Il mancato rispetto del segnale di stop è circostanza sufficiente ad escludere ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista. È noto, infatti, che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo può risultare indirettamente dall’accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso, e tale situazione si verifica quando il sinistro avviene nell’area in cui il conducente medesimo era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l’esistenza di un segnale di “STOP”.
Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.
Tribunale|Napoli|Sezione 10|Civile|Sentenza|4 luglio 2022| n. 6623
Data udienza 4 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale, promossa con atto di citazione notificato in data 19.06.2018
da
(…), nato a W.G. il (…), codice fiscale (…), elettivamente domiciliato in Napoli, via (…), presso lo studio dell’Avv. An.De., che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione
ATTORE
contro
(…) s.p.a., in qualità di impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del (…), partita IVA (…), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, sig. (…) e dott. (…), elettivamente domiciliata in Napoli, via (…) n. 62, presso lo studio dell’Avv. Ed.Er., che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alla liti per atto del notaio (…) del (…), rep. n. (…), racc. n. (…)
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni alla persona da sinistro stradale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. (…) ha agito nei confronti della (…) s.p.a., nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del (…), per sentirla condannare al pagamento di Euro 57.166,10, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni alla persona da lui patiti a causa dell’incidente stradale verificatosi in data 01.08.2015, verso le ore 07:30 circa, in N., via (…).
A fondamento della domanda, il sig. (…) ha esposto che: – nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, stava percorrendo la via (…), in direzione Pianura, alla guida del ciclomotore Piaggio Skipper targato (…), di proprietà di J.M., allorquando, all’altezza di via F., strada posta a sinistra rispetto al suo senso di marcia, era stato scaraventato al suolo da una (…) di colore verde; – il conducente dell’autovettura, proveniente da via F., non aveva rispettato il segnale di “STOP” ivi presente e si era immesso sulla via (…); – a seguito di tale immissione, l’autovettura aveva urtato, con la propria “parte laterale anteriore destra”, la parte laterale sinistra dello scooter Piaggio; – a seguito della caduta, era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, ove gli era stata diagnosticata la “frattura esposta arto sx”, oltre a contusioni varie lungo il corpo; – dalla suddetta lesione erano derivati postumi pari al 10%; – il lungo periodo di degenza aveva generato in lui uno stato di sofferenza e frustrazione, “nonché sensibili ripercussioni nel campo della vita di relazione e lavorativa”; – dopo l’investimento, il conducente della (…) si era allontanato senza prestare soccorso, non lasciando tracce e rimanendo ignoto; – sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Napoli; – nel corso delle indagini, gli agenti avevano raccolto la dichiarazione di uno dei testimoni presenti, sig. (…); – la responsabilità del sinistro doveva essere imputata al conducente della (…), che non aveva rispettato la segnaletica stradale presente sul posto; – nonostante le rituali richieste ex art. 283, comma 1, lett. a), del codice delle assicurazioni private, non era stato risarcito.
(…) s.p.a. si è costituita, contestando: a) la ricostruzione del sinistro descritta in citazione; b) la valutazione del danno biologico permanente effettuata dal consulente di parte attrice; c) i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale esposti in citazione. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda.
2. La domanda è proponibile.
La richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni è stata recapitata in data 12.07.2016, a mezzo p.e.c., sia alla (…) s.p.a., sia alla (…) s.p.a. (cfr. doc. 1 attore). La missiva risulta conforme a quanto previsto dall’art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005 anche in punto di allegazione del certificato di avvenuta guarigione. Di conseguenza l’onere previsto dall’art. 287 del D.Lgs. n. 209 del 2005 è stato adempiuto e risulta rispettato pure il termine dilatorio di 60 giorni.
3. Passando alla ricostruzione di quanto accaduto, il rapporto della polizia municipale e i relativi allegati, prodotti integralmente in giudizio, in data 19.11.2019, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e la testimonianza di (…) dimostrano che in data 01.08.2015, l’attore fu vittima di un incidente stradale causato da un’autovettura non identificata.
