Il mutuo di scopo e’ preordinato alla realizzazione di una finalita’ necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata. La destinazione delle somme mutuate esclusivamente per raggiungere una determinata finalita’ entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale e cosi’ ampliando lo stesso rispetto alla sua normale consistenza, tanto sotto un profilo strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attivita’ programmata, quanto sotto un profilo funzionale, poiche’ nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest’ultima prestazione, in termini corrispettivi dell’ottenimento della somma erogata.

 

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 15929

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Edoardo – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24854/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., cessionaria dei crediti di (OMISSIS) s.p.a., e per essa (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1791/2012 della Corte d’Appello di Venezia depositata il 09/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal consigliere Dott. Alberto Pazzi.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. il Tribunale di Verona, con sentenza depositata in data 16 aprile 2007, provvedeva sul ricorso per insinuazione tardiva allo stato passivo di (OMISSIS) s.p.a. in A.S. presentato da (OMISSIS) s.p.a. quale procuratrice speciale di (OMISSIS) s.r.l., societa’ mandataria per la riscossione dei crediti di (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), disponendo l’ammissione in chirografo del credito; cio’ in quanto il contratto agrario garantito da ipoteca su immobili della mutuataria doveva considerarsi nullo perche’ risultava che la volonta’ delle parti fosse diretta non gia’ alla conclusione di un mutuo agrario ma di una diversa operazione munita di garanzia reale, verosimilmente un’operazione di finanziamento volta ad appianare la grave esposizione debitoria di (OMISSIS), vizio da cui derivava l’invalidita’ dell’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del finanziamento concesso.

2. La Corte d’Appello di Venezia, nel respingere il gravame proposto da (OMISSIS) s.p.a., precisava che la qualificazione del finanziamento come mutuo di scopo non era impedita dalla mancanza di un tasso agevolato, constatava che la documentazione dimessa dalla banca non consentiva di verificare l’avvenuta ristrutturazione di fabbricati e l’installazione di nuovi impianti e macchinari nei fondi indicati in contratto per l’importo erogato e comunque osservava che la medesima documentazione, ove valorizzata, dimostrava l’esistenza di opere gia’ completate al momento della stipula del contratto del mutuo, rimanendo cosi’ confermata la nullita’ del mutuo di scopo contratto per finalita’ diverse, quali la volonta’ di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l’istituto mutuante.

3. Ricorre per cassazione contro questa pronuncia (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., al fine di far valere cinque motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a. in A.S..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

Considerato che:

4.1 il primo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 112, 343 e 346 c.p.c.: la Corte territoriale, pur avendo riscontrato l’erroneita’ della affermazione del primo giudice secondo cui era onere del creditore piuttosto che della procedura fornire la dimostrazione dell’accordo simulatorio allegato da quest’ultima, non avrebbe tratto le dovute conseguenze da un simile accertamento e avrebbe ritenuto, in violazione dell’articolo 346 c.p.c., che il contratto di mutuo rappresentasse un contratto in frode alla legge e come tale fosse nullo, dato che una simile domanda non era stata riproposta in appello e doveva intendersi come rinunciata.

4.2 Il motivo e’ inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata.

La corte territoriale infatti, nell’illustrare le due concorrenti ragioni poste a base della propria statuizione, ha confermato il rilievo della nullita’ del contratto di mutuo compiuto dal giudice di primo grado da un lato ritenendo che la banca non avesse dimostrato l’avvenuto conseguimento dello scopo dedotto in causa, dall’altro constatando l’utilizzazione della provvista per una finalita’ diversa da quella indicata in contratto, dato che questo individuava lo scopo del mutuo nell’intento di finanziare interventi in corso mentre le opere nei fondi di (OMISSIS) e (OMISSIS) erano gia’ state completate alla data della stipula del contratto.

La nullita’ ravvisata, a prescindere dall’improprio richiamo operato a pag. 10 all’istituto del contratto in frode alla legge, conseguirebbe quindi, a giudizio della corte territoriale, da un difetto della specifica causa concreta perseguita dalle parti piuttosto che dalla volonta’ di eludere una norma imperativa.

Ne consegue l’inammissibilita’ della doglianza, che presuppone che la corte abbia accolto un motivo d’appello non riproposto piuttosto che condividere le valutazioni gia’ compiute dal giudice di primo grado.

5.1 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1418 c.c., e della L. n. 1760 del 1928, in materia di mutui agrari: la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di mutuo in questione fosse un mutuo di scopo, piuttosto che un normale mutuo, senza considerare che questo istituto richiedeva un ulteriore elemento indefettibile costituito dall’applicazione di un tasso di interesse agevolato.

5.2 La doglianza e’ infondata.

Il mutuo di scopo e’ preordinato alla realizzazione di una finalita’ necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata (Cass. 19/10/2017 n. 24699; Cass. 12123/1990).

