in caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ esserle notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17 conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese.

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|12 febbraio 2020| n. 3443

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA AndreA – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11755/2015 proposto da:

(OMISSIS), in qualita’ di liquidatore e legale rappresentante di (OMISSIS) Srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Srl e (OMISSIS) srl in liquidazione, in persona del curatore (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 601/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA depositata il 24/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2019 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza in data 20 ottobre 2014, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione dopo aver constatato che la compagine – cancellata dal registro delle imprese da meno di un anno e risultata destinataria di rituale notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione, inviati dalla cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese – versava in stato di insolvenza.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione al fine di contestare la ritualita’ della notifica effettuata alla casella p.e.c. pur dopo la cancellazione della compagine dal registro delle imprese: i) ricordava che il procedimento prefallimentare si svolgeva, per fictio iuris, nei confronti della societa’ estinta, tramite una sorta di estensione della disciplina riguardante la societa’ non cancellata a quella con estinzione infrannuale; ii) riteneva, di conseguenza, che gli incombenti per la convocazione del fallendo in sede prefallimentare continuassero a trovare regolamentazione nella L. Fall., articolo 15, comma 3, di modo che, ove l’indirizzo p.e.c. riferibile all’impresa fosse ancora reperibile ed utilizzabile, la notifica cosi’ avvenuta risultava sufficiente a dare avviso del procedimento al debitore, che era onerato di fornire la prova della propria ignoranza incolpevole del messaggio cosi’ pervenuto alla casella di posta elettronica certificata dell’impresa; iii) osservava, per converso, che la gia’ avvenuta estinzione della societa’ debitrice ex articolo 2945 c.c. non consentiva alla cancelleria e all’ufficiale giudiziario di instaurare un iter di notifica alternativo a quello previsto dalla L. Fall., articolo 15, comma 3; iv) rilevava che nel caso di specie l’indirizzo telematico appartenente a (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione si era dimostrato attivo e riferibile alla societa’ durante la fase di notifica, che si era quindi perfezionata al momento della consegna del messaggio presso la casella del destinatario; v) reputava infine che la disattivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata non conseguisse automaticamente dalla cancellazione della societa’, in mancanza di una specifica attivita’, di natura tecnica o con incidenza pubblicitaria, riguardante la casella, che dunque rimaneva ricompresa nei dati di riferimento di pertinenza della compagine cancellata fino all’avvenuta decorrenza del periodo annuale di fallibilita’ previsto dalla L. Fall., articolo 10.

La Corte di merito, in forza di tali argomenti, rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione con sentenza del 24 marzo 2015.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione prospettando due motivi di doglianza. Gli intimati (OMISSIS) s.r.l. e fallimento (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione non hanno svolto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione della L. Fall., articolo 15 e articolo 24 Cost.: la Corte di merito avrebbe equiparato impropriamente le sorti della sede sociale della societa’ cancellata con quelle della casella di posta elettronica, che non era piu’ riferibile, in termini oggettivi e non virtuali, alla compagine oramai estinta, dato che con la cancellazione dal registro delle imprese il rapporto contrattuale di mandato sotteso alla sua apertura era certamente venuto meno.

4.2 I secondo motivo di ricorso lamenta la violazione della L. Fall., articolo 15, articolo 24 Cost., articolo 12 preleggi, articolo 2391 c.c. e articolo 1722 c.c., n. 4 e del Decreto Ministeriale 19 marzo 2013: la corte territoriale avrebbe ritenuto che non possa definirsi impossibile la notifica a mezzo di posta elettronica certificata rivolta alla societa’ estinta e cancellata se l’originaria casella sia rimasta operativa e risulti nelle informazioni contenute nelle visure camerali, malgrado la L. Fall., articolo 15 imponga una notifica da effettuarsi personalmente presso la sede ogniqualvolta la notifica via posta elettronica certificata non risulti possibile “per qualsiasi ragione”, dizione da intendersi come riferita anche ai casi di reperibilita’ solo virtuale e non effettiva.

Ne’ sarebbe stato possibile ritenere che con la cancellazione dal registro delle imprese non si fosse estinto il rapporto di mandato sotteso all’utilizzo della casella e alla prestazione del relativo servizio, posto che l’articolo 1722 c.c., n. 4 riguarda i soli casi in cui l’esercizio dell’impresa sia continuato; l’aggiornamento dei dati ritraibili dalla visura camerale competeva poi ed era imputabile non alla societa’ oramai estinta, bensi’ ai soci, su cui si erano trasferite le obbligazioni sociali, e al conservatore del registro delle imprese, tenuto ad aggiornare anche d’ufficio i dati dell’impresa cancellata ex articolo 2391 c.c..