In primo luogo, occorre considerare che alle ore 7.32 del 01.08.2015, l’incidente stradale e la presenza di un ferito furono segnalati sia al “118” che al “112” (vedi nota prot. (…) della Centrale operativa 118 e la nota prot. (…)-1-2015 della Legione Carabinieri Campania – Comando provinciale di Napoli). Le persone che effettuarono le chiamate, tali (…) e (…), non furono in grado di riferire alcunché in ordine alla dinamica del sinistro, in quanto sopraggiunsero in un secondo momento (vedi comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., prot. (…)). Tuttavia, le suddette telefonate costituiscono una prima conferma di uno dei tasselli della dinamica descritta in citazione.
In secondo luogo, nell’immediatezza del fatto, il sig. (…) riferì agli agenti della polizia municipale del comune di Napoli che l’incidente era stato causato da un’autovettura di colore verde che, immettendosi da via F., senza rispettare lo “STOP”, colpì il motociclo da lui condotto, lasciandolo ferito a terra (vedi verbale di dichiarazioni spontanee, nonché la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., prot. (…) e l’annotazione di servizio del 02.08.2015). Ora, è vero che si tratta di dichiarazioni provenienti dall’attore, ma il fatto che furono rese “a caldo”, quando l'(…) era in pronto soccorso, costituisce un elemento in grado di rafforzarne la credibilità, essendo poco probabile che l’attore, alle prese con una frattura esposta alla gamba sinistra, abbia avuto la freddezza di imputare l’evento ad un veicolo rimasto sconosciuto, al fine di precostituire una versione dei fatti in grado di supportare la sua (futura) pretesa risarcitoria nei confronti del (…).
In terzo luogo, gli agenti della polizia municipale, che condussero le indagini, non hanno mai sollevato dubbi in ordine alla versione dell'(…), ritenendola quindi credibile.
Infine, quanto esposto in citazione è stato confermato dal teste (…), il quale, all’udienza del 21.10.2021, ha dichiarato quanto segue: “(…) è un mio amico. Ho visto l’incidente stradale in cui è stato coinvolto. L’incidente è avvenuto in via (…). Erano le 7.30 di mattina del 1 agosto del 2015. Una macchina si immise su via (…) da una traversa. Non si fermò e colpì il motorino di (…) facendolo cadere a terra. Io stavo dietro ad (…) con un altro motorino. (…) era solo, mentre io trasportavo un amico, che si chiama Y.(…). La macchina era di colore grigio. Era una Punto. Alla guida c’era una persona con i capelli lunghi, ma non riuscii a vedere se era un uomo o una donna. L’auto se ne andò via subito, senza fermarsi. Noi stavamo andando in direzione Pianura al lavoro. Anche l’auto si diresse verso Pianura. Io mi fermai per aiutare (…) che aveva la gamba rotta. Un italiano presente chiamò l’ambulanza. Io aspettai l’ambulanza e poi me ne andai, dopo aver aiutato gli infermieri a mettere (…) nell’ambulanza. Fino a quando rimasi sul posto non venne la polizia. Dopo circa un mese sono andato alla Polizia a raccontare quanto avevo visto. Preciso che l’auto era verde, mi sono confuso con l’inglese green e ho tradotto grigio, ma ribadisco che era di colore verde. L’auto si immise all’improvviso su via (…) provenendo dalla sinistra di (…). L’auto colpì il motorino di (…) con la sua parte anteriore. Sulla strada da cui proveniva l’auto c’era il segnale di stop. (…) a controllare e lo vidi”.
Ad avviso del Tribunale, il teste (…) è attendibile, perché la sua deposizione risulta precisa, priva di contraddizioni intrinseche e coerente con quanto emerge dall’annotazione di servizio del 02.08.2015 e dagli altri allegati del rapporto. Va poi considerato che in data 21.09.2015, il teste si recò spontaneamente presso la polizia municipale per raccontare quanto aveva visto (cfr. verbale di sommarie informazioni).
Meno attendibile appare, invece, il teste (…), il quale, pur avendo confermato la versione dell'(…), ha riferito particolari che contrastano con quanto emerso dalle indagini. In particolare, il teste ha dichiarato di aver chiamato l’Autorità, ma tale telefonata non risulta dagli allegati al rapporto, e di aver atteso insieme al sig. (…) l’arrivo della polizia, ma anche tale particolare è smentito dall’annotazione di servizio e da quanto riferito dall'(…), il quale ha dichiarato che sino a quando rimase sul posto non arrivò la polizia municipale.
