la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 del Codice delle assicurazioni, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni, qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore. Il combinato disposto de gli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e pertanto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto da ritenere superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno.

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Tribunale|Catanzaro|Sezione 2|Civile|Sentenza|10 gennaio 2023| n. 39

Data udienza 29 dicembre 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Renda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3504/2016 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale” promossa da:

(…) (c.f. (…)), (…) (c.f. (…)), (…) (c.f. (…)) e (…) (c.f. (…)), quest’ultima anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori (…) (c.f. (…)), (…) (c.f. (…)) e (…) (c.f. (…)), in qualità tutti di eredi di (…) (c.f. (…)), rappresentati e difesi dagli avv.ti (…)

Parte attrice

Contro

(…) S.R.L. (c.f. (…)), in persona del l.r.p.t., con l’avv. (…)

Parte convenuta

Contro

(…) spa, nuova denominazione di (…) S.P.A. (c.f. (…)), in persona del l.r.p.t., con l’avv. (…)

Parte convenuta

Contro

(…)

Parte convenuta contumace

Nonché

(…) (c.f. (…)), con l’avv. (…)

Parte interveniente

CONCLUSIONI Come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. (…) conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la (…) S.r.l., in persona del l.r.p.t., la Compagnia di Assicurazione (…) S.p.a., in persona del l.r.p.t., nonché il sig. (…), per chiederne, previa declaratoria della responsabilità civile, la condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 23.627,66.

2. A fondamento della domanda, l’attore deduce che in data 20.08.2014, alle ore 10.30 circa, nel Comune di Borgia, in via Don Milani, mentre svolgeva la propria prestazione lavorativa di raccolta dei rifiuti urbani, per conto della (…) S.r.l., veniva investito dal camion compattatore di proprietà di quest’ultima, nell’occasione condotto dal sig. (…).

3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositate in data 13.01.2017 e 07.02.2017, si costituivano in giudizio la Compagnia (…) S.p.A. e la (…) s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t..

4. La convenuta (…) S.P.A., assicuratrice per la RCA del mezzo coinvolto nel sinistro occorso, eccepiva in via preliminare una presunta carenza di legittimazione passiva e nel merito, deduceva l’infondatezza in fatto e diritto della domanda, chiedendone l’integrale rigetto.

5. Anche la (…) S.r.l. eccepiva la presunta carenza di legittimazione passiva, deducendo altresì l’improcedibilità della domanda sia per il presunto mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014, artt. 2 e 3, sia per l’inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 141, 144, 148, D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), mentre nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto e diritto, formulando inoltre domanda di manleva nei confronti della Compagnia di assicurazioni (…) S.p.A., per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità in relazione ai fatti oggetto di causa.

6. (…) non si costituiva, nonostante regolarmente evocato in giudizio.

7. All’udienza del 17.12.2021 veniva disposta l’interruzione del procedimento, in ragione del decesso di parte attrice.

8. Con atto del 31.01.2022 la causa veniva riassunta dagli eredi (…), (…), (…) e (…), quest’ ultima quale coniuge superstite ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori (…), (…) e (…).

9. Con atto di intervento volontario del 24.02.2022 si costituiva, inoltre, (…), ex coniuge del defunto (…) che, quale percipiente di assegno divorzile di mantenimento chiedeva, previo riconoscimento del relativo diritto e previa declaratoria della responsabilità civile, la condanna delle convenute al risarcimento del danno, così come già quantificato dal defunto attore.

10.La causa veniva istruita mediante CTU tecnico-modale e CTU medico- legale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l’eccezione sollevata dalla convenuta (…) S.r.l. in ordine all’improcedibilità della domanda proposta, per effetto del mancato espletamento del tentativo di negoziazione assistita, previsto quale condizione di procedibilità, dal D.L. n. 132/2004.

