in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile dal solo cliente) dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16361

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24003/14, proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in (OMISSIS), presso gli avv.ti (OMISSIS) dai quali e’ rappres. e difesa con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato non costituito –

avverso la sentenza n. 60/2014 emessa dalla Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto- depositata il 3.2.2014;

udita la relazione del consigliere, Dott. CAIAZZO Rosario, nella camera di consiglio del 12 aprile 2018.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Taranto accolse la domanda di (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., dichiarando la nullita’ del contratto finanziario denominato “121 soluzione futuro” del 1.10.2001, intercorso all’epoca con la (OMISSIS)- poi incorporata per fusione nella (OMISSIS) s.p.a.- perche’ non era stato validamente stipulato il contratto-quadro per mancata firma della banca, e condannando quest’ultima alla restituzione delle somme versate in esecuzione del detto contratto, oltre interessi legali.

La (OMISSIS) s.p.a. propose appello; si costitui’ l’appellato.

La Corte d’appello ha respinto l’appello, rilevando che non era fondato il motivo riguardante la validita’ del contratto-quadro per la mancata sottoscrizione del legale rappres. della banca, essendo irrilevante la sottoscrizione del documento relativo alla ricezione di copia del medesimo contratto, non essendosi perfezionato il consenso contrattuale nelle forma scritta prescritta dalla legge. La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non si e’ costituito il (OMISSIS) cui il ricorso e’ stato regolarmente notificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso e’ stata denunziata falsa applicazione dell’articolo 23 Tuf, lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto invalido il contratto-quadro perche’ non sottoscritto dal legale rappres. della banca, pur essendo stato redatto in forma scritta e consegnato al cliente, ed avendo avuto piena esecuzione da parte del cliente.

Con il secondo motivo e’ stata dedotta falsa applicazione dello stesso articolo 23 e dell’articolo 30 Reg. Consob n. 11522/98, avendo la Corte d’appello errato nel non ritenere che il contratto finanziario stipulato costituisse un valido contratto-quadro, contemplando diritti ed obblighi delle parti.

Il primo motivo e’ fondato sulla base della recente sentenza delle SU della Corte di Cassazione (n. 898/18) secondo cui: in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile dal solo cliente) dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Pertanto, nel caso concreto, la mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte della banca non costituisce causa di nullita’, atteso che esso risulta firmato dal cliente al quale ne e’ stata consegnata una copia.

Il secondo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto- in diversa composizione, anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.