In conclusione, in base agli elementi istruttori in precedenza analizzati, è possibile affermare che il sinistro fu causato dalla (…), che, nell’immettersi sulla via Provinciale M. S. da via F., non rispettò il segnale di “(…)” ivi presente (vedi rapporto), invase la corsia di marcia percorsa dall’A. e andò ad urtare il motociclo da questi condotto sul lato sinistro, facendolo rovinare al suolo.
Dopo l’impatto, l’automobile si allontanò senza consentire ai presenti di rilevarne il numero di targa. Neanche le indagini condotte dalla Polizia Municipale hanno consentito di individuare il responsabile del sinistro.
3.1. La responsabilità di quanto accaduto deve essere imputata in via esclusiva al conducente della (…), il quale si immise improvvisamente sulla via percorsa dall'(…), non curandosi del segnale di “S.” presente su via F. e impendendo al conducente del motociclo una qualsivoglia manovra di emergenza.
Il mancato rispetto del segnale di stop è circostanza sufficiente “ad escludere ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista” (cfr. Cass. n. 3804 dell’11/11/1975, nonché Cass. n. 1724 del 18/02/1998 e Cass. n. 4055 del 19/02/2009).
È noto, infatti, che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo può risultare indirettamente dall’accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso, e tale situazione si verifica quando il sinistro avviene nell’area in cui il conducente medesimo era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l’esistenza di un segnale di “STOP” (cfr. Cass. n. 4055 del 19/02/2009 in motivazione).
Dall’attribuzione della colpa esclusiva in capo al conducente dell’autovettura rimasta sconosciuta e dal disposto dell’art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005, consegue l’obbligo della Generali di risarcire tutti i danni patiti dall'(…).
4. L’attore ha diritto al ristoro dei pregiudizi di carattere non patrimoniale da lui subiti in base al combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.. Il fatto generatore del danno integra, infatti, il reato di lesioni personali colpose (cfr. art. 590 cod. pen.).
Tra le conseguenze negative di carattere non patrimoniale che, in via astratta, possono derivare dalla lesione della salute vanno annoverati i pregiudizi all’integrità psicofisica del danneggiato e la sofferenza, fisica e morale, da essi causata (danno biologico permanente e temporaneo, danno morale).
Come è noto, il danno biologico è un danno avente natura dinamico relazionale, che comprende sia il dolore fisico derivante dalle lesioni, sia le conseguenze negative causate dai postumi nell’ambito della vita di relazione del danneggiato (cfr. Cass. 27/03/2018, n. 7513).
Il danno morale è invece un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto e consiste nella sofferenza interiore, nella vergogna, nella disistima di sé, nella fiacchezza causata dal dolore fisico; esso, sviluppandosi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e non essendo compreso nel danno biologico, è risarcibile in via autonoma (cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164), fermo restando il principio secondo cui le suddette tipologie di pregiudizio hanno una funzione descrittiva di risvolti negativi dell’illecito, che si manifestano nell’ambito della categoria unitaria del danno non patrimoniale.
Il ristoro della sofferenza morale è previsto, in caso di lesioni di lieve entità, dall’art. 139, comma 3, del D.Lgs. n. 209 del 2005 (cfr. Corte Cost. 16/10/2014, n. 235), ma la sua esistenza deve essere allegata e provata dal danneggiato, non sussistendo in materia alcun automatismo risarcitorio (cfr. Cass. 08/04/2020, n. 7753).
4.1. Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, dott. (…)L., ha accertato che, a causa del sinistro, l'(…) riportò una “Frattura esposta arto inferiore sx”. I postumi derivati dalle suddette lesioni sono descritti a p. 3 della consulenza e consistono sostanzialmente in vari esiti cicatriziali, in limitazioni funzionali dell’articolazione tibio-tarsica (riduzione di 1/3 nella flessione e di ¼ nell’estensione) e in una lieve limitazione nell’accosciamento. I detti postumi hanno determinato una diminuzione della sua integrità psicofisica pari all’8%.
Lo stato di malattia si è protratto per 45 giorni di invalidità assoluta, 35 giorni di invalidità parziale al 50% e 35 giorni di invalidità parziale al 25%.
