il condomino, che impugna la delibera assembleare poiché ritenuta illegittima, deve assolvere all’onere della prova, previsto come principio di ordine generale nell’ordinamento giuridico ex art. 2967 cod. civ., riguardante la circostanza e quindi la violazione lamentata, ma deve anche fornire specifica indicazione e prova dell’ulteriore circostanza rappresentata dal danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge. Ciò si rende necessario in funzione di quell’orientamento giurisprudenziale che vieta di proporre impugnative di delibere assembleari che, oltre a ripercuotersi negativamente sull’andamento dell’intera vita dei condomini impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l’utilità comune, non hanno però il fine di apportare un interesse concreto; l’interesse all’annullamento di una delibera deve essere oggetto di valutazione economica e deve essere anche apprezzabile e non meramente irrisorio.

Corte d’Appello|Messina|Sezione 2|Civile|Sentenza|17 aprile 2023| n. 323

Data udienza 9 marzo 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II civile

Composta dai magistrati:

dott. Antonino ZAPPALA’ Presidente

dott. Enrico TRIMARCHI Consigliere

dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 288 dell’anno 2019 posta in decisione all’udienza collegiale del 10/11/2022, vertente

TRA

(…) nata a Messina il (…) (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’Avv. (…) in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina (…)

APPELLANTE

E

CONDOMINIO “(…)”, sito in Messina Via (…), località Giampilieri (c.f. (…)) in persona dell’amministratore p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. (…) in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via (…)

APPELLATO

Avverso la sentenza n. 1997/2018 del 23/10/2018 del Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 5182/2014.

OGGETTO: impugnazione delibere condominiali

Conclusioni rese all’udienza del 10/11/2022 in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22/08/2014 (…) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina il Condominio “(…)”, chiedendo l’annullamento delle delibere assembleari del 07/06/2014, del 21/07/2014 e del 05/08/2014, per violazione degli artt. 1130 n.7 e 1136 ultimo comma cod.civ., in ragione della mancata verbalizzazione delle riunioni di prima convocazione, nonché per violazione dei criteri di riparto delle spese.

La (…) censurava le delibere nella parte in cui avevano approvato i bilanci consuntivi per le spese straordinarie in precedenza sostenute, oggetto di tre distinti contratti di appalto; evidenziava che l’amministratore aveva provveduto a suddividere le spese afferenti frontalini dei balconi, lesene, parapetti e sottobalconi in base alla tabella millesimale di proprietà generale e non già ponendole a carico di ogni singolo proprietario dei balconi; contestava i criteri adottati anche con riferimento a spese di demolizione di pavimentazione, di ripristino di alcune parti ammalorate di alcuni appartamenti, di messa in opera di pavimentazione; segnalava la mancata esecuzione di alcune opere sulla terrazza di sua proprietà. In conclusione chiedeva pertanto l’annullamento delle deliberazioni con ordine all’amministratore condominiale di effettuare nuove ripartizioni delle spese.

Nell’instaurato giudizio R.G. 5182/2014 si costituiva il Condominio “(…)” invocando l’integrale rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedendo al Tribunale, qualora avesse accettato il criterio di ripartizione invocato da controparte, di disporre la rideterminazione delle spese di rifacimento dei sottobalconi, lesene, frontalini e parapetti con il criterio dell’attribuzione ai singoli proprietari esclusivi e, per l’effetto, di condannare la (…) al pagamento delle maggiori somme dovute in base al nuovo computo metrico estimativo, ovvero di dichiarare quest’ultima debitrice nei confronti del condominio del corrispondente importo.

La causa era istruita documentalmente e quindi con sentenza del 23/10/2018 il Tribunale rigettava la domanda condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse necessaria la compilazione del verbale assembleare di prima convocazione, essendo sufficienti ai fini della verifica del suo esito le dichiarazioni dell’amministratore contenute nel verbale di seconda convocazione; con riferimento al consuntivo delle spese il Tribunale ha rigettato la domanda per la genericità delle contestazioni riferite ad interventi su parti del condominio che l’attrice non aveva ben identificato, e per il fatto che le opere su frontalini, lesene, parapetti e sottoballatoi fossero state esattamente ripartite secondo i millesimi in quanto effettuate su componenti decorative della facciata, di competenza condominiale.

