delle obbligazioni assunte da un’associazione non riconosciuta, debbono rispondere, a norma dell’art. 38 cod. civ., i soggetti che la rappresentano e che hanno agito in nome e per conto della stessa, salvo che soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell’associazione svolgano, in virtù di mandato o di altro rapporto interno di provvista con taluno degli amministratori o rappresentanti, attività riferibili all’associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti e, attraverso costoro, l’associazione.

Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 15 febbraio 2019, n. 3553

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42189/2014 promossa da:

(…) ( C.F.(…)) e sigg.ri: (…), (…) e (…), tutti rappresentati e difesi dall’avv. En.ZO. e elett.te domiciliati in via (…), Roma c/o Avv. Pa.Jo.;

ATTORI/OPPONENTI

contro

FEDERAZIONE (…) (C.F.(…)) rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi.Al. e Al.Ca., ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in ROMA alla via (…);

CONVENUTA/OPPOSTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con decreto emesso dal Tribunale di Roma n. 8438/2014, del 7.04.2014 e notificato in data 6.05.2014, la Federazione (…) ( di seguito (…)) ingiungeva alla (…) ( di seguito (…)), e ai sigg.ri (…) e (…) e (…), in solido tra loro, il pagamento della somma di Euro 26.392,14, oltre interessi legali e spese del monitorio;

Con successivo atto di citazione gli attuali opponenti, la (…) e i sigg.ri (…), (…) e (…), proponevano dinanzi all’Intestato Tribunale, i seguenti motivi di opposizione al decreto ingiuntivo:

– revocare il decreto ingiuntivo n. 8438/2014, per l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto l’azione proposta dalla (…) era stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.; in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo nei confronti dei sigg.ri (…) e (…) per carenza dei presupposti nei confronti di cui all’art. 38 c.c., in via estremamente gradata: revocare il decreto ingiuntivo in merito al quantum debeatur in quanto l ‘ammenda di Euro 17.680,14, non era stata emessa rispettando il principio del contraddittorio e pertanto non era dovuta.

Nel merito dell’opposizione gli attori deducevano che la società (…) era stata affiliata alla (…) dal 2004 al 2013 con partecipazione al campionato femminile per l’anno 2012/2013, al cui termine era stata prevista anche la partecipazione ad una competizione internazionale;

che invero nel corso del campionato, la (…) aveva invero comminato alla squadra opponente una serie di sanzioni derivanti dall’omesso versamento di oneri e contributi dovuti, pari all’importo Euro 8.712,00;

che successivamente la Federazione (…) infliggeva alla opponente la (…) un’ ammenda pecuniaria per l’importo di Euro 17.680,14, per la mancata partecipazione alla competizione internazionale, per effetto di regolamenti federali ed internazionali;

che alla stagione successiva, la (…) non si affiliava né aderiva alla federazione, rimanendo completamento estranea all’ordinamento sportivo;

che la (…) al fine di recuperare le somme di cui sopra, procedeva anche nei confronti del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo ritenendoli coobbligati in solido con la (…), sul presupposto della responsabilità solidale ex art. 38 c.c., ovvero per le obbligazioni assunte in nome e per conto delle associazioni non riconosciute.

Sul punto, gli opponenti deducevano che contrariamente a quanto dedotto dalla creditrice, la associazione (…) fosse un soggetto autonomo di diritto, con la ovvia conseguenza che i soggetti che avessero agito in suo nome e in suo conto rispondevano non in proprio.

