il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacche’, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, e’ l’autenticita’ del contrassegno, non la validita’ del rapporto assicurativo.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|31 maggio 2019| n. 14891

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25320-2017 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), quale ente designato per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) SPA in persona del procuratore legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

e contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– resistente –

nonche’ da:

(OMISSIS), in persona del curatore speciale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 186/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e 1, 2, 3, e 7 ricorso incidentale, assorbiti e infondati gli altri;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato in data 12 settembre 2006 al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco, (OMISSIS), in proprio e quale rappresentante legale del figlio minore (OMISSIS), proponeva domanda risarcitoria dei danni subiti da lei e dal figlio per un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (padre del minore, il quale veniva convenuto in proprio come conducente dell’auto ove gli attori erano trasportati una Audi A8 – e nella qualita’ di erede del di lui padre (OMISSIS), che era stato il proprietario di tale vettura), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali ulteriori eredi di (OMISSIS)) e (OMISSIS) S.p.A..

Poco tempo prima del sinistro infatti (OMISSIS) aveva portato per riparazioni la propria automobile, una Audi A6, alla concessionaria (OMISSIS) S.r.l., la quale gli aveva dato intanto, perche’ la usasse in sostituzione, l’auto del padre (OMISSIS), da poco deceduto; e per tale Audi A8 la concessionaria aveva stipulato con (OMISSIS) una polizza “cinque giorni” n. (OMISSIS) per il periodo tra il (OMISSIS) (attestato di assicurazione n. (OMISSIS)); essendosi protratto il tempo necessario per le riparazioni, la concessionaria aveva poi attivato con (OMISSIS) la stessa polizza n. (OMISSIS) per altri cinque giorni – dal (OMISSIS) – con attestato di assicurazione n. (OMISSIS).

Si costituivano i (OMISSIS)- (OMISSIS), che invocavano l’operativita’ della polizza n. (OMISSIS) per il periodo dal (OMISSIS). Rilevavano che in questo secondo periodo nel contrassegno assicurativo era stato scritto correttamente il tipo di vettura (Audi A8), ma era stata indicata erroneamente la targa, essendo stata scritta quella della Audi A6. Per tale erronea compilazione, a loro avviso, la concessionaria (OMISSIS) S.r.l. era stata contrattualmente inadempiente, e quindi chiedevano l’autorizzazione alla sua chiamata in causa, autorizzazione che il giudice concedeva.

Si costituiva anche (OMISSIS), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non operativita’ della polizza; chiedeva pure l’autorizzazione alla chiamata in causa della concessionaria (OMISSIS).

Sosteneva inoltre che (OMISSIS) era totalmente responsabile del sinistro, essendo stato alla guida in stato di ebbrezza, dichiarando pertanto di voler agire in rivalsa nei suoi confronti.

Adduceva altresi’ un concorso di colpa della (OMISSIS) per la violazione delle norme relative alle modalita’ di trasporto del minore, chiedendo l’autorizzazione alla sua chiamata in causa.

Chiedeva quindi la nomina di un rappresentante per il minore per sussistenza di un conflitto di interessi tra lui e la madre.

(OMISSIS) S.r.l., chiamata in causa, si costituiva resistendo, e tra l’altro rilevava che non era stato chiamato in causa il FGVS.

La (OMISSIS) poi, autorizzata, chiamava in causa la compagnia designata dal FGVS, cioe’ (OMISSIS) S.p.A., estendendo le proprie domande nei suoi confronti; questa compagnia restava contumace.

In seguito veniva nominato dal giudice tutelare un curatore speciale per il minore (OMISSIS), curatore che si costituiva, insistendo in quanto gia’ chiesto.