Avverso la suddetta sentenza (…) ha proposto impugnazione ribadendo le domande di annullamento delle delibere; nell’instaurato giudizio in secondo grado si è costituito il Condominio “(…)” chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assegnata in decisione all’udienza del 10/11/2022 con successivo deposito di scritti conclusionali.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di impugnazione l’appellante contesta la decisione del Tribunale che non ha annullato le deliberazioni impugnate per violazione degli artt. 1130 n. 7 e 1136 cod. civ. nonostante la mancata verbalizzazione delle riunioni di prima convocazione. L’appellante rileva che nei verbali delle sedute non vi è traccia di riferimento alle riunioni di prima convocazione, come pure non risulta alcuna dichiarazione dell’amministratore circa l’esito delle stesse.

Osserva la Corte che in materia condominiale lo svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione è condizionato dall’inutile e negativo esperimento della prima, sia esso derivato dalla completa assenza dei condomini, sia dall’insufficiente (per numero o quote millesimali) partecipazione degli interessati. La sede propria in cui andrà verificata la sussistenza di tale condizione è quella dell’assemblea in seconda convocazione; tanto nel caso di completa diserzione della prima convocazione, quanto nel caso di insufficiente partecipazione, dovranno considerarsi sufficienti le informazioni verbali rese dall’amministratore che ha disposto la convocazione.

In argomento è infatti intervenuta la Suprema Corte affermando che “la necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima; la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni; pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell’assemblea, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida”. (cfr. Cass. ord. 24/10/2014, n. 22685, sent. 24/4/1996 n. 3862 e sent. 13/11/2009 n. 24132).

Nelle fattispecie per cui è causa i verbali contenevano le dichiarazioni dei Presidenti di turno di verifica della regolarità delle convocazioni e di valida costituzione dell’assemblea in seconda convocazione; tali dichiarazioni presupponevano che l’amministratore avesse oralmente riferito che all’orario della prima convocazione (indetta presso il suo studio professionale) nessuno era comparso o non si era raggiunto il numero legale, e che nessuno dei condomini avesse contestato tali informazioni.

Ritiene pertanto la Corte di concordare con quanto osservato dal Giudice di prime cure e di rigettare quindi il motivo di appello.

2) Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante insiste nella sua richiesta di annullamento delle delibere assembleari di approvazione dei consuntivi per spese straordinarie, per la violazione dei criteri legali di ripartizione relativi ai balconi ed a varie altre opere (pavimento ballatoio, lavorazioni non eseguite, ripristino appartamenti e fornitura e posa in opera pavimentazione), e di emissione di un conseguente ordine all’amministratore di effettuazione di nuovi riparti secondo i criteri di legge.

La (…) evidenzia che il balcone costituisce un elemento accidentale del fabbricato, privo di funzione portante, che rappresenta una pertinenza e un naturale prolungamento dell’appartamento di proprietà esclusiva e che non può, pertanto, essere destinato all’uso comune, essendo finalizzato al solo godimento da parte del proprietario; secondo l’appellante, di conseguenza, sono a totale carico del proprietario le spese per la manutenzione dei balconi, pavimentazione compresa, così come quelle per i frontalini (che nella fattispecie non rappresentano elementi di pregio architettonico, non avendo alcuna caratteristica artistica né possedendo elementi decorativi). L’appellante svolge analoghe considerazioni anche in ordine alla soletta del balcone ed al sottobalcone come pure agli altri lavori eseguiti in uno alla esecuzione delle opere di manutenzione di balconi, frontalini e lesene, i cui costi andrebbero posti e suddivisi singolarmente ad ogni proprietario e non già a tutti i condomini secondo la tabella dei millesimi generali.

