E’ da ricordare che l’opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa dal singolo condomino avverso l’ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., non può riguardare questioni involventi la legittimità – valutabile in termini di annullabilità -della delibera assembleare condominiale posta a suo fondamento atteso che, come costantemente e condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza, ciò che assume rilievo è unicamente l’esecutività della decisione dell’assise condominiale che, qualora non privata – a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell’ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell’atto da parte del medesimo organo che l’aveva adottato, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità – di detto carattere, supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione. Il procedimento di opposizione può, quindi, avere ad oggetto le sole doglianze in ordine alla sussistenza del debito o alla documentazione costituente prova scritta dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non anche la validità della stessa che può venire contestata, in via separata, solamente con l’impugnazione di cui all’art. 1337 c.c. poiché l’attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia.
Tribunale|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|7 aprile 2020| n. 5875
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.18224 del Ruolo Generale per l’anno 2018, trattenuta in decisione all’udienza del 20.11.2019 e vertente
TRA
(…), elett.te dom.to in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. Va.La. che lo rappresenta e difende per delega in atti.
– OPPONENTE –
E
Condominio via (…), in persona dell’amministratore pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, via (…) presso lo studio dell’avvocato Da.D’A. che lo rappresenta e difende per delega in atti
– OPPOSTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata (…), proprietario dell’unità immobiliare sita in R. Via (…), interno A/17, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 22 dicembre 2017 n. 29171 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma all’esito del procedimento n. R.G. 80643/2017 che ha ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 5,510,44, oltre interessi e spese del monitorio, che sarebbero dovuti al condominio per aver l’opponente mancato di versare gli oneri condominiali straordinari relativi ai lavori di ristrutturazione dell’immobile condominiale, come deliberati nelle assemblee del 24 ottobre 2013 e 22 maggio 2014.
A sostegno dell’opposizione ha premesso che in data 24 ottobre 2013 l’assemblea aveva approvato e deliberato i lavori di ristrutturazione dell’immobile e che, con delibera assembleare del 22 maggio 2014, aveva approvato la ripartizione tra i 18 condomini, in base ai millesimi, della spesa totale di Euro 259.305,98 con quota a suo carico pari ad Euro 12.716,40, da liquidare in 30 rate, ciascuna di Euro 423,88.
Ha altresì premesso che in data 17 novembre 2014 era stato sottoscritto un contratto d’appalto tra l’allora amministratore pro tempore del condominio e la ditta appaltatrice R.E.E. e di aver quindi provveduto a corrispondere puntualmente l’importo relativo a 17 rate sospendendo il pagamento delle ulteriori rate a causa delle numerose difformità, vizi e danni a lui causati durante l’esecuzione dei lavori.
Ha al riguardo precisato di aver chiesto all’amministratore pro tempore ed alla ditta il risarcimento di tutti i danni subiti ritenendosi in subordine legittimato a procedere alla riduzione del prezzo già pagato e/o ancora da pagare alla luce delle emergenze di una relazione tecnica redatta in data 3 agosto 2015 dalla quale sarebbe emerso come molte delle opere realizzate non erano state eseguite a regola d’arte.
Ha altresì evidenziato di aver provveduto nelle date del 9 settembre 2015, 14 gennaio 2016, 8 febbraio 2016 e 4 aprile 2016, a comunicare tutte le difformità sino ad allora constatate all’amministratore pro tempore, al direttore lavori ed alla ditta e di aver chiesto il risarcimento dei danni subiti comunicando formalmente la sospensione delle rate relative ai lavori fin quando i vizi non fossero stati sanati e fin quando non avesse ottenuto il risarcimento dei danni subiti, ritenendo altresì responsabile in solido il direttore lavori.
