Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10968

nei rapporti sottratti al regime della tutela reale (come e’ da ritenere quello in esame, non risultando posta nei gradi di merito la questione dell’applicabilita’ della L. n. 300 del 1970, articolo 18), il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 2, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, articolo 2, non produce effetti sulla continuita’ del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l’atto; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneita’ del licenziamento ad incidere sulla continuita’ del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensi’ solo al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni.

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10968

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24060/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2210/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/10/2015 R.G.N. 302/2013.

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 14 ottobre 2015, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS), aveva condannato la (OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiamati in giudizio in qualita’ di soci della s.n.c., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 4.270,95 ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche’ alla riassunzione della lavoratrice nel posto di lavoro, previa declaratoria di nullita’ del licenziamento orale intimatole in data 12 ottobre 2007, con la condanna degli appellanti al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti dal momento del licenziamento sino a quello dell’effettiva riassunzione;

che avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, mentre (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di ricorso, si denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 2291 e 2304 c.c., nonche’ dell’articolo 112 c.p.c., in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimazione passiva dei resistenti, soci di una s.n.c.; che il motivo e’ infondato poiche’ la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimita’, (ex plurimis, Cass., n. 279 del 2017) secondo cui solo qualora il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della societa’ non nella sua qualita’, ma in proprio, e’ carente di legittimazione, (non potendo far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale);

che, infatti, il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una societa’ di persone, in base al quale il creditore sociale non puo’ pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non puo’ procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della societa’, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria, come accaduto nel caso di specie (Si veda anche, sul punto, Sez. Un., n. 3022 del 2015);

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 2697, 2730 e 2733 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., censurando l’omesso esame delle dichiarazioni dei testi escussi e l’aprioristica adesione alla decisione di primo grado;

che, in realta’, la Corte territoriale da’ perfettamente contezza, nel proprio iter motivazionale degli elementi probatori posti a base della decisione mentre parte ricorrente fa valere come violazione di legge quello che, nella sostanza, e’ un vizio di motivazione, ne’ il giudice di legittimita’ ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547 del 2017);

che, quindi, questo motivo va respinto;

che, con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 Cost., nonche’ dell’articolo 345 c.p.c., sul presupposto della erronea considerazione, quale parametro di riferimento per l’adeguamento della retribuzione, ai sensi dell’articolo 36 Cost., del CCNL di diverso settore merceologico (CCNL legno e arredamento anziche’ vetro);

che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la deduzione non costituisce una eccezione in senso stretto (in quanto relativa ad un fatto modificativo, estintivo od impeditivo della pretesa) ma una mera difesa, non ampliando il thema decidendum e, pertanto, non e’ soggetta al divieto di proposizione in appello di cui all’articolo 345 c.p.c., come erroneamente rilevato dalla Corte territoriale;

che tale motivo e’, quindi, fondato e, pertanto, deve essere accolto;

che con il quarto motivo si deducono violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., con riguardo al riconoscimento del diritto alle retribuzioni spettanti pur avendo la Corte ritenuto configurabile un diritto al risarcimento del danno in relazione alla ritenuta inefficacia del licenziamento intimato oralmente mentre con il quinto si deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ articoli 1223, 1227 e 2697 c.c., nonche’ L. n. 604 del 1966, articolo 2;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e vanno accolti;

che il licenziamento intimato oralmente e’ radicalmente inefficace, per inosservanza dell’onere della forma scritta, imposto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 2, novellato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, articolo 2, e, come tale, e’ inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuita’ del rapporto stesso, ne’ la qualita’ di imprenditore del datore di lavoro, ne’ il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacche’ la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto);

che, tuttavia, la Corte territoriale, ha condannato gli attuali ricorrenti al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle retribuzioni maturate a decorrere dal giorno del licenziamento, sul rilievo che dalla (pacifica) natura orale dello stesso discenderebbe, sul piano delle conseguenze economiche, il diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni dalla data di intimazione a quella di effettiva riammissione in servizio e cio’ a prescindere dall’esistenza di una formale offerta della prestazione lavorativa;

che tale statuizione e’ peraltro in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimita’, per la quale, nei rapporti sottratti al regime della tutela reale (come e’ da ritenere quello in esame, non risultando posta nei gradi di merito la questione dell’applicabilita’ della L. n. 300 del 1970, articolo 18), il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 2, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, articolo 2, non produce effetti sulla continuita’ del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l’atto; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneita’ del licenziamento ad incidere sulla continuita’ del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensi’ solo al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni (in questi termini, fra le piu’ recenti, Cass. 13669 del 2016; nonche’, Sezioni Unite, 27 luglio 1999 n. 508; Cass. n. 7008/2000; n. 7382/2000; n. 9187/2000; n. 6879/2001; n. 2392/2003; n. 12079/2003; n. 11670/2006; n. 19344/2007; n. 18844/2010;

che, in particolare, la Corte ha ribadito che il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 2 e succ. mod. non produce effetti sulla continuita’ del rapporto, che deve pertanto considerarsi mai interrotto. Per i rapporti non rientranti nell’area della tutela reale, la conseguenza di tale continuita’ consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione retributiva, che siano messe a disposizione le operae e, cioe’, l’offerta della prestazione lavorativa (tale consolidato orientamento appare anche confermato dalle recenti Sezioni Unite n. 2990 del 2018);

che la sentenza deve conseguentemente essere cassata in relazione a tali tre motivi e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, la quale si atterra’ al principio di diritto sopra richiamato in tema di offerta della prestazione lavorativa.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri cassa la sentenza (Ndr: testo originale non comprensibile) in relazione ai motivi (Ndr: testo originale non comprensibile) e rinvia anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.