio resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
All’udienza del 3 dicembre 2020, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI
L’appello è fondato e merita accoglimento.
Nell’ordinanza di rinvio n. 28282/2019 la Suprema Corte, rilevata “la nullità della delibera assembleare del 19.09.2012 nella ripartizione delle spese di riscaldamento operata per il 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale” (cfr pag. 8, 1 periodo Sent. di rinvio),
1) ha escluso l’onere probatorio a carico di R. di dimostrare il mancato rispetto dei parametri “contabilizzati” rispetto al criterio scelto discrezionalmente dall’assemblea;
2) ha enunciato il seguente principio di diritto: “Le spese del riscaldamento centralizzato in un condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tale fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”. (Sent. Cass. N. 28282/19);
3) ha qualificato la Delibera di Giunta Regionale quale “atto amministrativo non idoneo a regolare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i rapporti civilistici tra privati (tra condomino e condominio), dando preminente rilievo ai principi fondamentali e ai criteri direttivi contenuti nella normativa nazionale di riferimento e nelle Direttive Europee che hanno negli anni portato all’emanazione del D.Lgs. n. 192 del 2004 e D.Lgs. n. 102 del 2014 sulla materia di ripartizione degli oneri condominiali”.
In motivazione ha richiamato due principi essenziali per la decisione e la declaratoria di nullità:
a) dopo l’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale il calcolo delle spese dell’energia termica deve essere fatto per singole unità immobiliari in base al consumo effettivo rimanendo quello millesimale residuo, per i costi generali dell’impianto e il calore non consumato volontariamente (dispersione);
b) in base all’art. 26 L. n. 10 del 1991, il cui scopo è quello di correlare strettamente la spesa al consumo effettivo del singolo utilizzatore, la ripartizione delle spese di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato costituisce “criterio legale” di ripartizione.
Alla luce di quanto sopra stabilito, pacifica essendo la circostanza che il condominio fosse dotato di un sistema di contabilizzazione del calore dei singoli consumi per unità immobiliare, la delibera assembleare del 19.09.2012 è illegittima poiché, senza un riscontro effettivo dei costi di consumo, ha stabilito che la quota del 50% fosse ripartita per millesimi, in tal modo vanificando la lettera e la ratio della L. n. 10 del 1991, art. 26, finalizzata al risparmio energetico.
Né si può condividere l’assunto del condominio, il quale a sua giustificazione sostiene che all’epoca della delibera non erano ancora stati emanati i criteri di determinazione della spesa, come avvenuto in seguito per effetto del “D.Lgs. n. 102 del 2014, art. 9, comma 5, modificato dal D.Lgs. n. 141 del 2016 e dal D.L. n. 244 del 2016″, che avrebbe resa obbligatoria la contabilizzazione dei consumi di calore di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi”.
Come già affermato dalla Suprema Corte il criterio generale del consumo, per effetto della L. n. 10 del 1991 art. 26, comma 5, era già pienamente vigente al momento dell’adozione della delibera, onde il Condominio, anche a prescindere dalla successiva normativa chiarificatrice, avrebbe dovuto e potuto adottare un criterio ad esso conforme coordinando l’art. 26 L. n. 10 del 1991 con l’art. 1123, comma 2 c.c., che prevede la ripartizione per millesimi solo delle “spese necessarie per la conservazione delle parti destinate alla prestazione dei servizi nell’interesse comune”, nelle quali rientrano non solo quelle di manutenzione dell’impianto, ma ma nache quelle determinate da consumi non volontari, vale a dire quelli derivati dalla dispersione di calore.
Il Condominio avrebbe dovuto e potuto applicare il suddetto criterio semplicemente sottraendo dal costo complessivo del riscaldamento quello parziale ricavabile dalla somma dei dati rilevati dai termocontatori individuali, e riservando la ripartizione per millesimi alla sola differenza.
Del resto anche la DGR della Lombardia n. IX/2601 del 30.11.2011- cui la Cassazione ha riconosciuto la qualità di atto amministrativo e come tale non suscettibile di “violazione di legge” come aveva ipotizzato e dedotto l’appellante con il suo primo motivo di ricorso avanti ad essa- non potendo prescindere dall’ovvio presupposto della diversa capacità energetica di ciascun impianto condominiale, secondo le caratteristiche tecniche proprie (più o meno performanti), nel fare riferimento alle “percentuali concordate” non può aver inteso prescindere dal riscontro concreto delle spese non individuali applicando conseguentemente la ripartizione per millesimi, ma ha voluto solo indicarne le modalità di adozione (“percentuali concordate” id est “inserite in una valida delibera assembleare”) e la misura massima (non oltre il 50% del totale della spesa, anche laddove la parte non imputabile risultasse superiore).
Il criterio legale del “consumo” rispondendo ad un interesse generale e come tale non disponibile, non può essere derogato dalla delibera assembleare che è espressione di un interesse privato e come tale non può contrastare con il primo, tutelato dalla L. n. 10 del 1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, in riforma dell’Ordinanza n. cron. 3825/2013 del 6 maggio 2013, RG 72478/2012:
-dichiara nulla la delibera dell’assemblea del condominio S. 26 in via S. n. 26/2 in M., al punto 4 del verbale del 19/09/2012, perché ha adottato un criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento, solo per il combustibile metano, non conforme all’art. 26, c. 5, L. n. 10 del 1991;
-condanna il Condominio (…) a rifondere all’appellante (…) le spese del giudizio liquidate come segue:
– quanto al primo grado in Euro 2.000,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge;
– quanto al grado di appello in Euro 2.500,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge;
– quanto al grado avanti alla Corte di Cassazione in Euro. 3.000,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge;
– quanto al presente grado in Euro 2.500,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano il 10 marzo 2021.
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2021.
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