Con riguardo alle successive vicende che avevano riguardato il rapporto di appalto l’opponente ha riferito che l’amministratore pro tempore era (…) e che successivamente era subentrato il nuovo amministratore del condominio (…) il quale, ignorando completamente la controversia in essere tra il (…) e la (…), ha tentato di superare il verbale redatto in data 9 maggio 2016 disattendendo tutte le difformità denunciate e convocando l’assemblea condominiale per il 28 febbraio 2017 che aveva poi deliberato sul punto n. 5 dell’O.d.g con cui l’amministratore del Condominio, relativamente ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta appaltatrice (…), aveva comunicato che “a grandi linee sono stati riscontrati due lavori da sistemare” e “…che tutte le lavorazioni sono state eseguite come da Capitolato”, delibera questa poi impugnata nell’ambito del giudizio identificato con R.G. n. 39267/2017.
Alla luce dei fatti come sopra riassunti la parte opponente – nel rilevare che l’importo ingiunto è relativo alle restanti 13 rate delle 30 totali previste per il pagamento dei lavori di ristrutturazione – ha ritenuto la pretesa priva di fondamento alla luce della contestata responsabilità dell’amministratore pro tempore ex art. 1130 e art. 2051c.c. per culpa in vigilando e del Condominio deducendo che nel caso di specie, nonostante le suebnumerose segnalazioni circa il cattivo andamento dei lavori, il nuovo amministratore del condominio, (…), aveva disatteso quanto denunciato e confermato dalla precedente amministrazione, attestando che le lavorazioni erano state eseguite come da capitolato, con ciò violando l’art. 1130 c.c. nonché i diritti individuali di tutti condomini.
Ha inoltre sostenuto la responsabilità del direttore lavori ex art. 1453 c.c. nonché l’inadempimento della ditta ex art. 1453 c.c. con ciò invocando il proprio diritto al risarcimento del danno subito, circostanza questa che gli attribuirebbe anche il diritto di non corrispondere la parte rimanente della somma relativa alle rate dei lavori.
Ha pertanto concluso chiedendo di revocare il decreto Ingiuntivo con vittoria di spese e compensi di lite.
Ha inoltre chiesto di chiamare in causa la impresa (…) di P.G. e di (…) snc, l’amministratore in proprio (…) ed il direttore dei lavori (…) chiedendo in via riconvenzionale, di “accertare il grave inadempimento della (…) e conseguentemente condannare la società (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. (…) la somma corrispondente all’importo dei danni materiali subiti dal medesimo nella propria unità abitativa causati dalle esecuzioni dei lavori da parte della medesima ditta, che sin da ora si quantificano in Euro 10.000 (diecimila/00) oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall’attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Sin da ora si anticipa che in fase istruttoria si provvederà a fornire la documentazione probatoria relativa alla quantificazione dei danni subiti;
accertare il grave inadempimento dell’Amministratore sig. (…) a causa della culpa in vigilando e di conseguenza condannarlo in solido al Condominio Via (…), al risarcimento dei danni che verranno giustamente liquidati da codesto Tribunale;
accertare la responsabilità dell’arch. (…) in qualità di direttore lavori per non aver assunto la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore e di conseguenza quantificare i danni che il suo operato ha causato al sig. (…);
Si è costituito il condominio eccependo in via preliminare, l’inammissibilità della richiesta di chiamata in causa dei terzi e della domanda riconvenzionale così come formulate dall’opponente rilevando che i terzi chiamati in causa sono estranei al rapporto posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. art. 106 c.p.c.).
Ha anche sostenuto che la domanda riconvenzionale era nuova e non dipendente dal titolo dedotto in giudizio. Ha al riguardo rilevato che i crediti ingiunti sono relativi ad oneri condominiali straordinari, approvati con le delibere assembleari del 24/10/2013 e 22/05/2014, con le quali è stata adottata la deliberazione di approvazione dei lavori e del relativo preventivo di lavori straordinari per un importo complessivo di Euro 259.305,98 con la relativa ripartizione tra i 18 condomini in base ai millesimi in 30 rate mensili.
