la reticenza dell’assicurato e’ causa di annullamento del contratto di assicurazione quando si verifichino cumulativamente tre presupposti: 1) la dichiarazione e’ effettivamente inesatta o reticente; 2) la dichiarazione e’ resa con dolo o colpa grave; 3) la reticenza e’ determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore; e, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni – che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperativita’ della garanzia assicurativa è a carico dell’assicuratore .
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|29 agosto 2022| n. 25457
Data udienza 25 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14388/2018 proposto da:
CONSORZIO (OMISSIS), Societa’ cooperativa p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), via (OMISSIS);
– ricorrente –
CONTRO
SOCIETA’ (OMISSIS), cooperativa a r.l. in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dei predetti (OMISSIS);
– controricorrente
– CONTRO
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– controricorrente
– CONTRO
ASSICURATORI DEI (OMISSIS) (assunto rischio certificati nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)), in persona del procuratore speciale, rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio del predetto, (OMISSIS);
– controricorrente –
NONCHE’ CONTRO
(OMISSIS) s.p.a. in persona del rappresentante legale
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3509/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in data 31 maggio 2010 il Consorzio (OMISSIS), societa’ cooperativa p.a., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la Societa’ (OMISSIS) Cooperativa chiedendo in ragione della polizza “multirischi impresa” n. (OMISSIS) il pagamento di Euro 1.006.183,30 nonche’ il pagamento di Euro 48.926,00 per la polizza “auto rischi diversi” n. 26918 e, dunque, il pagamento di complessivi Euro 1.055.109,30 o la somma maggiore o minore somma di giustizia, quale risarcimento dei danni derivati da incendio occorso presso la sede del Consorzio in data 12 aprile 2009. Si costituiva (OMISSIS) eccependo, tra l’altro, la nullita’ della polizza n. 24751 e la correlata legittimita’ del rifiuto opposto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1892 c.c. per aver l’assicurata reso dichiarazioni false e/o reticenti.
Veniva autorizzata, su richiesta del Consorzio, la chiamata in garanzia del broker assicurativo che aveva effettuato l’intermediazione per la stipula delle polizze, societa’ (OMISSIS) s.r.l. al fine della manleva che, dopo essersi costituita, chiamava in causa (OMISSIS) s.p.a. e Assicuratori dei (OMISSIS) che avevano assunto il 50% del rischio di cui alla polizza n. (OMISSIS) a copertura e manleva della condotta professionale di brokeraggio contestata dal Consorzio (OMISSIS). Le chiamate compagnie di assicurazioni si costituivano in giudizio. Il Tribunale di Verona con sentenza n. 2820/2015 condannava la Societa’ (OMISSIS) al pagamento in favore del Consorzio (OMISSIS) della somma di Euro 1.025.109,30, oltre interessi dal 28 aprile 2010 al saldo e delle spese di giudizio, spese compensate nei confronti delle altre parti.
La Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’impugnazione proposta da della Societa’ (OMISSIS), in totale riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda proposta dal Consorzio (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS), rigettava inoltre l’appello incidentale del Consorzio e quello incidentale condizionato della (OMISSIS) s.r.l. nei confronti degli assicuratori (OMISSIS) s.p.a. e Assicuratori dei (OMISSIS), condannando il Consorzio a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla societa’ (OMISSIS), confermando la compensazione delle spese di lite tra tutte le altre parti.
Per quanto ancora qui rileva, a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha premesso che come “debitamente evidenziato dal giudice di prime cure, il Consorzio (OMISSIS) in occasione del rinnovo della polizza multirischi della cui validita’ si controverte, ebbe effettivamente a rendere una dichiarazione mendace riguardo alla sinistrosita’ pregressa, omettendo di segnalare un precedente danno da incendio verificatosi nel 2006 ovverosia due anni e mezzo prima di quello per cui e’ causa e che aveva interessato un altro immobile di proprieta’ del consorzio attribuito alla propagazione delle fiamme fuoriuscite da un mezzo d’opera parcheggiato in adiacenza allo stesso” (sentenza impugnata pag.8).
Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto, per un verso, errata la decisione del Tribunale consistita nell’affermare che “detta sinistrosita’ pregressa e specifica subita dal Consorzio (OMISSIS) non aveva stretta attinenza con il rischio assicurato e che l’ipotetica informativa resa all’assicuratore a termini di legge a proposito dell’incendio non avrebbe in ogni caso determinato il suo diniego alla stipula del contratto, non avendo la Compagnia offerto elementi per ritenere che, in caso di effettiva conoscenza del precedente sinistro, non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse” (sentenza impugnata pag.8).
