In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’articolo 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidita’ lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed e’ un rimedio applicabile, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8436

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25382-2018 proposto da:

(OMISSIS), procuratore e difensore della (OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20226/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO

che:

L’avv. (OMISSIS), quale difensore della (OMISSIS) s.r.l. nel giudizio iscritto al n. 227954 del Ruolo generale per l’anno 2014, promosso da (OMISSIS) contro la (OMISSIS) s.r.l., definito da questa Corte con sentenza n. 20226/2018 di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione della sentenza, in quanto la Corte, pur condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore, come da richiesta formulata nella memoria del 17 marzo 2018.

La (OMISSIS) ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito che il credito delle spese si era compensato con il maggior credito da lei vantato nei confronti della controparte.

Conseguentemente, essendosi il credito gia’ estinto, non poteva essere piu’ riesumato, modificando “esiti gia’ compiuti ed esauritisi in forza di legge”.

Si sottolinea che la richiesta di distrazione delle spese, essendo la controparte priva di beni aggredibili, costituisce abuso del diritto, essendo utilizzata strumentalmente per una finalita’ non meritevole di tutela.

Si evidenzia infine che il ricorso e’ stato sottoscritto dall’avv. (OMISSIS) in assenza di procura ad hoc.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile per difetto di notifica, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In primo luogo si precisa che il ricorrente, in prossimita’ dell’udienza camerale, ha depositato copia del ricorso notificato per via telematica alla controparte, che si era comunque costituita con controricorso.

Il ricorso va accolto.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’articolo 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidita’ lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed e’ un rimedio applicabile, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017).

I rilievi proposti nel controricorso sono irrilevanti.

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione e’ sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010).

Posto che il credito sorge direttamente a favore del difensore (conseguentemente abilitato in proprio a proporre la relativa istanza nei confronti del soccombente se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta: Cass. n. 3566/2016), non si configura una ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore, il che esclude a sua volta la possibilita’ che al medesimo sia opposta in compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa (Cass. n. 3037/1972; n. 2870/1984).

In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione puo’ essere accolta, atteso che dalla memoria depositata il 17 marzo 2018 dalla controricorrente emerge che il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

Dunque, in accoglimento della istanza, deve disporsi che nella sentenza di questa Corte n. 20226 del 2018 sia apportata la correzione richiesta.

P.Q.M.

La Corte dispone che nel dispositivo della propria sentenza n. 20226 del 2018 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 15, secondo capoverso quarto rigo, dopo le parole “liquidate in dispositivo” e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore della controricorrente avv. (OMISSIS), che ne ha fatto richiesta.”; nel dispositivo, a pag. 15, quinto rigo, dopo il segno di interpunzione punto e virgola che segue alle parole “come per legge”, sia aggiunta la frase “ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avv. (OMISSIS)”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

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Avv. Umberto Davide

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