Ha quindi ritenuto illegittima la “sospensione delle rate condominiali” rilevando altresì che la delibera successiva del 28.02.2017, impugnata dall’opponente nel separato giudizio, era meramente programmatica e ricognitiva dei lavori eseguiti ed era stata adottata dall’assemblea indetta dal nuovo amministratore (…), nominato in sostituzione del precedente nel gennaio 2017.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ da ricordare che l’opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa dal singolo condomino avverso l’ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., non può riguardare questioni involventi la legittimità – valutabile in termini di annullabilità -della delibera assembleare condominiale posta a suo fondamento atteso che, come costantemente e condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza, ciò che assume rilievo è unicamente l’esecutività della decisione dell’assise condominiale che, qualora non privata – a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell’ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell’atto da parte del medesimo organo che l’aveva adottato, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità – di detto carattere, supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione.
Il procedimento di opposizione può, quindi, avere ad oggetto le sole doglianze in ordine alla sussistenza del debito o alla documentazione costituente prova scritta dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non anche la validità della stessa che può venire contestata, in via separata, solamente con l’impugnazione di cui all’art. 1337 c.c. poiché l’attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia (Cass. n.17206/2005).
Va, infatti, rilevato che, laddove venisse ammessa la possibilità di poter sindacare la legalità della delibera in termini di annullabilità della stessa verrebbe, di conseguenza, ad ammettersi la possibilità di suo giudiziale scrutinio indipendentemente dal rispetto dei termini preclusivi dettati dall’art. 1137 c.c. per la tempestiva impugnazione e la cui previsione risponde ed esigenze di certezza nell’assetto delle relazioni intersubiettive condominiali.
Alla luce dei rilievi svolti è da rilevare che le delibere adottate dall’assemblea del condominio opposto assemblee nelle date del 24 ottobre 2013 e 22 maggio 2014 e poste a base delle pretese avanzate in sede monitoria non risultano essere state mai oggetto di impugnativa e costituiscono titolo di credito del condominio.
Le stesse pertanto provano, di per sé, l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito, come già osservato, è ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.
Anche la successiva delibera del 28 febbraio 2017, che alla luce delle prospettazioni di parte opponente assumerebbe, in caso di suo annullamento, un qualche rilievo anche sulla definizione della presente controversia, non risulta caducata o annullata essendo stata peraltro l’opposizione proposta dalla parte opponente rigettata con sentenza 13349/2018 emessa dal tribunale di Roma all’esito del procedimento con R.G.n . 39267/2017.
Le somme ingiunte sono pertanto dovute.
Le domande riconvenzionali – come anche precisate in sede di prima memoria conclusionale avendo la parte opponente chiesto che fosse accertato il grave inadempimento dell’amministratore (…) a causa della mancata ottemperanza a quanto deliberato nel richiamato verbale del 28 febbraio 2017 (impugnato nell’ambito del procedimento 39267/2017) e per culpa in vigilando – sono inammissibili dovendo al riguardo essere considerato che, con specifico riguardo alle domande proposte nei confronti di persone estranee al condominio – tra le quali è da ricomprendere l’impresa esecutrice dei lavori – difettano finanche i presupposti di cui all’articolo 36 c.p.c..
Con riguardo invece alle domande riconvenzionali nei confronti del condominio opposto è da rilevare, in via generale, che le stesse potrebbero essere proposte anche al di fuori dalle ipotesi di connessione previste dall’art. 36 cpc, purché sussista un vincolo di collegamento fra domanda principale e riconvenzionale tale da rendere opportuno il simultaneus processus (Cass. 18775/07 e Cass. 1617/00).
Nel caso concreto tali domande devono essere dichiarate inammissibili non potendosi ravvisare tra il petitum del presente procedimento, riconducibile alla contestazione di oneri dovuti in forza di delibera condominiale e la pretesa creditoria di natura risarcitoria rapportata ad una non congrua gestione di un contratto di appalto, una ipotesi di connessione qualificata che, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., potrebbe consentire la trattazione e la decisione congiunta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede
– rigetta l’opposizione proposta da (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 29171 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 22 dicembre 2017 all’esito procedimento n. R.G. 80643/2017;
– dichiara inammissibile ogni ulteriore o diversa domanda;
– condanna l’attore al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio via (…) che si liquidano in Euro 2.680,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2020.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2020.
Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
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L’amministratore di condominio: prorogatio imperii
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