Con sentenza del 27 febbraio 2014 il Tribunale condannava solidalmente (OMISSIS) S.p.A. (originariamente (OMISSIS) S.p.A.), (OMISSIS) nonche’ nei limiti della quota ereditaria (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a risarcire il minore nella misura di Euro 907.973,20 oltre interessi e la (OMISSIS) nella misura di Euro 60.164,23 oltre interessi; dichiarava il diritto di rivalsa di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e, nei limiti della quota ereditaria, verso gli altri eredi di (OMISSIS); rigettava ogni altra domanda.

Avendo proposto appello principale (OMISSIS) e appello incidentale il minore (OMISSIS), si costituiva (OMISSIS) chiedendo con appello incidentale che fosse dichiarato nullo il giudizio e che fossero rigettate le domande nei suoi confronti; si costituiva pure la (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello e, in subordine, come appello incidentale, la condanna di (OMISSIS), degli eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS); quest’ultima si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello; (OMISSIS) e gli altri eredi di (OMISSIS) restavano contumaci.

Con sentenza del 28 marzo 2017 la Corte d’appello di Venezia accoglieva l’appello principale e parzialmente l’appello incidentale di (OMISSIS), della (OMISSIS) e di (OMISSIS) S.r.l., e quindi dichiarava inoperativa la polizza n. (OMISSIS) rigettando ogni domanda nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), dichiarava responsabile del sinistro (OMISSIS) e condannava – tutti in solido – lui, in proprio e quale erede di vitto (OMISSIS), gli altri eredi di quest’ultimo limitatamente alla quota di eredita’ nonche’ (OMISSIS) nei limiti di massimale a risarcire il minore (OMISSIS) nella misura di Euro 988.622 oltre interessi e la (OMISSIS) nella misura di Euro 60.164,23 oltre interessi.

2. Ha presentato ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articoli 7 e 18 (corrispondenti al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 127 e 144, Codice delle assicurazioni private).

Adduce la ricorrente che la corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza di un valido rapporto assicurativo, poiche’ la polizza n. (OMISSIS) sarebbe stata illegittimamente attivata per l’Audi A8, in quanto (OMISSIS) ne avrebbe disposto al di fuori delle ipotesi previste nella polizza stessa (ai fini di vendita, per prova di collaudo o dimostrazione) e in quanto la copertura, secondo le clausole contrattuali, non poteva superare i cinque giorni. La corte territoriale avrebbe pertanto ritenuto il contratto assicurativo quantomeno inefficace.

Si oppone che la L. n. 990 del 1969, articolo 7 (ora articolo 127 cod. ass.) stabilisce che il rilascio di contrassegno assicurativo da parte della compagnia RCA la vincola a risarcire i danni da circolazione del veicolo anche se il contratto assicurativo e’ inefficace, perche’ nei confronti del danneggiato rileva l’autenticita’ del contrassegno, non la validita’ del rapporto assicurativo, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimita’ (si citano Cass. 25130/2010 e Cass. 1676/2009).

Dunque l’invocato articolo 7 sarebbe diretto a tutelare l’affidamento del danneggiato, con conseguente copertura anche dell’ipotesi di apparenza del diritto; e l’apposizione del contrassegno sull’automobile servirebbe a comunicare ai terzi danneggiati che sussiste copertura assicurativa.

2.2 Il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 denuncia violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 7, Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 14, comma 1, lettera c), e articolo 1370 c.c..

La Corte d’appello aveva rilevato che il contrassegno riportava una targa diversa da quella dell’Audi A8, cioe’ la targa dell’Audi A6 che era in riparazione; desumendone che sarebbe rimasto errato il piu’ importante degli elementi identificativi del veicolo, per cui sarebbe mancata la copertura assicurativa dell’Audi A8.

Obietta la ricorrente che l’esame dell’efficacia del contrassegno non potrebbe limitarsi ad uno solo dei dati identificativi del veicolo.

Nel caso in esame vi sarebbe stato un errore materiale, e infatti sarebbe diverso il numero della polizza della Audi A6.

L’allora vigente Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 14, comma 1, lettera c), avrebbe messo “sul piano paritetico” l’indicazione del contrassegno del tipo di veicolo e della targa.

