anche il risarcimento del danno da sinistro stradale a carico del Fondo di Garanzia impone al danneggiato di provare, in ossequio al principio generale di cui all’art. 2697 c.c., la ricorrenza dei requisiti del richiamato art. 283 lett. a) d. lgs. 209/2005, il nesso causale tra la circolazione del veicolo non identificato ed il danno e la responsabilità dolosa o colposa del veicolo “pirata” (delineata dall’art. 2043 c.c. o, in via presuntiva, dall’art. 2054 c.c.). Nell’ipotesi in cui l’attore non provi la ricorrenza dell’ipotesi normativa suddetta, cui il Legislatore riconnette la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia, la domanda deve essere rigettata. L’onere probatorio del danneggiato può essere assolto nei modi ordinari, mediante prova orale, prova documentale o prova per presunzioni, qualora abbiano le caratteristiche imposte dall’art. 2729 c.c. ed alla valutazione delle prove assunte il giudice deve addivenire nel rispetto dei canoni di cui all’art. 116 c.p.c..
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Tribunale|Lecce|Sezione 1|Civile|Sentenza|16 giugno 2022| n. 1804
Data udienza 14 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Antonio Barbetta, in funzione di Giudice d’appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7049/2020 R.G., avente ad oggetto domanda di revocazione, promossa
da
(…), (C.F.: (…)) rappresentata e difesa dall’avv. Ge.Di.;
appellante
contro
Compagnia (…) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall’avv. Sa.Co.;
appellata
Oggetto: appello sentenza Giudice di Pace di Lecce, n. 2845/2020 del 23.07.2020, n. 5874/2019 R.G., pubblicata il 10.08.2020, non notificata – risarcimento danni da sinistro stradale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (…) impugnava la sentenza n. 2845/2020 del 23.07.2020, n. 5874/2019 R.G., pubblicata il 10.08.2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda risarcitoria proposta dall’odierna appellante nei confronti di (…) S.p.A. in qualità di Impresa designata per la Puglia alla gestione dei sinistri in carico al fondo di garanzia per le vittime della strada, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro accadutole il 10.10.2018, in abitato di Maglie.
A sostegno della domanda, l’attrice deduceva di essere stata travolta da un veicolo commerciale furgonato, che procedeva in retromarcia intento ad uscire da un parcheggio, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali presenti in Via (…).
Con atto di citazione in appello, (…) impugnava la predetta sentenza, lamentando in parte la manifesta contraddittorietà della motivazione ed in parte la carenza di motivazione, oltre al travisamento dei fatti e la loro apodittica ricostruzione, l’errata applicazione dell’art. 1227 c.c. e la mancata osservanza dell’art. 2054, comma 1, c.c..
1.2. Con comparsa di risposta si costituiva la compagnia assicurativa che concludeva per il rigetto del gravame e contestualmente spiegava appello incidentale al fine di veder dichiarato il rigetto integrale della domanda proposta dall’attrice.
2. All’udienza del 3.02.2022, le parti precisavano conclusioni e la controversia trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
3. Nella sentenza criticata, il Giudice di Pace motiva la decisione adducendo che il verificarsi dell’evento avrebbe trovato parziale conferma nelle dichiarazioni rese dai testi in udienza, ma allo stesso tempo l’attrice non avrebbe dimostrato l’impossibilità di identificare il veicolo investitore.
Il giudice di primo grado, in un successivo passaggio riconosce, la possibile verosomiglianza dei fatti che avrebbero procurato le lesioni subite dalla Sig. (…), concludendo tuttavia per una responsabilità concorsuale tra le parti nella causazione del sinistro.
3.1. Con appello incidentale l’odierna convenuta, eccepiva la mancata prova della reale esistenza del veicolo furgonato e dell’effettivo sinistro per come prospettato da parte attrice.
3.2. Ciò premesso, la decisione del Giudice di Pace non è condivisa dall’odierno Giudicante e deve essere riformata.
3.3. In linea generale, occorre premettere che nel nostro sistema risarcitorio dei danni da circolazione stradale, il Legislatore, attraverso il disposto dell’art. 19 L. 24.12.1969 n. 990, confluito nell’art. 283 del d. lgs. 209/2005, ha inteso rafforzare la tutela derivante dalla responsabilità civile senza, tuttavia, esonerare il danneggiato dal provare i fatti costitutivi della domanda e la ricorrenza della fattispecie normativa invocata.
