il contratto di appalto e il contratto d’opera, pur avendo in comune l’assunzione dell’obbligazione verso il committente di eseguire, dietro il pagamento di un corrispettivo, opere senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi le esegue, si distinguono tuttavia tra loro, fondamentalmente, in ragione della struttura e dimensione dell’impresa cui sono commissionate le opere, in quanto, mentre il contratto d’appalto postula un’organizzazione di media o grande impresa in capo all’esecutore, il contratto d’opera fa capo ad un esecutore individuale o ad una piccola impresa che, in base all’art.2083 c.c., si configura come attività artigiana, o di piccoli commercianti o di piccoli imprenditori agricoli e, più in generale, riguarda coloro che esercitano un’attività organizzata prevalentemente con lavoro proprio e della propria famiglia.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte d’Appello|Milano|Sezione 3|Civile|Sentenza|5 luglio 2019| n. 3012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai magistrati

dott. Irene Formaggia – presidente

dott. Michele Montingelli – consigliere

dott. Maria Paola Varani – consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile decisa nella camera di consiglio del 17.6.2019, promossa in grado d’appello con atto di citazione notificato il 7.7.2016

DA

(…), titolare della Ditta (…) ((…) (…)) con l’avv. Vi.Ta. ((…) (…)), elettivamente domiciliato in 27029-VIGEVANO- (PV) – Via (…), presso lo Studio del medesimo

– APPELLANTE –

CONTRO

(…) ((…) (…)), con l’avv. Gi.Sa., elettivamente domiciliato in 27029 VIGEVANO (PV)- Via (…), elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo

– APPELLATA –

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia -ex Tribunale di Vigevano- n.102/2016 pubbl. il 18.4.2016 in materia di contratti d’opera

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. (…) conveniva avanti il Tribunale di Vigevano (ora Pavia) il dott.(…) esponendo che, su commissione di quest’ultimo, aveva realizzato presso l’abitazione di (…) – Via (…), gli impianti di riscaldamento, idrosanitario e del gas, e l’installazione di pannelli solari, sanitari ed arredi, consegnandoli il 15 gennaio 2008, senza contestazioni del predetto committente, e che quindi aveva richiesto al medesimo il pagamento del conto per Euro 22.950,88 oltre 10% per I.V.A.; che però, a fine marzo 2008, il dott. (…) aveva sollevato contestazioni in relazione ad alcune opere, quantificando i relativi rimborsi asseritamente dovutigli, per un ammontare complessivo di Euro 928,00 (versati ad imprese terze per rimediare a svariati inadempimenti del (…)), opponendo altresì di aver diritto al risarcimento danni per ritardata conclusione dei lavori quantificati in Euro 970,00 e riquantificando l’importo complessivamente dovuto al (…) in Euro 19.450,00 oltre IVA; che era seguìto un tentativo di accordo, senza esito.

Il (…), ammessi gli acconti già ricevuti di Euro 8.000,00 + IVA e di Euro 7.000,00 + IVA e fatto ricalcolare da un tecnico il dovuto in Euro 22.250,88 + IVA; eccepita l’inesistenza dei vizi lamentati dal dott.(…);

eccepita, in ogni caso, la decadenza per far valere i vizi, sotto il duplice profilo che i lavori erano stati accettati, nonostante la facile riconoscibilità dei vizi (art.2226 c. 1 c.c.), e che erano decorsi gli otto giorni dalla loro presunta “scoperta” (art.- 2226 c. 2 c.c.); eccepita altresì la prescrizione annuale di cui all’art. 2226 c. 2, seconda parte c.c.; chiedeva al Giudice adìto di condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro 7.975,96 + 725,08 (IVA al 10%), oltre rivalutazione e interessi dal 15/1/2008 al saldo.

(…) si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza delle argomentazioni e della domande attoree di cui chiedeva il rigetto, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni materiali conseguiti alla mancata esecuzione a regola d’arte dell’opera, quantificati in Euro 5.383,00, nonché dei danni non patrimoniali indicati in ulteriori Euro 5.000,00, o comunque da valutarsi in via equitativa.

Interrogate liberamente le parti, escussi i testi ed espletata c.t.u. tecnico-contabile, il Tribunale, con sentenza n.102/2016 pubbl. il 18.4.2016, ha respinto ogni domanda così statuendo: “definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni di cui in motivazione così provvede:

richiamate le osservazioni di cui in motivazione, dichiara la compensazione tra le reciproche posizioni;

compensa integralmente le spese di giudizio”.