In proposito, la Corte di merito ha osservato che non e’ conforme alla ratio legis dell’articolo 1892 c.c. una interpretazione che “conduca a legittimare un comportamento dell’assicurato il quale, a propria discrezione, scelga quali episodi pregressi denunciare e quali non denunciare all’assicuratore sulla base di una discutibile autovalutazione della propria sinistrosita’ pregressa la quale e’ pur sempre suscettibile di determinare l’operativita’ della copertura assicurativa”(sentenza impugnata pag.8).
Per altro verso, la Corte di merito ha affermato che la particolare circostanza che la polizza multirischi includesse infatti anche l’ipotesi dell’incendio doloso “non puo’ che intensificare il giudizio sulla obiettiva rilevanza di qualunque specifico precedente di incendio subito dal Consorzio” e che la domanda di manleva svolta dal Consorzio nei confronti del broker (OMISSIS) s.r.l., “basata sul preteso e fuorviante contributo di quest’ultimo nella formazione del questionario reticente non e’ infatti idonea a far venire meno la titolarita’ dell’obbligo di denuncia che incombe solo sull’assicurato” e che infine “e’ riconoscibile nei riguardi del Consorzio (OMISSIS) una palese negligenza nella rappresentazione del rischio da parte dell’assicurato, effettuata con colpa grave, la quale determina l’annullamento della polizza multirischi impresa n. (OMISSIS) (totale fabbricato oltre incendio, furto elettronica r.c. e tutela legale) e il venir meno dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore e che ne costituisce effetto primario” (sentenza impugnata pag.10).
Avverso la sentenza di appello, Il consorzio (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione. Hanno svolto difese Societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. e Assicuratori dei (OMISSIS).
La causa e’ stata fissata in trattazione camerale per il giorno 25 maggio 2022. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Consorzio ricorrente lamenta con un primo complesso motivo la “Violazione dell’articolo 1982 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. I comma n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” nonche’ la “Violazione dell’articolo 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 4 per nullita’ della sentenza a seguito di motivazione inesistente, incoerente, meramente apparente perplessa e incomprensibile, non idonea a esplicitare le ragioni della decisione (Cass. SS.U.U. 7.4.2014 N. 8053; Corte di cassazione Sezione 6 ordinanza 25 settembre 2018, n. 22598)”.
Quanto alla dedotta violazione di legge, il Consorzio ricorrente contesta l’interpretazione dell’articolo 1892 c.c. data dalla Corte di appello come non conforme al testo normativo che prescrive -per l’annullamento del contratto di assicurazione- che le reticenze riguardino circostanze che, se conosciute dall’assicuratore, questi non avrebbe prestato il suo consenso alla stipula del contratto. Sottolinea che non vi sarebbe pertanto alcun automatismo tra reticenza dell’assicurato e correlativa conoscenza di tutti gli elementi pregressi da parte dell’assicuratore e annullamento del contratto di assicurazione. Richiama in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimita’ – richiamato anche dal giudice di primo grado che giustifica il rifiuto del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore quando concorrono simultaneamente tre presupposti: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell’assicurato; b) la sussistenza del dolo o la colpa grave dell’assicurato; l’influenza determinante di tale dichiarazione o reticenza sulla formazione del consenso dell’assicuratore (richiama altresi’, tra le altre, Cass. 12/12/1998, n. 10086) e evidenzia che la (OMISSIS) “gia’ con il primo atto difensivo di primo grado aveva espressamente riconosciuto che non vi era alcun nesso di causalita’ diretto tra evento assicurato e quello taciuto” e che non avesse fornita la prova, gravante sull’assicuratore, che se avesse conosciuto la circostanza celata non avrebbe stipulato la polizza.
Quanto alla dedotta nullita’ della sentenza, impugna i capi di sentenza nei quali “con motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ed incoerente” ha ritenuto la necessita’ di denuncia del precedente sinistro, osservando che trattandosi di un episodio omogeneo rispetto a quello per cui e’ causa, avvenuto due anni e mezzo prima, appariva idoneo a intensificare il giudizio sulla obiettiva rilevanza di qualunque precedente specifico di incendio subito dall’assicurato Consorzio e ad integrare l’onere probatorio incombente sulla Compagnia di assicurazione; cosi’ motivando, la Corte di merito avrebbe compiuto un’apparente motivazione, ribadendo l’automatismo tra mancata dichiarazione e annullamento del contratto.
