la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusivita’ solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volonta’ delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicche’ la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non e’ idonea ad individuare un foro esclusivo.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22317

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17467-2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Savona, depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento.

RITENUTO

(OMISSIS) ha proposto opposizione, innanzi al Tribunale di Savona, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla (OMISSIS) s.p.a., in quanto fideiussore dell’obbligata principale (OMISSIS). Ha eccepito, fra l’altro, in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona per essere competente il Tribunale di Genova, quale foro convenzionalmente stabilito fra le parti.

Costituito il contraddittorio, il Tribunale di Savona, con ordinanza del 1 giugno 2017, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che la clausola di cui all’articolo 17 del contratto di fideiussione non determinava un foro di competenza esclusiva e, per altro verso, che la domanda nei confronti del garante era legata da rapporto di accessorieta’ rispetto a quella nei confronti dell’obbligata principale ed era quindi soggetta alle regole previste dagli articoli 31 e 33 c.p.c.. Poiche’ (OMISSIS) e’ residente nel comune di (OMISSIS), correttamente il provvedimento monitorio era stato richiesto in quella sede.

Avverso tale provvedimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza basato su un unico motivo, illustrato da successive memorie. La (OMISSIS) s.p.a., avente causa dall’originaria creditrice, ha depositato memorie difensive.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte come riportate in epigrafe.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso e’ infondato.

La giurisprudenza di questa Corte e’ univoca nell’affermare che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusivita’ solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volonta’ delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicche’ la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non e’ idonea ad individuare un foro esclusivo (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014, Rv. 633035; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1838 del 25/01/2018, Rv. 647575).

In ricorrente, pur dando atto di questo consolidato orientamento giurisprudenziale, non fornisce alcun elemento da cui possa inequivocabilmente desumersi il carattere esclusivo del foro indicato dalla clausola contenuta nel contratto di garanzia. Ne’ cambia i termini della questione la circostanza – cui, incomprensibilmente, il ricorrente sembra conferire particolare importanza – che fra la Banca e il fideiussore vennero stipulate nel tempo due distinte polizze. Le stesse contengono comunque un’identica clausola, la quale non presenta affatto i caratteri necessari a conferire carattere esclusivo al foro ivi indicato; e la mera “duplicazione” della clausola certamente non rafforza il valore della stessa, rendendola, in presenza di una formulazione testuale assolutamente generica, identificativa di un foro di competenza esclusiva.

Parimenti inconducente e’ il riferimento al carattere “autonomo” della garanzia prestata dal (OMISSIS), che non fa venir meno la connessione processuale fra la posizione dell’obbligata principale e quella del fideiussore. La qualifica di “garanzia autonoma” attiene al regime delle eccezioni opponibili al creditore, ma non scioglie il necessario rapporto di accessorieta’ del contratto di garanzia rispetto all’obbligazione garantita. Pertanto, poiche’ la debitrice garantita (OMISSIS) e’ residente a (OMISSIS) (circostanza non contestata), correttamente il decreto ingiuntivo e’ stato richiesto al Tribunale del luogo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Savona, innanzi al quale proseguira’ il giudizio.

Le spese del giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del merito.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello gia’ dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Savona. Spese rimesse al merito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

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