Giova evidenziare che, sebbene in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, la negoziazione assistita è elevata a condizione di procedibilità, tuttavia, occorre valutare anche il contegno assunto dalle parti interessate, accertando se sia sintomatico di una effettiva volontà di comporre la controversia al di fuori del processo civile o se, invece, sia indicativo di un mero intento dilatorio della risposta giudiziaria, come tale, in netto contrasto con la ratio sottesa a tale istituto deflattivo, da identificarsi con l’esigenza di assicurare la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico giudiziario. In quest’ottica, nel caso di specie, anche se il tentativo di conciliazione stragiudiziale non è stato formalmente esperito nei confronti della convenuta (…) S.r.l., deve comunque ritenersi avverata tale condizione di procedibilità sotto un profilo sostanziale, atteso che, dalla documentazione complessivamente dimessa, si evince che non vi erano le condizioni per addivenire ad una negoziazione transattiva della controversia.

Basti, al riguardo, considerare che la (…) S.r.l. diffidava la propria Compagnia assicuratrice (…) S.p.A., a non procedere al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice (vedasi comunicazione del 03.07.2015 allegata agli atti), manifestando in tal modo il proprio diniego ad una soluzione conciliativa. Anche la Compagnia (…) S.p.A., del resto, pur formalmente invitata alla negoziazione assistita, riteneva di non parteciparvi, in ragione della presunta insussistenza di un nesso di derivazione causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni subite (vedasi comunicazione del 29.09.2015 allegata agli atti). Dalle evidenziate circostanze si deve, pertanto, ragionevolmente desumere che, nel caso di specie, il formale esperimento del tentativo di negoziazione assistita anche nei confronti della convenuta (…) S.r.l., avrebbe avuto un effetto puramente dilatorio, atteso che quest’ultima aveva già sostanzialmente manifestato la propria contrarietà ad addivenire ad una soluzione transattiva.

Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione di improcedibilità, sollevata dalla stessa (…) S.p.A. per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 141, 144 e 148 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni).

Al riguardo, espone la convenuta che il mancato recapito in via stragiudiziale, della richiesta risarcitoria, inoltrata da parte attrice alla sola (…) S.p.A., compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo coinvolto nel sinistro, avrebbe quale effetto quello di rendere improcedibile la domanda proposta, atteso che le prescrizioni contenute negli artt. 141, 144 e 148, D.Lgs. 209/2005, impongono di estendere la richiesta risarcitoria anche al proprietario del veicolo.

Sul punto deve evidenziarsi che il sinistro per cui è causa, rientra tra le ipotesi di risarcimento ordinario, sia in ragione della relativa dinamica che l’ha caratterizzato e sia per effetto dell’entità delle lesioni subite da parte attrice che, avendo comportato un’invalidità permanente superiore alla soglia de l 9%, rientrano nella categoria delle lesioni c.d. macropermanenti, come tali escluse dall’ambito applicativo della procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149, D.Lgs. 209/2005.

Sebbene, ad oggi, la procedura ordinaria di indennizzo, sia da considerarsi residuale, in quanto il suo ambito applicativo si determina per esclusione, mediante l’interpretazione dell’art. 149 D.Lgs. 209/2005, ciò che contraddistingue questa procedura di liquidazione è la competenza in capo alla compagnia assicuratrice del danneggiante, del risarcimento dei danni materiali o delle lesioni fisiche subite dalla vittima di un sinistro stradale.

Precisando, per completezza, che l’eccezione sollevata non attiene all’improcedibilità della domanda, quanto semmai più propriamente alla sua improponibilità che, diversamente dalla prima, produce un vizio insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, deve rilevarsi che l’omessa notifica della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, non è ritenuta ostativa rispetto alla relativa liquidazione, né reca pregiudizio all’operatore e, di conseguenza non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale. Giova, al riguardo, richiamare l’orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, che pur pronunciandosi prevalentemente riguardo alle ipotesi di invio di richieste risarcitorie carenti, in parte, degli elementi prescritti dalla legge, tuttavia per i principi di diritto ad esso sottesi, assume rilevanza decisiva anche in ipotesi come quella di specie.

La Suprema Corte ha, infatti, statuito che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 del Codice delle assicurazioni, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni, qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore” (Cass. n. 36142/2021). Il Supremo Collegio ha, infatti, evidenziato la necessità di evitare interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità, tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore che nella fase stragiudiziale impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), così come, della circostanza che il nostro ordinamento è permeato da un assetto teleologico delle forme, in virtù del quale sia in ambito sostanziale che in ambito processuale nessuna nullità o invalidità è “predicabile” quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Tale pronuncia si pone in linea con l’orientamento seguito in passato dalla giurisprudenza secondo cui “il combinato disposto de gli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e pertanto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto da ritenere superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno” (Cass. Ord. n. 19354/2016; Cass. Ord. n. 15445/2021).