Il Tribunale, dichiarata preliminarmente inammissibile per tardività la domanda del convenuto di condanna alla rifusione della somma di Euro 200,00 versata per il rilascio delle certificazioni di conformità, in quanto non proposta nella comparsa di risposta;

osservato che la disciplina applicabile al caso di specie era quella del contratto d’opera – artt. 2226 e 1668 c.c.- ; dato conto in sentenza di tutte le lettere interruttive della prescrizione annuale, ma osservato, al contempo, che l’ultimo atto interruttivo doveva individuarsi nella lettera in data 12/6/2008 (doc. 6 attore) con la quale il dott.(…) aveva ribadito la fondatezza degli addebiti e che la comparsa d risposta era stata depositata il 3/4/2010, quando ormai l’azione ex art. 2226 c.c. era già prescritta, statuiva l’ inammissibilità delle domande risarcitorie del convenuto.

Quanto alla domanda attorea di pagamento della somma di Euro 7.975,96 (Euro 22.250,88 oltre I.V.A. al 10% e così Euro 24.475,96 detratta la somma percepita di Euro 16.500,00), il Tribunale, rilevato che in mancanza di un contratto e del relativo consuntivo finale, il C.T.U. aveva stimato il costo delle opere oggetto di giudizio in Euro 21.113,88 oltre I.V.A. al 10% e così per complessivi Euro 23.225,26; ritenuto che se l’attore avesse eseguito le proprie obbligazioni, ex art. 1176 c.cv., con la diligenza necessaria avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata e a regola d’arte, ex art. 2224 c.c., avrebbe avuto diritto ad un credito residuo pari ad Euro 6.725,26 per sorte capitale;

osservato che, tuttavia, lo stesso C.T.U. aveva dato atto che le opere erano state eseguite a regola d’arte “ad eccezione delle contestazioni mosse dal convenuto” e che le testimonianze confermavano, nel complesso, che l’attore non aveva osservato la diligenza necessaria; richiamato l’art.2225 c.c. a mente del quale il Giudice determina il corrispettivo “in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”;

rilevato che il committente si era visto costretto a rivolgersi ad imprese terze per riparare i danni sofferti e, fino a quel momento, non aveva potuto godere appieno della propria abitazione, così che doveva ritenersi equa una diminuzione pari ad Euro 3.000,00 del valore complessivo delle opere come calcolato dal C.T.U., con la conseguenza che il credito residuo dovuto dal convenuto ammontava ad Euro 3.725,26 per sorte capitale; ritenuto che la condotta tenuta dall’attore, ante e durante il giudizio, era caratterizzata dalla mala fede, in quanto il (…) non aveva mai riconosciuto che le opere erano state eseguite in maniera poco diligente e non a regola d’arte ed aveva insistito per ottenere un pagamento superiore al loro valore, per di più, a fronte di un’ offerta transattiva del dottor (…) di poco inferiore a quanto effettivamente dovuto;

ritenuto quindi di dover condannare il (…) al pagamento, ex art. 96, c.3, c.p.c., della somma di Euro 3.725,26 “equitativamente determinata sulla base del credito residuo dell’attore”; attesa “l’equivalenza tra il credito residuo dell’attore e il credito del convenuto per la condanna di controparte per lite temeraria”, compensava tra loro la posta dell’attore e quella del convenuto e, attesa la reciproca soccombenza,

compensava integralmente anche le spese di lite.

Avverso la detta sentenza (…) ha proposto appello affidato a quattro articolate doglianze corrispondenti alle enucleate pretese modifiche della sentenza:

1) “nella parte in cui il Tribunale dapprima ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto di (…) di ottenere il risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dei lavori, poi glielo ha di fatto riconosciuto attribuendogli una diversa denominazione e riducendo arbitrariamente il corrispettivo dovutogli di Euro 3.000,00.”;

2)” “nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato che (…) ha tenuto una condotta preprocessuale e processuale di mala fede omettendo di riconoscere di aver eseguito l’opera con scarsa diligenza, chiedendo un corrispettivo superiore al dovuto, omettendo di accettare l’offerta transattiva di Euro 3.000,00 fattagli da (…) nell’ottobre del 2012.”;