Per cui la responsabilità attribuita dalla (…) ai membri del Direttivo e al Presidente doveva essere regolata dalle disposizioni di cui all’art. 1944 c.c., con le conseguenze di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui il creditore può agire nei confronti anche del Presidente dell’Associazione e dei membri del Direttivo, se questi hanno agito in nome e per conto dell’associazione, a condizione che si verifichino le seguenti condizioni:1) il soggetto abbia agito personalmente in nome e per conto dell’associazione nel contrarre le obbligazioni; 2) il creditore ponga in essere e coltivi con diligenza le azioni giudiziali entro mesi 6 dalla scadenza dell’obbligazione;

La scadenza degli obblighi economici che la (…) doveva alla Federazione potevano considerarsi scaduti nel modo che segue: quello relativo alle sanzioni che la (…) aveva inflitto alla Associazione, per inadempimento degli obblighi nel corso del campionato, al 27.02.2013; quelle invero relative all’ammenda che la Federazione (…) aveva inflitto alla (…) per la mancata partecipazione di (…) alla competizione internazionale, in quanto scadute al 6.03.2013, erano divenute esigibili il 13.03.2013;

Tali obbligazioni avrebbero potute essere ancora sanate dalla (…) entro il termine ultimo previsto per l’iscrizione al campionato successivo, ovvero entro il 28 giugno 2013.

Da tale termine sarebbe decorso il termine di sei mesi perché la creditrice opposta avrebbe dovuto coltivare le proprie azioni contro la associazione (…) e i membri del Direttivo e il Presidente anche ai sensi e gli effetti di cui all’art. 1957 c.c.

Sulla base degli atti, viceversa l’opposta aveva esercitato l’azione creditoria depositando il ricorso monitorio solo in data 21.03.2014, pertanto oltre il termine semestrale, con conseguente decadenza dell’opposta nell’esercizio dell’azione verso il Presidente e i membri del Direttivo;

In ogni caso, gli opponenti chiedevano che in ogni caso l’assunzione di responsabilità andava limitata in solido con la Associazione (…), solo per l’attività compiuta dal Presidente sig. (…), sottoscrivendo il modulo di affiliazione per il campionato 2012/2013 e gli atti relativi all’attività dell’associazione.

Nessun obbligo invece per conto della (…) risultava in concreto assunto dagli altri membri del Direttivo, non avendo mai rappresentato verso i terzi l’associazione e né avevano mantenuto carica elettiva, essendosi dimessi nel corso dell’anno 2012

In merito, invero al quantum debeatur, la (…) contestava anche le modalità di rivalsa esercitate dall’opposta relativamente alla sanzione internazionale della (…), in quanto il procedimento adottato era lesivo del diritto di difesa della società opponente, né risultava agli atti l’effettivo pagamento dell’ammenda dalla (…) in luogo della (…).

Concludeva pertanto per l’accoglimento dell’ opposizione e la revoca del Decreto emesso.

Con comparsa di costituzione ritualmente depositata la (…) si costituiva in giudizio e impugnato estensivamente l’atto degli opponenti eccepiva in fatto e in diritto i seguenti motivi:

che sussisteva il diritto di credito azionato dalla (…) atteso che la (…) aveva omesso di pagare versamenti e contributi e sanzioni, relativi al campionato 2012.2013 per complessivi Euro 8.712,00, come ampiamente documentato anche fascicolo del procedimento monitorio.

Che nel corso del medesimo anno, la Federazione (…) aveva inflitto alla società teramana, per la mancata partecipazione ad una gara della competizione (…) 2012, 2013 il pagamento di una ammenda per l ‘importo di Euro 17.680,14, cui era seguito automaticamente il prelievo di (…) sul conto della Federazione per l’importo di cui sopra.

che dalla documentazione prodotta i crediti erano come ammessi e non contestati, in virtù di due precedenti comunicazioni del 4 e 23 gennaio 2013, con le quali il Presidente pt della società (…) aveva in effetti chiesto alla Federazione un piano di rientro per le somme dovute;

In tal caso la (…) riteneva impedita qualsiasi decadenza dall’azione verso gli organi dell’associazione, atteso che le precitate comunicazioni avevano determinato l’impedimento dell’avverarsi dell’istituto.