Le superiori affermazioni di principio si spiegano anche in virtù della funzione svolta dalla richiesta di risarcimento che è quella di favorire e garantire la piena partecipazione alle trattative stragiudiziali, in modo da incentivare il dialogo tra tutte le parti e giungere più facilmente ad una composizione bonaria della vertenza evitando così un inutile ricorso al giudice.

Orbene, facendo buon governo dei richiamati principi di diritto, nel caso di specie, seppure si elevasse a condizione di proponibilità della domanda, l’invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento anche alla (…) S.r.l., proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro, tuttavia, la sua omissione non potrebbe considerarsi ostativa alla proponibilità della domanda.

Come, infatti, già evidenziato non solo la Compagnia (…) S.p.A., in quanto esclusiva destinataria della richiesta risarcitoria inviata da parte attrice nella fase stragiudiziale, ma anche la (…) S.r.l, erano perfettamente a conoscenza delle pretese avanzate da parte attrice.

Non può, infatti, revocarsi in dubbio che la convenuta (…) S.r.l. fosse a conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata e, soprattutto, di trovarsi nella condizione di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo stragiudiziale, tanto che invitava e diffidava formalmente la Compagnia (…) S.p.A. a non procedere al risarcimento richiesto.

In ragione di tali circostanze deve, quindi, ritenersi assolto l’onere di parte attrice di facilitare una risoluzione stragiudiziale della controversia, anche perché diversamente opinando, emergerebbe in tutta evidenza l’inconciliabilità tra il contegno assunto dalla (…) S.r.l nella fase stragiudiziale e quello invece adottato in via giudiziale. Non può infatti non rilevarsi come quest’ultima abbia prima manifestato la volontà di non addivenire ad una soluzione bonaria stragiudiziale, diffidando in tal senso anche la propria Compagnia assicurativa, per poi eccepire in via giudiziale il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ed il mancato recapito formale della richiesta stragiudiziale di risarcimento.

Tutte le su esposte considerazioni risultano, peraltro, assorbenti dell’eccezione sollevata dalle convenute (…) S.r.l. e (…) S.p.A. circa la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda proposta da parte attrice, dal momento che come ampiamente evidenziato la dinamica del sinistro e la relativa procedura ordinaria di indennizzo, operante nel caso di specie, impediscono di ravvisare motivi che possano escludere un litisconsorzio necessario tra proprietario del veicolo e Compagnia assicuratrice per la RCA.

Sempre, in via preliminare, deve affermarsi un difetto di legittimazione attiva in capo alla parte interveniente (…) che, in qualità di ex coniuge divorziato non può vantare pretese in ordine alla domanda risarcitoria avanzata originariamente dal defunto (…) e successivamente proseguita dai suoi eredi legittimi. Al riguardo, si deve precisare che in caso di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto divorziato perde la qualità di legittimario, riconosciuta dal Codice civile al coniuge superstite anche nei casi di intervenuta separazione personale.

Ne deriva che, salvo non sussista un’espressa volontà testamentaria, nessuna pretesa potrà essere vantata sul patrimonio dell’ex coniuge.

Nel nostro ordinamento, infatti, gli unici diritti di natura successoria che permangono in capo all’ex coniuge superstite divorziato sono quello relativo alla pensione di reversibilità e quello che ha ad oggetto un assegno a carico dell’eredità (artt. 9 e 9 bis, L. n. 868/1970 e succ. mod.).

Non può quindi riconoscersi alcun diritto all’intervenuta (…) che, in qualità di titolare di assegno divorzile, potrà semmai agire a carico dell’eredità, ove ne sussistono le condizioni richieste, ma non in ordine alla singola pretesa risarcitoria avanzata giudizialmente dall’ex coniuge defunto.

Venendo al merito, la domanda risarcitoria è da ritenersi infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento.

