che ben puo’ esser limitata la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo al procedimento relativo ad uno solo dei gradi di giudizio percorsi,ma in ricorso deve essere descritto l’intero iter procedimentale della causa presupposta.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 15999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24099-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il Decreto 570/15 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2018 dal Consigliere GORJAN SERGIO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ebbero a proporre – assieme ad altre due parti,oggi,non piu’ interessate – istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento avanti la Corte dei Conti in sede d’appello,di cui erano stati parti interessate.

La domanda era dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Perugia sull’osservazione che i ricorrenti avevano illegittimamente frazionato il giudizio presupposto poiche’ avevano richiesto l’equo indennizzo esclusivamente in relazione al grado d’appello e nulla avevano dedotto circa il giudizio di primo grado.

I tre ricorrenti dianzi nominativamente indicati hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Economia non s’e’ costituito ritualmente a resistere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da (OMISSIS) ed altri due s’appalesa fondato e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del disposto ex articoli 156 e 164 c.p.c. ed L. n. 89 del 2001, articolo 2, in quanto la Corte umbra ebbe ad applicare erroneamente il principio del divieto di frazionamento del giudizio presupposto nell’ambito della procedura di equo ristoro prevista dalla L. n. 89 del 2001, in quanto nel loro ricorso originario la domanda di ristoro era,bensi’,limitata al procedimento in grado d’appello avanti la Corte dei Conti, ma era pure operato adeguato cenno all’iter del procedimento di primo grado.

Inoltre alcuna norma processuale applicabile al procedimento ex lege Pinto vietava di superare l’irregolarita’ anche mediante deposito di memoria integrativa, nel corpo della quale era descritto anche il procedimento di primo grado, al fine di consentire al Giudice adito una valutazione unitaria del giudizio presupposto.

Con il secondo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziavano come, erroneamente, la Corte umbra aveva, in relazione al difetto – frazionamento del giudizio presupposto – riscontrato,dichiarata inammissibile la domanda senza apprezzarla nel merito ricorrendo ai meccanismi di sanatoria previsti ex articolo 164 c.p.c., in ipotesi di domanda generica.

Con la terza ragione di doglianza i ricorrenti deducevano omesso esame di fatto decisivo poiche’ la Corte perugina non ebbe a tener conto della memoria integrativa,comunque, depositata per sanare l’eventuale ritenuta genericita’ della domanda presente in ricorso introduttivo.

I tre motivi d’impugnazione in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente attinendo sempre alla medesima questione giuridica.

In effetto la Corte umbra ha risolto la questione sottoposta al suo giudizio applicando,erroneamente, il corretto principio circa la non frazionabilita’ del giudizio presupposto allorquando si incardini causa ex L. n. 89 del 2001.

Difatti e’ insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n 4887/15, Cass. sez. 2 n 7510/15 – che ben puo’ esser limitata la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo al procedimento relativo ad uno solo dei gradi di giudizio percorsi,ma in ricorso deve essere descritto l’intero iter procedimentale della causa presupposta.

Inoltre,lo speciale procedimento, regolato dalla disciplina processuale in tema di volontaria giurisdizione, previsto per la trattazione della domanda di equo indennizzo non pone divieti specifici al completamento delle allegazioni in ricorso mediante apposita memoria integrativa sul punto depositata prima della decisione, che altresi’ sana l’eventuale genericita’ del ricorso, secondo il meccanismo ex articolo 164 c.p.c..

Pertanto il decreto impugnato va cassato poiche’ la Corte umbra non ha verificato se in ricorso o nella memoria integrativa depositata dai ricorrenti,prima dell’udienza di decisione, parte ricorrente ebbe a comunque descrivere l’iter processuale anche del giudizio avanti la Corte dei Conti in primo grado, pur limitandosi a richiedere l’indennizzo per il solo grado d’appello, poiche’ in detta situazione la Corte d’Appello era stata messa in grado di operare la complessiva valutazione di tutto lo svolgersi del procedimento presupposto ai fini delle valutazioni prescritte dalla L. n. 89 del 2001.

Il decreto impugnato,quindi,va cassato e la questione rimessa alla Corte d’Appello di Perugia,che,in altra composizione, conformandosi al principio sopra indicato,procedera’ a nuovo esame ed anche alla disciplina delle spese di lite per questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, altra composizione, che disciplinera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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