In merito, infatti alla responsabilità solidale tra la associazione e gli organi rappresentativi, deduceva che non vi fosse contestazione riguardo l’attività posta in essere dal Presidente che aveva sottoscritto il modulo di affiliazione alla stagione sportiva 2012/2013;

Né avrebbe avuto rilevanza alcuna la circostanza che i sigg. (…) e (…) fossero poi dimissionari dal Consiglio Direttivo non avendo la (…) provveduto alla loro sostituzione all’interno del Consiglio Direttivo.

Riguardo al quantum debeatur, invero nessuna contestazione poteva certamente assumersi riguardo alle somme dovute alla affiliazione del campionato 2012/2013, per imposte e tasse e sanzioni dovute alla partecipazione al campionato femminile, come da verbali emessi a seguito delle singole partite disputate dall’ opponente;

Né avevano maggior pregio le contestazioni sollevate in ordine al procedimento di ammenda irrogato dall’organismo federale in quanto, la società teramana era stata destinataria di tutte le comunicazioni via mail ( cfr. comunicazione della (…) indirizzata alla (…) – alias (…) e alla (…), contenente richiesta di informazioni e conseguente comunicazione di apertura del procedimento giudiziario nei confronti della (…)); cui era seguita l’ulteriore comunicazione a mezzo mail del 13.11.2012 con la quale la (…) comunicava anche alla associazione (…) l’ammenda con la specifica degli importi e il termine per l’impugnativa.

Risultava agli atti anche la nota di (…) in cui, persistendo la debitoria di (…) comunicava l’addebito sul conto della (…) dell’importo inflitto alla squadra italiana, secondo le regole di cui alla Circolare n. 2/2013.

Pertanto, insisteva nell’accoglimento della domanda di condanna e nella richiesta della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta e di pronta soluzione.

Alla prima udienza di comparizione, la (…) insisteva per l’accoglimento della domanda e per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, atteso che l’opposizione non era fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, e in subordine chiedeva emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c., trattandosi di somme non contestate.

Gli opponenti invero chiedevano concedersi i termini di cui all’art. 183 c.p.c. 6 comma c.p.c.. Il Tribunale, si riservava per la decisione e all’esito accoglieva la richiesta di provvisoria esecutorietà solo nel confronti della (…), avendo gli altri opponenti sollevato eccezione di decadenza, che sarebbe stata valutata unitamente al merito. Assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c. 6 comma.

Alla successiva udienza del 16.07.2015, entrambe le parti chiedevano il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, e il Tribunale rinviava la causa all’udienza 15.12.2016 cui seguivano ulteriori rinvii di ufficio ed infine all’udienza del 22.05.2018 e successivamente all’udienza del 13.11.2018.

A tale udienza le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e chiedevano decidersi la causa. Il Tribunale introitava la causa a sentenza e concedeva i termini di legge ex art. 190 c.p.c..

A seguito del giudizio di opposizione, essendosi instaurato un ordinario giudizio di cognizione, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dagli opponenti per contestarla.

Nel caso in esame si procederà ad una valutazione della documentazione offerta dalle parti al fine di valutare la legittimità e fondatezza della reciproche posizioni.

Dagli atti risulta che la (…) associazione S.D., costituita sin dal 2004, con apposito statuto, si affiliava alla Federazione I.G. della H. ed in seguito presentava domanda di iscrizione al campionato femminile 2012 /2013;

L’affiliazione alla Federazione (…) comportava l’adesione e il recepimento, e l’osservanza di una serie di regolamenti e norme per la partecipazione a gare di campionato ed eventi sportivi ad esso collegati;

Dall’esame dei documenti risulta che la (…) sia incorsa nella violazione di norme ed obblighi sportivi che hanno determinato l’applicazione di multe e sanzioni per il campionato femminile 2012.2013, il tutto come risulta dai verbali relativi a gare e campionati disputati dalla compagine teramana nel corso del campionato (cfr. verbali delle gare di campionati – fasc opposta);

Né sul punto, l’opponente ha prodotto documentazione idonea a contestare le somme richieste, relativamente all’an e al quantum o provarne l’intervenuto pagamento.