3)” nella parte in cui il Tribunale ha condannato (…) a pagare ad (…) l’importo equitativamente determinato in Euro 3.725,26 per responsabilità aggravata;

4)” nella parte in cui la sentenza ha dichiarato la compensazione tra le reciproche posizioni, ha compensato integralmente le spese di lite, ha omesso di condannare il convenuto al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

(…) si è costituito resistendo ai motivi d’appello. Ha richiamato le testimonianze e gli accertamenti eseguiti dal C.T.U.;

ha replicato nel dettaglio alle doglianze dell’appellante relative alle somme pretese stanti le problematiche emerse in sede di c.t.u.; ha poi sostenuto che nella specie si era perfezionato un contratto d’appalto e non un contratto d’opera, con la conseguenza che non si sarebbe verificata alcuna decadenza e che il committente ai sensi dell’art. 1667 c.c. poteva sempre far valere i vizi e difetti dell’opera;

ha formulato quindi appello incidentale avente ad oggetto l’accertamento dei vizi e difetti lamentati con conseguente condanna del (…) al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma di Euro 4.512,20 per danni materiali, o altra somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, nonché nelle ulteriori somme di Euro 5.000,00 o altra che dovesse emergere in corso di causa per i danni non patrimoniali da valutare anche in via equitativa, oltre che di Euro 200,00 versata indebitamente per il rilascio delle certificazioni di conformità dell’impianto.

All’udienza del 20 febbraio 2018 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la Corte, assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, ha trattenuto la causa in decisione; il Collegio però l’ha rimessa sul ruolo per la sostituzione del Giudice relatore (in congedo per motivi di salute) e per la precisazione delle conclusioni dinnanzi ad altro collegio, che l’ha assunta in decisione.

Con il primo motivo dell’appello (…) si è diffuso nel lamentare contrarietà ed errori nella sentenza che, sintetizzati secondo un schematica prospettazione -la quale, per vero, sarebbe spettata all’appellante- possono come segue essere riassunti nei loro aspetti essenziali-per quanto specificamente dedotti ed escluse le inammissibili allegazioni generiche- ed essere ordinati secondo un impianto logico di trattazione.

Secondo l’appellante, premessa la decadenza di controparte dal diritto alla garanzia, avendo essa accettato la consegna delle opere senza contestare gli asseriti difetti negli 8 o 60 giorni dalla scoperta, la sentenza sarebbe contraddittoria -secondo (…)- nella parte in cui, dopo che il Giudice aveva correttamente ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il diritto di (…) al risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dei lavori, tale diritto gli era stato comunque poi di fatto riconosciuto, sotto la denominazione di “riduzione”.

Erronea ed arbitraria era poi la riduzione di Euro 3.000,00 operata dal Giudice, a fronte di un giudizio del C.T.U., intervenuto peraltro quasi sei anni dopo la consegna dei lavori, dal quale emergeva che le opere erano state eseguite a regola d’arte, ad eccezione di alcune, in relazione alle quali però era errato -sempre a parere dell’appellante- far gravare sul (…) i costi di sistemazione.

Il Giudice era caduto inoltre nel vizio di ultrapetizione, laddove aveva disposto un “risarcimento danni/riduzione del corrispettivo” pari ad Euro 3.000,00 a fronte del minor importo di Euro 1.383,00, richiesto da (…) per danni materiali in sede di precisazione delle conclusioni, oltretutto a fronte di un corrispettivo ritenuto congruo dal C.T.U. per i lavori eseguiti dal (…) calcolato applicando un compenso orario di Euro 22,00+IVA anziché quello riconosciuto dalla camera di Commercio di Euro 23,51+IVA, dunque in misura già inferiore al dovuto. Sulla base di tali censure, (…) ha chiesto la modifica della sentenza impugnata, insistendo per la condanna di (…) al pagamento del residuo dovuto, nella misura ridotta (rispetto all’originaria domanda) a quella emergente dagli esiti della disposta c.t.u., di Euro 6.725,26, oltre interessi, spese e danni.

