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l’opponibilita’ al fallimento del venditore – della cui qualita’ di terzo nel procedimento in esame non puo’ dubitarsi, anche alla stregua del disposto della L. Fall., articolo 45 – di un contratto di vendita presuppone quindi la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova puo’ essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilita’ di equivoci, gli elementi essenziali del negozio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16724/2015 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto n. 6578/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
FATTO E DIRITTO
La Corte: rilevato che il CONDOMINIO (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione del decreto n. 6578/2015, depositato in data 26 maggio 2015, con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;
che l’intimata Curatela non ha svolto difese;
considerato che con l’unico motivo, illustrato anche da memoria, il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erroneita’ della statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto inopponibile al fallimento, ai sensi della L. Fall., articolo 45, l’atto di compravendita del bene rivendicato, in quanto non provato mediante il deposito della relativa nota di trascrizione, lamentando la contraddittorieta’ della motivazione, che avrebbe dato per scontata la proprieta’ del suddetto bene in capo al rivendicante;
ritenuto che il motivo non e’ meritevole di accoglimento;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilita’ di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 27/06/1992); non puo’ invece aversi riguardo al contenuto del titolo di acquisto che, insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria del registri immobiliari (Sez. 1, Sentenza n. 12098 del 28/11/1998);
che l’opponibilita’ al fallimento del venditore – della cui qualita’ di terzo nel procedimento in esame non puo’ dubitarsi, anche alla stregua del disposto della L. Fall., articolo 45 – di un contratto di vendita presuppone quindi la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova puo’ essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilita’ di equivoci, gli elementi essenziali del negozio (Sez. 1, Sentenza n. 28668 del 27/12/2013);
che nella specie il decreto impugnato ha escluso che sia stata prodotta la nota di trascrizione e ne ha quindi rettamente fatto derivare la inopponibilita’ al fallimento dell’acquisto della proprieta’ in capo al rivendicante;
che di nessun fatto storico decisivo e discusso tra le parti risulta omesso l’esame nella motivazione impugnata, non potendo ritenersi tale il fatto della intervenuta trascrizione, che il tribunale ha per l’appunto rettamente escluso per la ragione indicata; che inammissibile deve ritenersi la nuova prospettazione, contenuta nella memoria da ultimo depositata, di una situazione di fatto possessoria, che non risulta svolta in ricorso (cfr.pag.2);
che pertanto il rigetto del ricorso si impone;
che non vi e’ luogo per provvedere al regolamento delle spese, non avendo l’intimato svolto difese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.