2. Denuncia, inoltre, come secondo motivo di impugnazione la “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. comma 1 n. 4 per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia” e contesta che la Corte territoriale non si sia pronunciata in alcun modo in ordine all’appello incidentale proposto e condizionato all’accoglimento dell’appello principale, in particolare sulla clausola contrattuale (neppure applicata dal giudice di prime cure) in forza della quale veniva previsto che qualora la reticenza in sede di stipula della polizza fosse avvenuta in buona fede non avrebbe comportato alcuna decadenza del diritto al risarcimento. Contesta altresi’ che si sia omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia consistito nella circostanza pacifica – di cui da’ conto anche il giudice di appello – che il Consorzio (OMISSIS), in sede di stipula della polizza de qua abbia dichiarato di non aver subito un precedente incendio, su indicazione del proprio broker, al quale il consorzio avrebbe, in vece, riferito del precedente incendio e che tale circostanza escluderebbe la colpa grave e avvalorerebbe piuttosto una reticenza in buona fede atteso che avrebbe agito nella convinzione (data dalla indicazione del proprio broker) di non dover indicare il precedente incendio. Richiama in proposito precedenti di legittimita’ che hanno riconosciuto la buona fede in senso soggettivo anche se dovuta ad un errore per colpa grave in materia di indebito oggettivo (Cass. 11/12/2012, n. 22623 e 18/11/2016, n. 23543).
3. Contesta, infine, con un terzo composito motivo di impugnazione, per un verso, la “Violazione dell’articolo 360 c.p.c. comma 1 n. 3 per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alle norme che disciplinano la responsabilita’ professionale del broker (L. 792 del 1984; 1176 c. c.; 2236 c.c.; 1759 c.c.; 1710 c.c.)” e per l’altro, la “Violazione dell’articolo 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 4 per nullita’ della sentenza a seguito di motivazione inesistente, incoerente meramente apparente, perplessa e incomprensibile, non idonea ad esplicitare le ragioni della decisione (Cass. SS.U.U. 7.4.2014 n. 8053; Corte di cassazione Sezione 6 ordinanza 25 settembre 2018, n. 22598)”.
Quanto alla dedotta violazione di legge, il Consorzio ricorrente contesta che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla domanda di manleva nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. quale broker professionalmente responsabile domanda, pure ribadita con l’appello incidentale.
Quanto alla dedotta nullita’ della sentenza, impugna il capo di sentenza con cui la Corte di merito ha respinto l’appello incidentale del Consorzio sulla domanda di manleva nei confronti del broker e ritiene che la Corte di appello abbia rigettato la domanda di manleva con motivazione “illogica”, affermando che l’onere di rendere una dichiarazione esatta e completa incombe sull’assicurato e non puo’ essere condiviso con il broker con effetto liberatorio dell’assicurato.
4. Il primo motivo di ricorso e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
E’ in primo luogo inammissibile quanto all’asserito riconoscimento che sarebbe contenuto nella pag. 5 della comparsa di costituzione di prime cure della societa’ (OMISSIS) sul fatto che non vi fosse “alcun nesso di causalita’ diretta tra evento assicurato e quello taciuto”; in proposito -come correttamente rileva la stessa societa’ di assicurazioni in controricorso- la proposizione riportata nel ricorso dal Consorzio ricorrente, alla quale il predetto sembrerebbe attribuire effetto confessorio, e’ considerata in modo avulso dal contesto nel quale era contenuta e cioe’, soltanto al fine di richiamare un orientamento giurisprudenziale riportato ad abundantiam dalla parte; difatti, nel richiamato punto della comparsa riportato integralmente in controricorso si legge “In ogni caso e’ principio espresso dalla Corte di cassazione che una simile omissione e’ sufficiente ad integrare la reticenza perche’ incidente sull’entita’ del rischio e dunque sul consenso prestato dall’assicuratore anche se non vi e’ nesso di causalita’ diretto tra evento assicurato e quello taciuto”. Pertanto, a fronte di tale argomentazione, alcun preteso riconoscimento o ammissione nel senso invocato dal Consorzio ricorrente puo’ essere ricondotto alla difesa svolta nella comparsa dalla compagnia di assicurazioni.
Il motivo in esame e’ inoltre infondato sul piano sia della dedotta violazione di legge sia della apparenza della motivazione; la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dagli orientamenti di legittimita’ in materia secondo cui la reticenza dell’assicurato e’ causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre presupposti: 1) la dichiarazione e’ effettivamente inesatta o reticente; 2) la dichiarazione e’ resa con dolo o colpa grave; 3) la reticenza e’ determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore; e, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni – che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperativita’ della garanzia assicurativa – e’ a carico dell’assicuratore (cfr. tra tante Cass. Sez. 3, 30/11/2011 n. 25582; Sez. 3, 10/06/2015 n. 12086; Sez. 3, 04/08/2017 n. 19520).