Il suddetto motivo dell’appello principale trova una contrapposizione speculare nell’appello incidentale dell'(…), laddove questi contesta di dovere alcuna somma al (…) deducendo che invece spettavano ad esso committente : la somma complessiva di Euro 4.512,20, quale risarcimento per rimediare vizi e difetti dell’opera, non essendosi prescritta la relativa azione, dal momento che tra le parti era intercorso non un contratto d’opera, bensì di appalto, con conseguente applicazione dell’art.1667 c.c., in base al quale l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni; la somma, inoltre, di Euro 5.000,00 per danni non patrimoniali, riconducibili al disagio provocato dalla cattiva esecuzione delle opere, per poterne risolvere le problematiche, e riconducibili al ritardato trasferimento nella nuova abitazione; la somma di Euro 200,00, corrispondente all’importo che l'(…) aveva dovuto versare per il rilascio delle certificazioni di conformità dell’impianto.

La contrapposta posizione delle parti, per quanto sopra emergente dall’appello principale e dall’appello incidentale, necessita di una preliminare qualificazione del rapporto tra le stesse intercorso. Si ritiene che esso sia stato correttamente qualificato dal primo Giudice come contratto d’opera, con conseguenziale applicazione della relativa disciplina.

Come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il contratto di appalto e il contratto d’opera, pur avendo in comune l’assunzione dell’obbligazione verso il committente di eseguire, dietro il pagamento di un corrispettivo, opere senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi le esegue, si distinguono tuttavia tra loro, fondamentalmente, in ragione della struttura e dimensione dell’impresa cui sono commissionate le opere, in quanto, mentre il contratto d’appalto postula un’organizzazione di media o grande impresa in capo all’esecutore, il contratto d’opera fa capo ad un esecutore individuale o ad una piccola impresa che, in base all’art.2083 c.c., si configura come attività artigiana, o di piccoli commercianti o di piccoli imprenditori agricoli e, più in generale, riguarda coloro che esercitano un’attività organizzata prevalentemente con lavoro proprio e della propria famiglia (ex multis Cass.27258/2017).

Nel caso di specie, dunque, il rapporto intercorso tra le parti deve essere qualificato come contratto d’opera poiché le opere di ristrutturazione dell’attuale abitazione del committente, il montaggio di pannelli solari, sanitari ed arredi -acquistati da parte dello stesso committente (…) da altri fornitori- e la realizzazione di impianti di riscaldamento, idrosanitario e del gas, sono state tutte opere realizzate personalmente dall’odierno appellante -attore in primo grado- (…), titolare della Ditta (…), con l’aiuto del padre.

Da tale qualificazione del rapporto come contratto d’opera, discende che, rispetto ad esso, trova applicazione la disciplina di cui agli artt.2222 e ss. c.c.

A fronte della mancanza di un contratto in forma scritta da cui potesse desumersi il corrispettivo convenuto dalle parti, e del conto di Euro 22.950,88 + I.V.A. al 10% presentato dal sig.(…) a lavori ultimati, da cui andavano detratti gli acconti di Euro 8.000,00 + I.V.A. ed Euro 7.000,00 + I.V.A. (al 10%), pacificamente versati da (…) a (…), il C.T.U., chiamato a verificare se i lavori erano stati eseguiti dall’attore a regola d’arte e se gli importi da lui richiesti erano congrui, ha stimato il valore complessivo delle opere eseguite in Euro 23.225,26 (21.113,88 + I.V.A. al 10%).

Sottraendo dunque a tale importo le somme pacificamente versate da (…) a titolo di acconti (per un totale di Euro 16.500,00) il prestatore d’opera (…) risulta creditore della somma di Euro 6.725,26.

Il primo Giudice, a fronte di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto volta all’accertamento di vizi e difetti dell’opera e al risarcimento dei danni conseguenti – riproposta nel giudizio di impugnazione sotto forma di appello incidentale- ha correttamente dichiarato prescritta l’azione per vizi, ritendendo quindi inammissibili le domande risarcitorie del convenuto in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2226 e 1668 c.c.

L’art.2226 c.2 stabilisce infatti che l’azione di responsabilità del prestatore d’opera per vizi e difformità si prescrive entro un anno dalla consegna, avvenuta, nel caso di specie, stando agli accertamenti del C.T.U., il 15.1.2008 (pag.5 relazione di c.t.u.).

Risulta dalla documentazione in atti che l’appellato (…), successivamente alla consegna, ha posto in essere una serie di atti interruttivi della prescrizione ex art.2943 c.c., l’ultimo dei quali è datato al 12.6.2008 (doc.6 fasc.(…)).