Pertanto, rispetto alle somme ingiunte dalla (…) e relative a sanzioni e multe per le gare di campionato 2012.2013 quantificate in Euro 8.712,00, la società creditrice, in tema di riparto degli oneri assertivi e probatori (onde incombe al creditore provare il contratto o atto posto a base dell’obbligazione e allegare l’inadempimento del debitore) vi ha integralmente assolto.

Tali somme possono ritenersi anche come ammesse anche per effetto del principio della non contestazione degli opponenti; sul punto, vi è giurisprudenza pacifica, secondo cui ” la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto di relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

Relativamente invece alla ammenda richiesta dalla (…) quale rivalsa per l’ammenda di Euro 17.680,14 inflitta dalla (…), risulta per tabulas che essa sia stata emessa a seguito di un procedimento sanzionatorio adottato dalla Federazione I. verso l’ (…). Risulta inoltre ( cfr circolare n. 2 del 2013), che il pagamento dell’ ammende riguardanti la (…), comunicate anche per conoscenza alla (…), che in caso di inadempimento della singola società (…), ne subiva l’addebito, potendosi poi rivalersi verso le singole società (…).

Dall’esame dei documenti prodotti, risulta che la (…) abbia inflitto alla associazione teramana una sanzione afflittiva prevista dai regolamenti internazionali, aggravata anche dalle ulteriori spese sopportate dalla squadra avversaria, addebitate per regolamento a carico della società che abbia rinunciato alla partecipazione della gara internazionale.

Risulta agli atti l’iscrizione della A.D. alla competizione (…) con conseguente calendarizzazione di incontri internazionali con altre squadre europee; che la Federazione (…) abbia comunicato l’iter del procedimento alla associazione (…), con comunicazioni inoltrate all’indirizzo mail della stessa;

Risulta l’adozione di un procedimento sanzionatorio inflitto alla (…) cui non è stata addotta alcuna giustificazione in merito;

All’esito del procedimento, la (…) addebitava per regolamento alla (…), l’ammenda di Euro 17.680,14 con addebito sul conto della Federazione (cfr comunicazione del 13.03.2013).

Pertanto anche su tali somme può ritenersi ampiamente raggiunta la prova dell’an e dell’quantum, risultando per tabulas che le comunicazioni del procedimento fossero state trasmesse anche alla associazione (…), con il legittimo diritto di rivalsa di (…) verso la società opponente.

Venendo all’esame invero alla solidarietà della responsabilità anche degli organi rappresentativi dell’associazione (…) va esaminata preliminarmente l’autonomia patrimoniale della (…) disciplinata dagli art. 36 e segg, c.p.c.,, trattandosi di un soggetto giuridico, distinto dai singoli associati che la compongono, avente un proprio fondo comune (art. 37 c.c.), una propria organizzazione regolata dagli accordi tra gli associati secondo uno statuto, ed in mancanza dalle norme dettate per le associazioni riconosciute se compatibili.

Le Associazioni non riconosciute rispondono delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio – fondo comune- sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione.

Tuttavia va certamente chiarito che, a seguito dell’orientamento maggioritario, che è intervenuto più volte per disciplinare la regolamentazione della responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori dell’associazione, deve ritenersi che essa non sia direttamente collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell’ente, ma all’attività contrattuale effettivamente svolta per conto dell’associazione.

Infatti, secondo il costante orientamento di legittimità, qui condiviso e applicato, “la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, secondo periodo, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente” (Cass., Ord. n. 8752 del 04/04/2017; conf. Cass. n. 18188 del 25/08/2014; Cass., n. 26290 del 14/12/2007).