La destinazione delle somme mutuate esclusivamente per raggiungere una determinata finalita’ entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale e cosi’ ampliando lo stesso rispetto alla sua normale consistenza, tanto sotto un profilo strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attivita’ programmata, quanto sotto un profilo funzionale, poiche’ nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest’ultima prestazione, in termini corrispettivi dell’ottenimento della somma erogata (Cass. 5805/1994; Cass. 7116/1998).

E’ dunque l’ampliamento della causa – nel cui ambito la destinazione delle somme mutuate e’ parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma – e non lo specifico tasso praticato a caratterizzare il contratto di mutuo concluso fra le parti.

In altri termini in tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo e’ sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore, mentre non e’ indispensabile che questo interesse sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche con la previsione di un tasso di interesse agevolato.

6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata e’ censurata per violazione di legge con riferimento all’articolo 2697 c.c., e per omessa motivazione circa il motivo per il quale nella fattispecie in esame ci si troverebbe dinanzi a un contratto in frode alla legge: secondo parte ricorrente la corte territoriale, a fronte dell’eccezione di nullita’ del mutuo sollevata da (OMISSIS), avrebbe erroneamente ritenuto che fosse onere della banca dimostrare che le somme oggetto del finanziamento fossero state impiegate per l’esecuzione dei lavori dedotti in contratto. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’errata applicazione dell’articolo 1418 c.c.: la constatazione della mancata esecuzione delle opere, il cui onere probatorio era stato ingiustamente attribuito alla banca, avrebbe al piu’ giustificato una eventuale risoluzione del contratto consensuale, ma non poteva configurare un vizio genetico del contratto.

Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, l’errata e contraddittoria motivazione del contratto di mutuo e delle risultanze processuali: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente inteso che gli interventi finanziati dovessero essere eseguiti nel breve volgere del tempo fra la stipula del contratto, risalente al 4 maggio 1990, e la fine del successivo mese di giugno malgrado il testo contrattuale non prevedesse alcun termine iniziale ne’ precisasse che le opere erano in corso; peraltro la decisione impugnata risultava contraddittoria laddove aveva ritenuto che anche il finanziamento di opere oggetto del contratto gia’ eseguite costituisse una forma di ripianamento di debiti pregressi, in quanto in questo modo aveva finito per ritenere che la destinazione delle somme mutuate alla realizzazione dello scopo dedotto in causa costituisse una distrazione.

6.2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente inerendo tutti all’onere probatorio incombente sul mutuante insinuatosi al passivo e agli argomenti illustrati per ritenere che lo stesso non fosse stato adeguatamente assolto, sono fondati, nei termini che si vanno a illustrare.

La corte territoriale ha constatato (a pag. 12), ritenendo che il relativo onere probatorio incombesse sulla banca che chiedeva di insinuarsi al passivo, che la documentazione dimessa non dimostrasse la realizzazione dell’opera programmata ed ha poi riscontrato (a pag. 13) che comunque non era stata fornita la prova da parte della banca che il finanziamento non fosse nullo perche’ destinato a coprire debiti pregressi per opere gia’ eseguite.

Entrambi gli assunti non vanno esenti da critica.

In vero il soggetto che ha erogato un mutuo di scopo, ove intenda insinuarsi al passivo del mutuatario nell’ambito della relativa procedura concorsuale di insolvenza, e’ tenuto a dare dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio diritto, che sono costituiti dall’avvenuta stipula del contratto di mutuo e dall’adempimento della specifica obbligazione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a realizzare l’obiettivo in vista del quale l’erogazione del denaro ha avuto luogo.

Al contrario la realizzazione dell’opera finanziata da parte del mutuatario non costituisce il presupposto del diritto del mutuante di insinuarsi al passivo del primo e avrebbe potuto al piu’ giustificare, ove mancante, una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto nei confronti del mutuatario in bonis.

Rientra invece negli oneri probatori a carico della procedura, nel caso in cui la stessa intenda contestare l’invalidita’ del mutuo per essere stato stipulato sin dall’origine con l’accordo, tra l’istituto di credito e il mutuatario, dell’utilizzazione della provvista per una diversa finalita’, dare la prova del fatto impeditivo posto a base dell’eccezione sollevata, in applicazione del disposto dell’articolo 2697 c.c., comma 2.

Infine la decisione impugnata risulta contraddittoria laddove ritiene, in termini insanabilmente contrastanti, che il finanziamento di opere gia’ eseguite per la realizzazione dell’intervento dedotto in contratto costituisca una forma di ripianamento di debiti pregressi con distrazione delle somme mutuate dallo scopo comune piuttosto che l’adempimento dell’obbligazione di destinazione a cui il mutuatario era tenuto (tenuto conto peraltro che la nullita’ di un mutuo di scopo per mancanza di causa sussiste solo se la destinazione dedotta in contratto non sia rispettata, mentre e’ irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento; Cass. 22/12/2015 n. 25793).

7. La sentenza impugnata andra’ dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il promo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.