Avendo tuttavia (…) depositato la comparsa di risposta il 3.4.2010 -quasi due anni dopo l’ultimo atto interruttivo- l’azione di responsabilità dell’esecutore per vizi e difetti dell’opera, proposta in via riconvenzionale e riproposta con appello incidentale nel presente grado, deve considerarsi prescritta con conseguente conferma della sentenza di primo grado, ma nella sola parte in cui dichiara l’inammissibilità delle domande risarcitorie di (…), in quanto conseguenziali all’azione prescritta.

Pur partendo dalla giusta premessa dell’intervenuta prescrizione dell’azione per vizi e difetti ex artt.2226 e 1668 c.c., il primo Giudice ha poi però errato. Invero, dando atto di attenersi alle risultanze della c.t.u., ha ridotto di Euro 3.000,00 l’importo di Euro 6.725,26, indicato dal C.T.U. come ancora spettante al (…), giustificando tale riduzione con il fatto che il committente aveva dovuto rivolgersi ad imprese terze per riparare vizi e danni relativi, e che fino a tale momento non aveva potuto godere appieno della propria abitazione.

È dunque effettivamente contraddittorio, come sostiene l’appellante, partire dalla premessa che l’azione è prescritta, con conseguente inammissibilità delle domande risarcitorie sulla base di detta azione avanzate, per poi giungere a riconoscere danni, prospettati come conseguenza dei dedotti vizi, che invece avrebbero potuto essere riconosciuti -laddove dimostrati- solo se l’azione non si fosse prescritta.

Si ritiene pertanto che la somma dovuta a saldo dall'(…) al (…) sia pari ad Euro 6.725,26, in linea capitale. (…) va pertanto condannato a versare a (…) l’importo suddetto, aumentato degli interessi legali a far data dal 15.1.2008 (data della consegna dei lavori) al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.

Il primo motivo d’appello deve essere pertanto, in ragione di quanto sopra argomentato, accolto, mentre deve essere dichiarato inammissibile l’appello incidentale con riferimento alla richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dai vizi e difetti dell’opera.

Con il secondo, terzo e quarto motivo d’appello, (…) ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice gli aveva attribuito una condotta preprocessuale e processuale di mala fede, consistita nel chiedere un corrispettivo superiore al dovuto e nel non accettare la congrua offerta transattiva formulatagli da (…); lo aveva condannato al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c. 3 c.p.c., liquidando, a favore del convenuto, la somma di Euro 3.725,26, somma che, essendo pari al saldo dei lavori ancora dovuto al (…), è stata oggetto di integrale compensazione; aveva quindi compensato integralmente anche le spese di lite.

L’appellante ha chiesto che, invece, il convenuto venisse condannato, oltre che a corrispondergli il saldo di Euro 6.725,26, in linea capitale, anche al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (primo comma) a motivo del suo comportamento di malafede processuale e pre-processuale, danno indicato, in via principale, in una somma pari agli interessi al tasso BCE + 8 punti sul capitale dovutogli dal convenuto dalla data del 15.1.2008, o, in subordine, in una somma pari alla rivalutazione ed interessi.

In relazione a tali motivi, che per la loro interconnessione vengono trattati unitariamente, va osservato che il comma terzo dell’art. 96 c.p.c. è stato aggiunto dalla L. n. 69 del 2009 come strumento di deflazione del contenzioso, volto a sanzionare il comportamento illecito della parte che, abusando dello strumento processuale, dia luogo ad una lite temeraria, circostanza che si verifica quando colui che propone l’azione è consapevole dell’infondatezza della propria domanda o eccezione, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.

Infatti, come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la condanna ex art.96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio nei casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, in quanto, appunto, volta ad una finalità diversa, quella di repressione dell’abuso dello strumento processuale.

La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (ex multis Cass. n.27623/2017).

Nel caso di specie, il comportamento tenuto da (…) non poteva e non può considerarsi “temerario” nel senso sopra esposto, per il solo e semplice fatto che l’esito del giudizio gli è, almeno in parte, favorevole.

Inoltre, quanto all’implicito riferimento del primo Giudice alla disposizione dell’art.91, comma 1, seconda parte, c.p.c., il potere di condannare la parte vittoriosa che abbia rifiutato senza giustificato motivo l’offerta transattiva è esercitabile dal giudice quando accoglie la domanda “in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa”, circostanza nella specie non verificatasi.

Correttamente pertanto (…) censura la sentenza laddove è stato condannato al risarcimento del danno ex art.96, c.3 c.p.c., ed è stata disposta la compensazione tra le reciproche posizioni.