Nell’ottica dell’affidamento del terzo danneggiato non si potrebbe prescindere dall’indicazione dell’auto nel contrassegno come Audi A8, e non quindi come Audi A6. Gli elementi identificativi del veicolo, ai sensi dell’appena citato articolo 14, sarebbero appunto collocati su un piano paritetico, per cui nel caso in esame sarebbe stato sufficiente per individuare la vettura il tipo – Audi A8 -, che gia’ avrebbe impedito di confondere la copertura con quella di Audi A6.

Inoltre sarebbero stati riportati correttamente la cilindrata e lo stesso numero ((OMISSIS)) del contratto assicurativo della prima stipulazione.

La L. n. 990 del 1969, articolo 7 dovrebbe interpretarsi come finalizzato a tutelare l’affidamento del terzo, in una situazione di apparenza del diritto (si richiama di nuovo Cass. 25130/2010): e nel caso in esame vi sarebbe stata un’apparenza oggettiva (prescindente dal comportamento colposo del titolare del diritto), onde sarebbe insorto un ragionevole convincimento del terzo derivante da errore scusabile.

A cio’ dovrebbe aggiungersi che vi sarebbe stato un comportamento colposo dell’assicuratore tale da generare nel terzo un legittimo affidamento in buona fede nel senso che la situazione di fatto fosse conforme alla situazione di diritto: rilasciando il contrassegno, la compagnia assicurativa avrebbe tenuto un comportamento colposo, generante il convincimento che la polizza riguardasse l’Audi A8. La compagnia invece avrebbe dovuto verificare i dati trasmessi e con normale diligenza accorgersi dell’errore relativo alla targa, dal momento che la riattivazione della stessa polizza riguardava la medesima vettura Audi A8.

Avendo la condotta della compagnia generato l’affidamento di buona fede del terzo, a questo non sarebbe opponibile l’inoperativita’ della garanzia assicurativa.

Tenuto conto poi di tutti i dati documentali, se vi fosse stato dubbio si sarebbe dovuto applicare l’articolo 1370 c.c., ovvero si sarebbe dovuto effettuare una interpretazione favorevole al non predisponente la clausola, trattandosi di clausola delle condizioni generali di contratto predisposta dall’assicuratore.

E questo sarebbe proprio il principio interpretativo usualmente applicato nei contratti di assicurazione per RCA obbligatoria.

2.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo, motivo che dovrebbe essere vagliato nel caso in cui non fossero accolti i motivi precedenti.

La Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare che la polizza indicata nei due contrassegni aveva sempre lo stesso numero ((OMISSIS)) mentre il numero della polizza di Audi A6 sarebbe stato (OMISSIS).

Inoltre non avrebbe esaminato che la cilindrata indicata nel contrassegno era 2500 c.c., mentre per l’Audi A6 era 2000 CC. Infine avrebbe omesso di esaminare che in entrambi contrassegni l’auto veniva indicata come Audi A8.

3. (OMISSIS) si e’ difeso con controricorso, condividendo il ricorso principale e proponendo pure ricorso incidentale articolato in sette motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle condizioni generali e speciali del contratto assicurativo: in particolare, gli articoli 1 e 3.1 lettera a) della polizza n. (OMISSIS) in relazione alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, articoli 1, 7 e 18, Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, articolo 9, articoli 1326, 1372 e 1917 c.c.; e cio’ in rapporto a esistenza, validita’ ed efficacia del rapporto assicurativo e in ogni caso alla inopponibilita’ al danneggiato della violazione delle clausole della polizza.

Non sarebbero state contestate la validita’ e l’efficacia della stipulazione della polizza n. (OMISSIS) tra la concessionaria (OMISSIS) e (OMISSIS), e per tale polizza sarebbe stato pagato il premio; sarebbero state contestate soltanto le modalita’ di riattivazione della polizza per il secondo periodo di operativita’.