In linea con i richiamati principi, la Corte di appello ha rilevato che il Consorzio non aveva dichiarato all’assicuratore, al momento della compilazione del questionario informativo precedente alla stipula, di aver subito nel 2006 (due anni e mezzo prima di quello per cui e’ causa) un sinistro analogo di danno da incendio che aveva interessato altro immobile di proprieta’ del Consorzio attribuito alla propagazione delle fiamme fuoriuscite da un mezzo d’opera parcheggiato in adiacenza allo stesso (presupposto sub 1), ritenendo, quindi, che tale omessa dichiarazione rilevava quale vera e propria reticenza negoziale, posto che nel modulo di proposta contrattuale al Consorzio era stato espressamente richiesto dall’assicuratore di riferire se, negli ultimi cinque anni anteriori alla stipulazione, avesse sofferto sinistri della stessa natura di quelli indennizzabili in base alla stipulanda polizza.
La Corte di merito ha poi ritenuto – a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure – la rilevanza di tale reticenza nella conclusione del contratto (presupposto sub 3); difatti, detta sinistrosita’ -pregressa e specifica-subi’ta dal Consorzio aveva stretta attinenza col rischio assicurato (polizza multirischi comprendente l’incendio doloso) come circostanza indispensabile per dare all’assicuratore un quadro completo sulla consistenza del rischio e ha correttamente ritenuto non conforme alla ratio legis una interpretazione dell’articolo 1892 c.c. che conduca a legittimare il comportamento di un assicurato il quale, a propria discrezione, scelga quali episodi pregressi denunciare e quali non denunciare all’assicuratore sulla base di una discutibile “autovalutazione” della propria sinistrosita’ pregressa (pag. 9 della sentenza impugnata). Tale convincimento di rilevanza negoziale e’ stato dalla Corte di appello basato sulla tipologia dei sinistri non dichiarati (ricostruiti sulla base della istruttoria compiuta) in relazione all’oggetto della polizza “multirischi” in questione, la quale ricomprendeva anche le ipotesi di incendio doloso. Proprio sulla base di tale ipotesi, la Corte ha ritenuto intensificato il giudizio sulla obiettiva rilevanza di qualunque specifico precedente di incendio, proprio al fine di porre l’assicuratore in condizione di valutare, tra gli altri, il fattore di rilevanza contrattuale rappresentato dalla pregressa condotta e “sinistrosita’” dell’assicurato.
Quanto all’elemento soggettivo della reticenza (presupposto sub 2), la Corte di merito ha ravvisato la colpa grave del Consorzio il quale, da un lato, si era reso conto, a fronte del tenore del questionario mirato in tal senso, della rilevanza del precedente sinistro sulla determinazione delle condizioni contrattuali della nuova polizza (e sulla stessa opportunita’ per la compagnia assicuratrice di stipularla), ed aveva, dall’altro, tenuto un comportamento palesemente negligente nell’aver attribuito -formulando domanda di manleva nei confronti dell’intermediario broker (OMISSIS) s.r.l. – al contributo dello stesso intermediario la responsabilita’ della compilazione di un questionario reticente. Circostanza quest’ultima che la Corte di merito ha correttamente valutato come non idonea a far venire meno la titolarita’ dell’obbligo di denuncia che incombe soltanto sull’assicurato, “tanto piu’ se i suddetti terzi (il broker (OMISSIS) s.r.l., nella specie) non hanno alcun potere rappresentativo da parte dell’impresa di assicurazione” (sentenza impugnata pag. 11).
In conclusione, la Corte di merito in modo piano e esaustivo ha ritenuto assolto in proposito l’onere della prova incombente sull’assicuratore.
5. Il secondo motivo e’ inammissibile in quanto la buona fede dell’assicurando e’ stata esclusa dalla condivisibile e coerente motivazione del giudice di appello per quanto osservato in relazione al precedente motivo di ricorso. In sostanza il ricorrente chiede, inammissibilmente, una nuova e diversa valutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimita’, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale.
6. Il terzo motivo e’ infondato sia con riferimento al profilo della lamentata violazione di legge sia con riferimento alla dedotta nullita’ della sentenza, con esso si lamenta il mancato accoglimento della domanda di manleva formulata dal consorzio nei confronti del broker intermediario (OMISSIS) s.r.l..
Come gia’ veduto, a proposito del primo motivo, la Corte di appello, lungi dal non avere motivato in proposito, ha espressamente ritenuto che l’onere di rendere dichiarazioni veritiere circa lo stato del rischio dell’assicuratore incombe sull’assicurato e non puo’ essere delegato a terzi con effetto liberatorio (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).
7. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza con riferimento al ricorrente consorzio e alla compagnia di assicurazione (OMISSIS) e vengono liquidate come da dispositivo.
In ragione delle questioni trattate e delle alterne vicende del giudizio, si ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le altre parti che hanno svolto attivita’ in questa sede.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente Societa’ (OMISSIS), che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese compensate rispetto a tutte le altre parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.