Invece, quanto alla domanda del (…) di condanna dell'(…) al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a motivo del suo comportamento di malafede processuale e pre-processuale, danno indicato, in via principale, in una somma pari agli interessi al tasso BCE + 8 punti sul capitale dovutogli dal convenuto dalla data del 15.1.2008, o, in subordine, in una somma pari alla rivalutazione ed interessi, deve esserne rilevata l’inammissibilità e infondatezza. Se è vero infatti che la maggioritaria giurisprudenza non considera nuova -e come tale inammissibile- la domanda ex art.96 c.1, formulata nel corso del giudizio o anche per la prima volta in appello (per i danni successivi alla sentenza di primo grado), è comunque evidente come nella specie non sussistano i requisiti per ravvisare una responsabilità aggravata in capo ad (…).

L’accoglimento di tale domanda presuppone invero, sotto l’aspetto psicologico, la piena consapevolezza del proprio torto, e, dal punto di vista oggettivo, un danno ulteriore rispetto a quello della spendita delle energie processuali e dei costi relativi, pur se dovuti ad un processo che, atteso l’esito finale, si sarebbe potuto evitare; danno che oltretutto richiede specifica dimostrazione sia nell’an che nel quantum, posto che, se vi è mera allegazione della sua sussistenza senza prova della sua concreta effettività ed entità, non ne è neppure consentita la liquidazione equitativa( ex art.1226 c.c.).

Ma anche con riguardo alla posizione di (…), va osservato come il suo torto non si sia rivelato completo, posto che la somma pretesa dal (…) quale credito è stata riconosciuta in misura ridotta all’esito della stima delle opere effettuata dal C.T.U.

Per ciò solo non è riscontrabile nel comportamento dell'(…) un livello di imprudenza tale nell’affrontare la lite sintomatico di temerarietà.

Residua l’esame dell’appello incidentale di (…) con riferimento alla pretesa di rimborso della somma di Euro 200,00 versata per ottenere il rilascio della certificazione di conformità impiantistica il cui onere faceva capo all’esecutore delle opere, tenuto per legge a rilasciarla. (…) censura la sentenza ritenendo che tale domanda doveva ritenersi tempestiva, essendo stata formulata nella memoria ex art.183 c.6 n.1 c.p.c.

La tesi si contra col disposto dell’art.167 c.2 c.p.c., che impone, a pena di decadenza, che il convenuto debba proporre nella comparsa di risposta le proprie domande riconvenzionali.

La sanzione della decadenza prevista dalla norma in caso di inosservanza dell’onere prescritto preclude che una domanda riconvenzionale possa essere ritenuta ammissibile laddove introdotta al di fuori ed oltre la comparsa di risposta.

Trattasi di principio ispirato alla ratio di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, sicché la sua violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell’interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, così che la tardività è rilevabile d’ufficio dal giudice -anche in sede di impugnazione- con conseguente declaratoria di inammissibilità (ex multis Cass.n.4901/2007, n.20859/2009).

In considerazione dell’esito finale della lite, che vede sostanzialmente soccombente l'(…), questi va condannato all’integrale rifusione di quelle del primo e del secondo grado a favore del (…), secondo la liquidazione di cui al seguente dispositivo, effettuata sulla base della normativa vigente di cui al D.M. n. 55 del 2014, sul valore della causa, sui parametri tra i minimi e i medi stante la non particolare complessità delle questioni trattate, esclusa, per l’appello, la fase istruttoria non celebrata.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), contro (…) avverso la sentenza del Tribunale di Pavia -ex Tribunale di Vigevano- n.102/2016 pubbl. il 18.4.2016;

disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti;

in accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale e rigettato come da motivazione l’appello incidentale, condanna (…) a pagare a (…) l’importo di Euro 6.725,26, oltre interessi legali dal 15.1.2008 al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria;

condanna (…) a rifondere a (…) le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 650,00 per la fase di studio, Euro 550,00 per la fase introduttiva, Euro 1.300,00 per la fase istruttoria, Euro 1.200,00 per la fase decisionale, e, quanto al presente grado, in complessivi Euro, di cui Euro 800,00 per la fase di studio, Euro 650,00 per la fase introduttiva, Euro 1.350,00 per la fase decisionale, il tutto oltre rimborso forfettario spese in misura del 15% ex art.2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014 ed oltre IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Milano il 21 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.