Comunque le condizioni generali e speciali della polizza avrebbero valenza ed efficacia soltanto tra i contraenti (la compagnia e la concessionaria, quindi), e, pertanto, non sarebbero opponibili al terzo danneggiato.

Infatti nel paragrafo “Oggetto della garanzia” si sarebbe, tra l’altro, prevista la rivalsa della compagnia nei confronti del contraente (la concessionaria (OMISSIS)), dell’assicurato ( (OMISSIS)), del proprietario della vettura (gli eredi di (OMISSIS)) e del conducente ( (OMISSIS)) “per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ di eccezioni previste” dalla L. n. 990 del 1969, articolo 18.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 3378/2015) riconoscerebbe che, anche in caso di contratto d’assicurazione per cinque giorni per vendita, prova, collaudo dimostrazione, una volta che siano stati rilasciati certificato e contrassegno di assicurazione, ai fini della promuovibile azione diretta verso l’assicuratore varrebbe soltanto la loro autenticita’, e non la validita’ del rapporto assicurativo.

La corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato anche l’articolo 3.1, lettera a), delle condizioni speciali di polizza, per cui il contraente deve comunicare per ogni veicolo che entra in rischio “la durata per la quale deve essere prestata l’assicurazione, durata che comunque non potra’ essere superiore a cinque giorni consecutivi”.

A differenza di quanto ritenuto dal giudice d’appello, cio’ non escluderebbe la riattivazione della polizza per i cinque giorni seguenti, purche’ sia pagato il relativo premio (fatto qui non contestato), onde la copertura per cinque giorni a partire dal 19 novembre 2004 sarebbe stata valida ed efficace.

Le violazioni degli articoli 1 e 3.1, lettera a), delle condizioni speciali denunciate da (OMISSIS) configurerebbero oggi un inadempimento contrattuale della concessionaria (OMISSIS) nei confronti della compagnia tale da giustificarne la rivalsa.

Nei rapporti tra danneggiato e assicuratore il contratto sarebbe invece un mero presupposto, per cui sarebbe sufficiente l’esistenza della polizza: avrebbe pertanto errato il giudice d’appello nel ritenere opponibile al terzo danneggiato la non operativita’ di quest’ultima.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle condizioni generali e speciali, in particolare delle clausole 1 e 3.1, lettera a), della polizza n. (OMISSIS) in relazione alla L. n. 990 del 1969, articoli 1, 7 e 18, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 9 e agli articoli 1372, 1882, 1888 e 1917 c.c.; cio’ in riferimento alla inopponibilita’ al terzo danneggiato di invalidita’, inefficacia, erroneita’ e falsita’ di polizza e contrassegno, nonche’ il riferimento ad autenticita’ di polizza e di contrassegno e alla tutela dell’affidamento del danneggiato.

La corte territoriale avrebbe dato rilievo, ai fini dell’opponibilita’ al terzo, dell’asserita inefficace del contrassegno (per erronea indicazione della targa) senza tenerne in conto l’autenticita’.

Vengono citati la L. n. 990 del 1969, articolo 18, comma 1, e articolo 7 per sostenere che il contrassegno avrebbe funzione comunicativa della copertura assicurativa, nei suoi elementi di esistenza, individuazione della compagnia e individuazione del periodo assicurativo.

Quel che rileverebbe per promuovere l’azione diretta del danneggiato verso la compagnia sarebbe l’autenticita’ del contrassegno, alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Nel caso in esame il contrassegno avrebbe riportato un errore materiale ma non sarebbe stato falso.

E nell’ipotesi in cui i documenti sono autentici dovrebbe prevalere l’apparenza sulla realta’.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle condizioni generali e speciali della polizza n. (OMISSIS) (“articolo 3, primo trattino”) in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articoli 9 e 14 e agli articoli 1362, 1366, 1367 e 1369 c.c.; cio’ in riferimento all’efficacia del contrassegno e alla interpretazione dei dati riportati e del contrassegno.