Ed invero, parte attrice espone che il danno subito a seguito del sinistro occorso durante

Lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia maggiore rispetto a quello riconosciuto dall’INAIL che, all’esito di visita medico legale collegiale, accertava una menomazione dell’integrità psico-fisica del 24%, per la quale veniva liquidata la somma complessiva di Euro 96.466,34 (vedasi documentazione allegata).

A sostegno di tale assunto, è stata versata in atti, consulenza medico legale di parte che, invece, quantificava il danno in Euro 120.094,00, in ragione di una percentuale di invalidità pari al 28% (vedasi consulenza medico legale a firma del dott. (…)).

Il danno richiesto è, quindi, il c.d. danno differenziale che spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita Inail, dimostri di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale.

Sotto un profilo strutturale, vi è un evidente diversità tra l’indennizzo Inail ed il risarcimento del danno differenziale, atteso che mentre le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo (come nel caso dell’incidente in itinere). Tale diversità strutturale rispecchia, del resto, la diversa funzione cui assolvono. Ed infatti, il sistema indennitario Inail trova il suo fondamento nella finalità solidaristica prevista dall’art. 38 Cost., mirando a garantire esclusivamente un sostegno sociale al lavoratore, con il preciso intento di liberarlo rapidamente dallo stato di bisogno conseguente all’infortunio (Cass., n. 8085/1991, Corte Cost., n. 350/1997), il diritto al risarcimento del c.d. danno differenziale rinviene, invece, il suo fondamento nell’art 32 Cost. (diritto alla salute) e mira ad ottenere un integrale ristoro del danno subito.

“L’indennizzo è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità (…), la rendita Inail cessa con la morte del lavoratore, mentre il diritto al risarcimento si trasferisce agli eredi. Le somme versate dall’istituto assicuratore, a tale titolo, non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico, con il conseguente diritto del lavoratore infortunato di agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro o del terzo responsabile civile per domandare il ristoro del c.d. danno differenziale (Cass. n. 3074/16).

Ferme restando le delineate differenze strutturali e funzionali tra le due misure ristorative, nel caso di specie non si può prescindere dai chiari esiti delle CTU svolte nel corso del giudizio, non essendovi ragione per disattenderne le relative risultanze. Ed invero, le risultanze delle consulenze tecniche espletate sono prive di vizi logici e metodologici, essendo il risultato di una disamina obiettiva del caso concreto e di una scrupolosa analisi della documentazione prodotta in giudizio.

Dalla consulenza tecnica modale è emersa la congruità delle lesioni subite rispetto alla dinamica del sinistro occorso, come riferita da parte attrice.

Il nominato CTU, ing. (…), ha infatti confermato che l’autista del camion compattatore, (…), non prestando la dovuta attenzione tesa all’avvistamento dei suoi colleghi a piedi, non si avvedeva della presenza dell’attore investendolo (pag. 12, consulenza tecnico modale).

Seppure, tuttavia, sia emersa la responsabilità delle parti convenute, tuttavia sulla scorta della consulenza medica espletata dal nominato CTU, dott. (…), non può ritenersi sussistente il danno differenziale lamentato da parte attrice. Gli esiti della consulenza medica hanno, infatti, evidenziato come le effettive lesioni subite dal Basile, siano esitate in postumi permanenti per un’invalidità pari al 13% (vedasi consulenza medico legale), notevolmente inferiore rispetto a quella accertata dall’INAIL (28%).

Si deve, pertanto, affermare che l’indennizzo riconosciuto da quest’ultima sia integralmente satisfattivo del diritto al risarcimento del danno biologico lamentato da parte attrice.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di parte attrice va accolta nella parte in cui si accerta e si dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, mentre va rigettata la richiesta di risarcimento del danno differenziale. Atteso l’esito del giudizio le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa.

Le spese delle cc.tt.uu. vanno poste in via definitiva in solido tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell’ambito del giudizio n. 3504/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:

a) Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di parte convenuta nella causazione del sinistro;

b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno differenziale;

c) Compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite;

d) Pone le spese delle cc.tt.uu. definitivamente in solido tra tutte le parti n causa.

Catanzaro, 29 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.