Il giudicante condivide le valutazioni del CTU, in quanto basate su di un accurato studio della documentazione medica in atti e su di un’approfondita visita dell’infortunato.
Inoltre, le conclusioni della dott. D.L. sono in linea con i baréme enunciati dalla “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”, adottata con decreto del Ministero della Salute del 03.07.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11.09.2003, e non sono state contestate dalle parti e dai loro consulenti, che non hanno sollevato alcuna censura specifica e motivata alle conclusioni del CTU.
Infine, va considerato che le lesioni riportate dall’A. sono documentate da appositi esami medici (vedi referto radiografico in atti), mentre le cicatrici sono oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, per cui risultano superate le “strettoie probatorie” previste dall’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla L. n. 124 del 4 agosto 2017.
4.2. A questo punto è possibile passare all’individuazione delle somme di denaro necessarie al ristoro del danno non patrimoniale.
Ai fini della liquidazione del danno, occorre considerare che i postumi residuati in capo all’attore sono stati causati dalla circolazione di un veicolo a motore e sono di lieve entità, in quanto non superano il 9%. Di conseguenza, sussistono i presupposti per l’applicazione dei parametri di liquidazione stabiliti dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private.
In base agli importi enunciati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 08.06.2022, all’età del danneggiato al momento del sinistro (32 anni), alla percentuale di invalidità residuata (8%) e alla durata dell’invalidità temporanea, devono essere liquidati, a titolo di risarcimento del danno biologico Euro 16.641,53 in valuta attuale (di cui Euro 13.022,74 per il danno permanente ed Euro 3.618,79 per il danno temporaneo).
Il suddetto importo deve essere aumentato del 10%, ossia di Euro 1.664,15, al fine di risarcire il danno morale allegato in citazione, che può ritenersi provato mediante presunzioni, tenuto conto: a) della lunga durata della degenza; b) della tipologia di cure affrontate (operazione chirurgica); c) dei segni visibili della lesione rimasti sulla gamba (esiti cicatriziali).
4.3. L’unica spesa medica attestata dalla documentazione in atti ammonta a Euro 30,66 in valuta del 08.07.2016, pari a Euro 33,63 in valuta attuale (rivalutazione effettuata tramite gli indici ISTAT – F.O.I.).
5. In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare al sig. (…), a titolo di risarcimento di tutti i danni da lui subiti, Euro 18.339,31, in valuta attuale, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dalla data della presente sentenza.
5.1. L’attore non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi. Sul punto si richiama Cass. n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, il creditore deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento dell’importo originariamente dovuto fosse stato tempestivo (cfr., altresì, Cass. n. 15823 del 28/07/2005, Cass. n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n. 3355 del 12/02/2010, Cass. 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del 17/02/1995). Si veda anche Cass. n. 3173 del 18/02/2016, che ha puntualizzato come il pregiudizio in esame non sia in re ipsa, ma debba essere allegato e provato da chi lo invoca: “vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio; vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore; vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito” (in senso conforme, la recente Cass. n. 18564 del 13/07/2018).
In particolare, l’attore non ha nemmeno dedotto che il tasso di redditività media del denaro è stato superiore al tasso di rivalutazione monetaria nel periodo compreso tra il verificarsi del danno e la sua liquidazione, venendo meno, quindi, ai suoi oneri di allegazione (su tali oneri, cfr. Cass. n. 1111 del 20/01/2020).
5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto) e del quantum riconosciuto in sentenza.
Gli importi indicati nella nota spese in atti sono stati ridotti, in quanto la semplicità delle questioni giuridiche trattate e le modalità con cui si è svolta la fase istruttoria non giustificano l’aumento dei parametri medi.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico della convenuta. Tali spese risultano anticipate dal difensore dell’attore (vedi verbale operazioni peritali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la (…) s.p.a., in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del (…), al pagamento, in favore di (…), di Euro 18.339,31, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna la (…) s.p.a., in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del (…), al rimborso delle spese di lite dell’attore, liquidate in Euro 1.086,00 per esborsi (somma comprensiva del compenso del CTU) ed Euro 4.835,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’Avv. An.De.;
c) pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli il 4 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Il danno da fermo tecnico nei sinistri stradali.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza Vita)
Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link