La corte territoriale avrebbe ritenuto che, essendo errata l’indicazione della targa, sarebbe stato errato il dato “realmente determinante” per individuare il mezzo assicurato: cio’ avrebbe reso inefficace il contrassegno perche’ questo non avrebbe svolto la sua funzione e non avrebbe potuto dunque creare alcun affidamento.

In tal modo la corte avrebbe arbitrariamente attribuito rilevanza fondamentale al numero della targa per identificare il veicolo, non tenendo conto degli altri dati presenti nel contrassegno, indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 14. La discrepanza tra targa e tipo di veicolo avrebbe potuto essere risolta dalla corte territoriale con la cilindrata del veicolo stesso.

(OMISSIS) avrebbe eccepito soltanto nell’atto d’appello la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 14, lettera c), che esige l’indicazione del tipo di veicolo, perche’ nello spazio per indicare il tipo di veicolo risulta scritto Audi A8 anziche’ autovettura, “sulla scia del rilievo” del Tribunale.

Al riguardo la ricorrente ribadisce le confutazioni presentate sul punto nella propria comparsa di risposta del secondo grado, adducendo poi che quanto era stato comunque correttamente indicato sarebbe stato ancor piu’ idoneo a individuare il veicolo. Tre dei quattro dati riportati nel contrassegno, infatti, lo avrebbero identificato: la marca e il modello (Audi A8), la cilindrata (2500 CC) e il numero di polizza ((OMISSIS): non il numero della polizza di Audi A6, dunque).

Nell’interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 14, inoltre, il giudice d’appello non avrebbe correttamente applicato i principi generali dell’interpretazione: l’articolo 1362 c.c., comma 1 (la volonta’ delle parti sarebbe stata assicurare Audi A8), l’articolo 1367 c.c. (il principio della conservazione del contratto, qui violato) e l’articolo 1366 c.c. (pure violato perche’ l’interpretazione non sarebbe stata effettuata in buona fede).

3.4 Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo, relativo alla operativita’ ed efficacia della polizza n. (OMISSIS) riguardante Audi A6 e relativa alla conseguente inutilita’ di attivazione per essa della polizza n. (OMISSIS) per il periodo dei cinque giorni dal 19 novembre 2004 in poi.

La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che nel ricorso introduttivo del primo grado si sarebbe affermata l’esistenza della polizza n. (OMISSIS) per Audi A6, che il Tribunale avrebbe ritenuto non necessario attivare proprio perche’ “ulteriore copertura assicurativa”. Se la corte territoriale ne avesse tenuto conto, avrebbe dovuto concludere che con il contrassegno dei cinque giorni a partire dal 19 novembre 2004 si sarebbe inteso assicurare Audi A8, che altrimenti non avrebbe avuto assicurazione.

3.5 Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo in ordine al comportamento colposo di (OMISSIS) nel rilasciare la copertura per la polizza n. (OMISSIS) per il periodo (OMISSIS) e in ordine alla idoneita’ di tale comportamento a tutelare l’affidamento del terzo danneggiato.

Il giudice d’appello non avrebbe applicato i principi di apparenza del diritto, pur sussistendo la buona fede del terzo e il comportamento colposo della compagnia per gli omessi controlli che avrebbero impedito l’errore materiale di compilazione del contrassegno.

3.6 Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e del procedimento per mancata ammissione delle prove orali dirette a dimostrare il comportamento colposo di (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’attivazione e nella riattivazione della polizza n. (OMISSIS) e nella compilazione del contrassegno n. (OMISSIS) per i cinque giorni a partire dal (OMISSIS).

La corte territoriale, a pagina 15 della sua sentenza, avrebbe disatteso tali prove con una affermazione “volta piu’ a non ammettere i capitoli di prova formulati da (OMISSIS), piuttosto che quelli formulati dal patrocinio del minore”.