D’altro canto, “delle obbligazioni assunte da un’associazione non riconosciuta, debbono rispondere, a norma dell’art. 38 cod. civ., i soggetti che la rappresentano e che hanno agito in nome e per conto della stessa, salvo che soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell’associazione svolgano, in virtù di mandato o di altro rapporto interno di provvista con taluno degli amministratori o rappresentanti, attività riferibili all’associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti e, attraverso costoro, l’associazione. (V 1657/85, mass n 439631; (V 5456/77, mass n 389108) (Cass., n. 2648 del 13/03/1987).

Ciò in quanto “in tema di associazioni non riconosciute, sussiste la responsabilità dell’ente, ex art. 38, comma 1, c.c. per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti – ed in concreto – l’oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali” (Cass. Ord. n. 16221 del 20/06/2018).

Conseguentemente, non può negarsi dall’esame degli atti che il Presidente (…) abbia agito verso i terzi in rappresentanza dell’associazione assumendo in proprio la responsabilità e pertanto è stato chiamato a rispondere in solido con l’associazione, ai sensi dell’art. 38, secondo periodo, c.c., non solo nella sua pretesa qualità di Presidente dell’Associazione (…), ma nella misura in cui i terzi abbiano dimostrato la sua concreta attività negoziale riferibile all’Associazione stessa.

Ne consegue, sulla base dei principi di diritto innanzi enunciati e qui richiamati, che delle obbligazioni sorte sulla base della partecipazione al campionato, risponde non solo l’Associazione non riconosciuta in nome e per conto della quale hanno agito soggetti che hanno la rappresentanza (art. 38, primo periodo, c.c.), ma anche gli stessi soggetti che hanno agito quali rappresentanti di fatto in nome e per conto dell’Associazione (art. 38, secondo periodo, c.c.).

Infatti la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare proprio l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio delle persone (Cass. Ord, 12473/2015).

Le responsabilità per le operazioni compiute per conto dell’associazione quindi saranno attribuite solo verso coloro che in concreto abbiano agito in nome e per conto di essa e pertanto, dovrà essere esclusa la responsabilità di coloro che pur rivestendo all’interno del direttivo una carica consiliare siano tuttavia rimasti estranei alla rappresentanza dell’associazione.

Nel caso in esame, non risultando dagli atti che gli opponenti sigg.ri (…) e (…) abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, ma abbiano solo rivestito cariche del Direttivo, sono esclusi dal novero solidale dell’obbligo del pagamento di sanzioni e ammende della (…).

Dagli atti di causa, è emerso che il solo Presidente, sig. (…) abbia svolto in nome e per conto dell’associazione una serie di attività e assunzione di obblighi verso i terzi, relativamente alla partecipazione del campionato 2012. 2013, impegnandosi personalmente verso i terzi in nome e per conto dell’associazione e pertanto, rispetto a tali obblighi non vi è alcun dubbio riguardo all’estensione della solidarietà per il pagamento delle somme dovute dal (…) alla (…).

La responsabilità personale e solidale dell’organo di rappresentanza si configurerebbe non come un debito proprio, ma come una forma di fidejussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

Infatti, in materia la Corte ha chiarito che ..tale responsabilità non concerne, neppure in parte un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fidejussione ( cfr ex plurimis cass. 25748/08; 29733.11) ( cfr. 12508/2015);

Secondo gli opponenti il richiamo giurisprudenziale in tema di responsabilità alle norme della fidejussione escluderebbe la solidarietà degli organi rappresentativi della (…) per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. dell’azione che la (…) avrebbe azionato verso la associazione (…).

