la norma Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 74, limita l’operativita’ del patrocinio a spese dello Stato all’ambito del procedimento sia penale che civile, eppertanto postula l’intervenuto avvio della lite giudiziale.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|31 agosto 2020| n. 18123

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18322/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza relativa al RG 9152/2014 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2019 dal Presidente Segio Gorjan;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS) ebbe a rappresentare cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in sede di mediazione obbligatoria in dipendenza della natura della lite – questione locativa – da promuovere in sede giudiziaria.

Espletata negativamente la procedura di mediazione,tuttavia la lite non fu promossa poiche’ stragiudizialmente le parti ebbero a conciliare la vertenza e l’avv. (OMISSIS) chiese la liquidazione del compenso professionale secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Il Giudice adito ebbe a rigettare l’istanza di liquidazione e l’avv. (OMISSIS) propose opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, ed il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Padova rigetto’ l’impugnazione, rilevando come la legge non consentiva la liquidazione dell’attivita’ professionale svolta in ambito mediatorio e come non concorresse sospetto d’illegittimita’ costituzionale della norma.

L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo con annessa istanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Il Ministero della Giustizia ed il cliente (OMISSIS) sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da (OMISSIS) s’appalesa infondato sicche’ va rigettato.

Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente denunzia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 74 e 75, in combinato disposto con Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 5, 8 e articolo 17, comma 5 bis, nonche’ articoli 3, 24 Cost. e articolo 111 Cost., comma 7, poiche’ il Giudice patavino ha escluso che concorra il diritto alla liquidazione del compenso per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di mediazione obbligatoria.

Rileva il ricorrente come interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato debba portare al riconoscimento del diritto al compenso anche per l’espletamento della sola fase di mediazione, in quanto obbligatoria ai fini della successiva instaurazione del procedimento civile, stante la natura paragiurisdizionale di detta procedura.

La statuizione assunta dal Giudice patavino,secondo il ricorrente, si pone in contrasto con la disciplina Europea in tema, posto che attivita’ professionale imposta dall’ordinamento processuale rimarrebbe priva di rimunerazione.

Inoltre l’avv. (OMISSIS) rileva come, se confermata l’argomentazione resa dal Tribunale, si configurerebbe situazione di sospetta illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 74 e 75 e delle correlate norme in tema di mediazione, posto che vi sarebbe violazione e del disposto costituzionale in tema di diritto di difesa e differenziazione ingiustificata con le controversie transfrontaliere.

La censura articolata sotto il profilo della violazione di legge non concorre posto che,espressamente, la norma Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 74, limita l’operativita’ del patrocinio a spese dello Stato all’ambito del procedimento sia penale che civile, eppertanto postula l’intervenuto avvio della lite giudiziale.

Detto limite non puo’ esser superato dal Giudice con attivita’ d’interpretazione posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa,materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali – Cass. sez. 2 n. 24723/11, Cass. sez. 1 n. 15490/04, Cass. sez. L n. 17997/19 -.

Inoltre,come ricordato dal Giudice patavino, la disciplina portata nel Decreto Legislativo n. 28 del 2010, non gia’, ha omesso ogni considerazione alla questione del patrocinio a spese dello Stato, bensi’ quando l’ha ritenuto applicabile – articolo 17, comma 5 bis – ne ha fatta espressa menzione, precisando inoltre che dal procedimento di mediazione non puo’ conseguire oneri economici a carico dello Stato.

Dunque correttamente il Giudice patavino ha ritenuto non liquidabile compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non e’ seguita la proposizione della lite – Cass. su n. 9529/13 – poiche’ non consentito dalla attuale disciplina legislativa in tema ed un tanto non superabile con l’attivita’ d’interpretazione – come richiesto dal ricorrente – che in effetti sconfinerebbe nella produzione normativa.

Anche la prospettata questione di sospetta illegittimita’ costituzionale delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato e mediazione, in quanto non consentono la liquidazione di compenso al difensore anche per la fase di mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale, appare manifestamente infondata.

Difatti l’argomento svolto dall’avv. (OMISSIS) per sostenere il sospetto d’illegittimita’ costituzionale si fonda su presupposto fattuale non esistente in quanto nella specie – come ricordato dallo stesso ricorrente – la procedura di mediazione obbligatoria svolta si concluse senza alcun accordo, sicche’ doveva conseguire la lite.

Lite giudiziaria che non intervenne poiche’ le parti raggiunsero accordo stragiudiziale, sicche’ la richiesta di compenso sarebbe correlata ad attivita’ professionale stragiudiziale.

Dunque la proposta questione di costituzionalita’ nella specie non assume rilevanza posto che il Legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attivita’ nell’ambito del processo e, non anche, per l’attivita’ stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volonta’ delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.

Al rigetto del ricorso non segue statuizione circa le spese di questa giudizio di legittimita’ in difetto di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla spese.

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Avv. Umberto Davide

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