3.7 I settimo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2043 e 2056 c.c. Regio Decreto n. 1403 del 1922 e relative tabelle nella liquidazione del danno da perdita di capacita’ lavorativa generica e mancato riconoscimento della rivalutazione sul danno suddetto riconosciuto.

La corte territoriale ha accolto l’appello incidentale laddove ha riconosciuto il maggior danno da perdita di capacita’ di lavoro generica e il danno patrimoniale per spese di assistenza medica, anche in futuro.

Non sussistendo norme specifiche in ordine al danno patrimoniale da perdita della capacita’ lavorativa generica, la corte lo ha liquidato equitativamente ai sensi dell’articolo 1226 c.c., ma “non ha esplicitato il ragionamento sotteso”, eseguendo soltanto un calcolo che porterebbe a risultati diversi rispetto a quelli proposti nell’appello incidentale. Sarebbe impossibile verificare la correttezza degli importi indicati.

Sembrerebbe comunque che la corte abbia utilizzato “la formula di prassi”: il triplo della pensione sociale per il coefficiente di eta’ di cui al Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 per la percentuale di invalidita’, attualizzando il coefficiente di eta’ tramite la non decurtazione dello scarto tra vita biologica e vita lavorativa. Il che non sarebbe corretto ed equo, in quanto si dovrebbe tenere conto “anche dell’innalzamento progressivo dell’eta’ lavorativa” e valutare poi l’attuale difficile situazione economica. La giurisprudenza di questa Suprema Corte (vengono citate le sentenze nn. 20615 e 16197 del 2015) avrebbe insegnato che i coefficienti del citato regio decreto non portano ad un totale risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1223 c.c., per cui non sarebbero utilizzabili neppure ai sensi dell’articolo 1226 c.c., a causa dell’aumento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi d’interesse.

Nel primo grado di giudizio sarebbe stata chiesta la liquidazione del danno da perdita di capacita’ di lavoro generica con il coefficiente della Tabella di capitalizzazione delle tavole di mortalita’ dell’Istat del 2001 al tasso legale del 2,5%: applicando tale coefficiente e lo scarto del 10% tra la vita biologica e quella lavorativa il risarcimento sarebbe stato superiore.

Si chiede pertanto di cassare, per consentire l’applicazione di “altri parametri/coefficienti” rispetto a quelli delle tabelle del 1922 di cui si e’ avvalsa la corte territoriale; si citano, “ad esempio” i coefficienti enunciati in un Incontro di Studio del CSM a Trevi dal 30 giugno al 1 luglio 1989, e i coefficienti delle Tavole di mortalita’ dell’Istat del 2004 al tasso legale del 2,5%.

Si lamenta infine il ricorrente che il giudice d’appello, sull’importo del danno patrimoniale da perdita di capacita’ lavorativa, non avrebbe riconosciuto la rivalutazione, pur richiesta. Trattandosi di obbligazioni di valore sarebbe necessario applicarla automaticamente, “oltre interessi compensativi dal fatto dannoso e interessi legali sulla somma liquidata a far data dalla Sentenza”.

4. Contro entrambi i ricorsi si sono difesi con rispettivo controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS). Hanno poi depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. sia (OMISSIS) sia (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale nonche’ il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale devono essere congiuntamente vagliati in quanto, come si e’ visto riassumendone il contenuto, tutti attengono in sostanza al denunciato errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello escludendo la sussistenza di un rapporto assicurativo valido ed efficace in forza della polizza stipulata da (OMISSIS) S.r.l. con (OMISSIS) S.p.A. (ora (OMISSIS) S.p.A.) per la vettura coinvolta nel sinistro, l’Audi A8.

5.1 La corte territoriale, nelle pagg.15 ss. della sentenza impugnata, cosi’ si esprime in ordine alla questione del contrassegno per riformare la sentenza di primo grado: “non sussisteva un valido rapporto assicurativo” perche’ “la polizza n. (OMISSIS) era stata illegittimamente attivata per l’autovettura A8” messa a disposizione di (OMISSIS), il quale pertanto “disponeva del mezzo al di fuori delle ipotesi consentite dalla polizza”, cioe’ la circolazione “ai fini della vendita, per prova collaudo o dimostrazione”.