Ritiene la Corte che vada anzitutto fatto richiamo, per quanto attiene ai lavori inerenti ai balconi, al consolidato principio secondo cui “gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio, come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti), svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno” (cfr. Cass. sez. II Civile, ordinanza 27/06-29/10/2018 n. 27413 e sent. 568/2000, sent. 14576/2004, sent. 6624/2012 e sent. 30071/2017). In ragione di tale principio la ripartizione delle spese per come deliberata dal condominio è certamente corretta quanto meno con riferimento ai lavori afferenti frontalini, lesene e parapetti.

L’appellante, tuttavia, contesta i criteri di ripartizione anche in ordine alle altre opere eseguite dal condominio in occasione dei suddetti lavori.

In proposito deve osservarsi che il condomino, che impugna la delibera assembleare poiché ritenuta illegittima, deve assolvere all’onere della prova, previsto come principio di ordine generale nell’ordinamento giuridico ex art. 2967 cod. civ., riguardante la circostanza e quindi la violazione lamentata, ma deve anche fornire specifica indicazione e prova dell’ulteriore circostanza rappresentata dal danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge. Ciò si rende necessario in funzione di quell’orientamento giurisprudenziale che vieta di proporre impugnative di delibere assembleari che, oltre a ripercuotersi negativamente sull’andamento dell’intera vita dei condomini impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l’utilità comune, non hanno però il fine di apportare un interesse concreto; l’interesse all’annullamento di una delibera deve essere oggetto di valutazione economica e deve essere anche apprezzabile e non meramente irrisorio.

Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che “Il condomino, il quale intenda proporre l’impugnativa di una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale” (cfr. Cass. 09/03/2017 n. 6128).

Nella fattispecie per cui è causa è emerso che tali condizioni non sono state assolte. La (…), infatti, non ha in alcun modo indicato quale sarebbe stato il pregiudizio economico a lei derivato dalla ripartizione che assume essere errata; peraltro, sul punto, il Condominio appellato sostiene che aderendo al criterio di riparto invocato dall’appellante la quota di quest’ultima risulterebbe addirittura superiore a quella imputatale con la tabella millesimale di proprietà generale e ciò perché, in base ad un approssimativo computo metrico operato dall’amministrazione condominiale, l’estensione lineare dei balconi di proprietà dell’appellante, elementi esterni compresi, coprirebbe di oltre un terzo la superficie complessiva dei corpi aggettanti facenti parte dell’intero stabile condominiale. L’affermazione di un tale dato, da cui potrebbe conseguire una carenza di interesse ad agire dell’appellante, non è stata confutata o controdedotta da quest’ultima che – si ripete – ha sempre e solo lamentato il presunto errore nei riparti ma non ha mai formulato alcun conteggio, neppure sommario o sintetico, in ordine alle differenze di spesa che ne sarebbero scaturiti.

Analoga considerazione può farsi, sotto l’aspetto strettamente tecnico, in merito all’esatta individuazione dei singoli lavori che sarebbero da addebitare a proprietà esclusiva; mancando da parte dell’appellante un preciso computo metrico o una indicazione dettagliata di ogni singola opera con riferimento espresso all’unità immobiliare di riferimento, una c.t.u. avrebbe natura esplorativa e sarebbe per ciò stesso inammissibile.

Anche il secondo motivo di impugnazione è pertanto infondato e va rigettato. 3) L’impugnata sentenza va pertanto confermata.

Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.

Va infine considerato il disposto dell’art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012,n.228 che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.

Sussistono pertanto i presupposti per l’applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) avverso la sentenza n. 1997/2018 del 23/10/2018 resa dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 5182/2014, così provvede:

1) rigetta l’appello e per l’effetto conferma in ogni sua parte l’impugnata sentenza;

2) condanna l’appellante (…) al rimborso in favore dell’appellato Condominio “(…)” delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;

3) dichiara sussistenti i presupposti dell’art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell’Erario dell’importo pari al contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo del procedimento;

Messina, camera di consiglio del 9 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2023.

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Avv. Umberto Davide

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