Sul punto, fermo restando che riguardo alle attività del campionato il Presidente ha agito in nome e per conto della società teramana assumendone la rappresentanza con tutte le conseguenze di cui all’art. 38 2 parte, va tuttavia dedotto quanto segue:

Rilevato che entrambe le sanzioni, scadute rispettivamente il 27.02.2013 e 13.03.2013 potevano essere anche adempiute entro il termine dell’iscrizione al campionato successivo, trattandosi infatti di somme ed ammende contratte dalla (…) durante lo svolgimento del campionato italiano di pallamano femminile 2012.2013. (cfr. anche circolare n.2 del 2013, le ammende rimanenti devono essere versate prima dell’iscrizione al maggiore campionato cui la società partecipa, pena la perdita dei diritti sportivi…..).

L’iscrizione al campionato sarebbe stata possibile entro il 28.06.2013, pertanto da tale data decorrerebbe il termine per la proposizione dell’azione verso l’associazione (…), cui va estesa la responsabilità solidale degli organi che hanno agito verso i terzi in nome e per conto dell’associazione (…).

In merito a tale eccezione va esaminata anche l’efficacia dell’impedimento del termine di decadenza come dedotto invero dall’opposta in comparsa ex art. 2966 c.c., relativamente alle comunicazioni assunte dalla società teramana e per essa dal Presidente pt, (cfr. Mail del 4 e 23 Gennaio 2013, successive alla comunicazione della circolare 1/2013 per l’adempimento di sanzioni in forma rateizzata).

Tali dichiarazioni, dal tenore delle mail e delle repliche della (…) hanno inequivocabilmente una efficacia ricognitiva riguardo alle sanzioni del campionato di cui si chiede il rimborso rateale.

Pertanto, alla luce dei ragionamenti che precedono va certamente revocato il decreto ingiuntivo erroneamente emesso verso la (…) anche in solido con gli organi della associazione, e va suddivisa la pretesa della (…) nel modo che segue:

Deve essere riconosciuta la domanda della (…) solo nei confronti della (…) relativamente alle sanzioni sia del campionato 2012.2013 sia di quelle azionate in rivalsa per l’ammenda internazionale, inflitta da (…) alla associazione (…), come da regolamenti, con ogni conseguenza di legge.

Va esclusa la responsabilità solidale dei membri del Direttivo sigg.ri (…) e (…), non avendo mai assunto alcuna rappresentanza verso i terzi in nome e per conto dell’associazione;

Va invero attribuita la responsabilità solidale del presidente con l’ (…), sig. (…), per aver agito in nome e per conto della associazione assumendone la rappresentanza verso i terzi per tutti gli obblighi relativi al campionato femminile, 2012.2013, attribuibile allo stesso anche per effetto di cui all’art. 1957 c.c., essendosi nel caso in esame realizzato l’effetto impeditivo della decadenza, come da dichiarazioni ricognitive contenute nelle mail del 2 e 23 gennaio 2013.

Rigetta tutte le altre domande eccezioni e deduzioni.

In considerazione dell’accoglimento parziale dell’opposizione le spese sono compensate per 1/3 e per la restante parte seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 8438/2014 erroneamente emesso per l’intero importo di Euro 26.392,14 anche verso gli organi di rappresentanza della (…);

– per l’effetto, condanna la (…) in persona del Presidente pt, al pagamento della somma complessiva di Euro 26.392,14 in favore della Federazione (…), in persona del legale rappresentate pt, oltre interessi legali dal dì della domanda fino all’effettivo soddisfo;

Previo accoglimento dell’opposizione dei sigg..ri (…) ed (…), nella qualità di membri del Direttivo ne dichiara l’esclusione di responsabilità solidale ex art. 38 c.c.;

in parziale accoglimento dell’opposizione, condanna, in solido con la associazione (…), anche il Presidente sig. (…) al pagamento in favore della (…), per le sanzioni e i contributi di cui al campionato e pari somma di Euro 8.712,00, oltre interessi legali dal di della domanda al soddisfo;

compensa tra le parti le spese e competenze per 1/3 e condanna la sola (…) in persona del presidente Pt, al pagamento del residuo in favore della Federazione (…), in persona del legale rappr.te pt, che liquida in euro in Euro 2.640,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.