5. I motivi – da trattarsi congiuntamente in ragione del loro comune riferirsi a un indirizzo di posta elettronica certificata divenuto solo virtualmente riferibile alla societa’, a seguito del venir meno del contratto di mandato sotteso all’apertura della relativa casella – sono ambedue infondati.

5.1 la L. Fall., articolo 15, comma 3, nell’introdurre una disciplina speciale del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, si propone – come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 146/2016, che ha respinto la questione di legittimita’ costituzionale della norma in questione con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. – di “coniugare le finalita’ del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialita’ e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo”.

La semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova percio’ la sua ragion d’essere nella specialita’ e nella complessita’ degli interessi che esso e’ volto a tutelare, che ne segnano la diversita’ rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore da declinare nella prospettiva della conoscibilita’, da parte del medesimo, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – rimane cosi’ adeguatamente garantito dal duplice meccanismo di ricerca previsto dalla norma in parola, che deve essere attuato dapprima rispetto all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui l’imprenditore e’ obbligato a dotarsi ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16 e in seguito presso la sede legale dell’impresa, da indicarsi obbligatoriamente nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 2196 c.c.. la L. Fall., articolo 15, comma 3, presuppone dunque che l’imprenditore definisca i termini della sua reperibilita’, in senso fisico e tramite il sistema di posta elettronica certificata in applicazione della normativa appena richiamata, e li renda conoscibili ai terzi assicurando, nel suo stesso interesse, un sistema organico di pubblicita’ legale.

Il procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra indicati – ha cosi’ inteso codificare e rafforzare il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della normativa non ancora riformata dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’ allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

5.2 La possibilita’ che una societa’ sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese – nella fattispecie prevista dalla L. Fall., articolo 10, che contempla un’eccezione alla regola della perdita della capacita’ di stare in giudizio della societa’ estinta implica, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive, fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa, secondo una fictio iuris che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (Cass., Sez. U., 6070/2013). Se dunque, in ambito concorsuale, la societa’ cancellata non perde la propria capacita’ processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito (ed in assenza di specifiche previsioni al riguardo all’interno della L. Fall., articolo 15, comma 3, che non contempla speciali forme di notifica rispetto alla societa’ oramai cancellata dal registro delle imprese), continui ad operare nei confronti della medesima compagine la disciplina speciale prevista in linea generale per la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. 17946/2016).

Con riguardo al regime anteriormente vigente, questa Corte, del resto, aveva gia’ affermato che il ricorso poteva essere utilmente notificato, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1 presso la sede sociale della societa’ cancellata, posto che la “sopravvivenza” per un anno di detta sede rispetto all’estinzione, espressamente prevista dall’articolo 2495 c.c. – sebbene al limitato fine della notificazione delle domande proposte contro i soci ed i liquidatori – deve ritenersi dato oggettivo e non meramente virtuale (Cass. 24968/2013).

A maggior ragione, nel regime attuale, deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio e’ pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilita’ del medesimo, potendosi di conseguenza arguire che dal momento della ricezione del messaggio questi sia stato posto in condizione di conoscere l’esistenza del procedimento prefallimentare e di approntare le proprie difese.

5.3 Non puo’ infine condividersi l’assunto del ricorrente teso a sostenere che il venir meno del rapporto di mandato sotteso all’apertura della casella renderebbe il collegamento fra la stessa e l’imprenditore cancellatosi dal registro delle imprese meramente virtuale e non effettivo.

L’applicabilita’ della L. Fall., articolo 15, comma 3, anche alle imprese cancellate dal registro delle imprese fa si’ che nell’ambito della fictio iuris regolata dalla L. Fall., articolo 10 le informazioni gia’ rese note tramite il registro delle imprese, costituenti il presupposto per l’operativita’ della norma, mantengano la loro funzione pubblicitaria delle modalita’ di reperimento dell’imprenditore.

Ne discende che anche rispetto al periodo annuale in cui opera tale fictio iuris il Tribunale rimane esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di asserita irreperibilita’ diverga dalle risultanze persistenti nel registro delle imprese e risulti imputabile all’imprenditore medesimo, il quale non si sia preoccupato disattendendo i principi di diligenza e conformita’ agli obblighi di correttezza di un operatore economico che devono ispirare la sua condotta anche nel periodo in cui vige la fictio iuris prevista dalla L. Fall., articolo 10 – di rivolgere un’espressa richiesta di chiusura del contratto al gestore della casella di posta elettronica certificata, malgrado la disattivazione dell’indirizzo non costituisca effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese.

In conclusione deve percio’ essere ribadito il principio gia’ enunciato da questa Corte secondo cui, in caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ esserle notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17 conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese (Cass. 602/2017, Cass. 23728/2017, Cass. 17946/2016).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.