Ne consegue che anche il risarcimento del danno da sinistro stradale a carico del Fondo di Garanzia impone al danneggiato di provare, in ossequio al principio generale di cui all’art. 2697 c.c., la ricorrenza dei requisiti del richiamato art. 283 lett. a) d. lgs. 209/2005, il nesso causale tra la circolazione del veicolo non identificato ed il danno e la responsabilità dolosa o colposa del veicolo “pirata” (delineata dall’art. 2043 c.c. o, in via presuntiva, dall’art. 2054 c.c.).
Nell’ipotesi in cui l’attore non provi la ricorrenza dell’ipotesi normativa suddetta, cui il Legislatore riconnette la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia, la domanda deve essere rigettata. L’onere probatorio del danneggiato può essere assolto nei modi ordinari, mediante prova orale, prova documentale o prova per presunzioni, qualora abbiano le caratteristiche imposte dall’art. 2729 c.c. ed alla valutazione delle prove assunte il giudice deve addivenire nel rispetto dei canoni di cui all’art. 116 c.p.c..
Orbene, secondo il consolidato indirizzo di legittimità (cfr. Cass. 24589/2005, Cass. 12912/2004, Cass. 4373/2003):
a) il criterio generale cui ispirare la valutazione delle prove è quello del libero convincimento, posto che il richiamo a prove legali contenuto nella norma (“salvo che legge disponga altrimenti”) è espressione di ipotesi eccezionali e limitatamente a quelle previste dalla legge;
b) le prove legali prevalgono sulle c.d. prove libere, mentre non sussiste alcuna gerarchia all’interno della seconda categoria, con la conseguenza che il giudice può utilizzare i mezzi istruttori che reputa più attendibili ed efficaci di altri, dando contezza della scelta operata;
c) una volta che la prova è acquisita al processo il giudice è tenuto a valutarla anche traendo dalla stessa argomenti sfavorevoli alla parte che l’ha dedotta;
d) è necessario che il giudice operi una valutazione complessiva e comparativa tra tutte le prove acquisite nel quadro di una indagine unitaria ed organica indirizzata all’accertamento dei fatti di causa. A parere del Tribunale, il Giudice di prime cure non ha ben governato detti principi valutando parzialmente adempiuto l’onere probatorio in ordine alla verificazione di un fatto da circolazione stradale da contestare ad un automobilista non identificato.
Più specificamente nel caso in esame non risulta essere stata provata la fondatezza di quanto dedotto ed affermato dalla danneggiata nel processo, a causa delle contraddizioni riscontrate all’esti dell’istruttoria orale e la denuncia sporta, presso la stazione dei Carabinieri di Maglie.
In citazione, la (…) De Marco affermato di essere stata attinta dalla parte posteriore di un furgoncino che proseguiva la sua marcia senza arrestarsi e che, a causa dell’urto, ha riportato una “frattura metafisiaria distale del radio destro”.
L’unica teste ascoltata ha dichiarato di essersi trovata ad una cinquantina di metri dal luogo in cui si è verificato il sinistro, di aver assistito all’urto e di aver notato un furgone che è ripartito senza fermarsi. Tuttavia, il Tribunale ritiene inattendibili le dichiarazioni rese dalla testimone in quanto l’appellante, in occasione della denuncia sporta in data 12.10.2018, presso la stazione dei Carabinieri di Maglie ha dichiarato di non poter indicare nessun testimone e di essere stata soccorsa solo da un ragazzo, sopraggiunto in un momento successivo, del quale però non poteva riferire le generalità. Le dichiarazioni rese dall’odierna appellante, al momento della denuncia, stridono in maniera determinante sia con le dichiarazioni rese dalla citata testimone che con le stesse dichiarazioni rese dall’appellante in sede di interrogatorio formale (dello stesso tenore della teste), con quanto riferito dinanzi ai Militari dell’Arma.
Invero, le dichiarazioni del 12.10.2018 risultano essere più genuine e prive di qualsivoglia condizionamento, avendo la (…) De Marco sporto denuncia a distanza di soli due giorni dall’accaduto e non è immaginabile che, in quella sede, non abbia ricordato il soccorso prestatole dall’amica.
Inoltre, va chiarito che l’ausiliario medico-legale, seppur concludendo per la compatibilità tra le lesioni denunciate ed i fatti allegati, fa riferimento alle lesioni quale diretta conseguenza di una caduta e giammai potrebbe stabilire la sussistenza della prova dell’evento sinistro. Ne deriva che la domanda risarcitoria sia rimasta sguarnita di prova.
4. La peculiarità delle questioni trattate rappresenta giusta ragione per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, in totale riforma della sentenza gravata, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l’appello principale;
b) accoglie l’appello incidentale;
c) spese di lite del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Lecce il 14 giugno 2022.
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2022.
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La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Il danno da fermo tecnico nei sinistri stradali.
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