Inoltre la copertura assicurativa, come stabilito “dal punto 3.1, lettera a)” (evidentemente della polizza), non poteva durare oltre cinque giorni consecutivi: vale a dire la polizza (attiva per il periodo dal (OMISSIS), costituendo “un sostanziale prolungamento della copertura assicurativa della precedente polizza – avente, tra l’altro, lo stesso numero – n. (OMISSIS) e sempre dei 5 giorni – relativa al periodo (OMISSIS)”) “era in contrasto con le previsioni contrattuali”.

E ancora, il contrassegno era inefficace perche’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970, articolo 14. 1, lettera c), vigente all’epoca del sinistro, prevedeva che contenesse l’indicazione di vari dati, tra cui la targa: ma quella riportata era erronea, essendo della vettura A6. Mancava pertanto copertura assicurativa per l’auto coinvolta nel sinistro, del quale – in conclusione – doveva rispondere il FGVS tramite la compagnia designata, (OMISSIS) S.p.A.

5.2 Questi argomenti – che non investono la sussistenza o meno di affidamento del danneggiato in relazione alla copertura assicurativa – pretermettono totalmente il consolidato insegnamento giurisprudenziale sull’autenticita’ del contrassegno e, appunto, sull’affidamento del terzo danneggiato, esaminando invece la questione soltanto dal punto di vista del rapporto tra assicuratore e contraente.

Richiamando, allora, gli arresti piu’ recenti, e’ il caso di riportarne una breve rassegna che mette in luce la dirimente rilevanza dell’affidamento del danneggiato, che, nella considerazione degli interessi coinvolti, il legislatore ha scelto come precipuo oggetto di tutela.

Da ultimo, invero, Cass. sez. 3, 13 luglio 2018 n. 18519 ha affermato che, per il combinato disposto della L. n. 990 del 1969, articolo 7 (ora articolo 127 cod. ass.) ed articolo 1901 c.c. “il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacche’, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, e’ l’autenticita’ del contrassegno, non la validita’ del rapporto assicurativo.”;

E il citato articolo 7 “mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato”, non obbligato, quindi, “ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione”: ne deriva che l’assicuratore puo’ svincolarsi dalla propria responsabilita’ in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato soltanto se giunga a provare “l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso” (principi, questi, gia’ in precedenza affermati, tra gli altri, da Cass. sez. 3, 27 agosto 2014 n. 18307, Cass. sez. 3, 13 dicembre 2010 n. 25130 e Cass. sez. 3, 17 luglio 2009 n. 16726; e si vedano pure Cass. sez. L, 16 febbraio 2017 n. 4112 e Cass. sez.6-3, ord. 9 ottobre 2015 n. 20374, che ribadiscono l’obbligo dell’assicuratore a risarcire il terzo danneggiato per autenticita’ del contrassegno, anche se l’assicurazione e’ sospesa ex articolo 1901, comma 1, c.c. a causa di omesso versamento del premio).

Del tutto coerente a questa impostazione e’ Cass. sez. 3, 13 ottobre 2017 n. 24069, che valorizza proprio il rilascio del contrassegno quale fonte dell’affidamento del danneggiato, a cio’ posponendo, dunque, la realta’ giuridica – in termini di validita’ e di efficacia – del contratto assicurativo: l’arresto riconosce infatti che, qualora non sussista una valida ed efficace polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile da circolazione di veicoli “e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di di un certificato o di un contrassegno assicurativo”, il danneggiato puo’ agire L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 (ora articolo 144 cod. ass.) “nei confronti dell’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno” oppure, a sua scelta, nei confronti dell’impresa designata dal FVGS L. n. 990 del 1969, ex articolo 19 (ora articolo 283 cod. ass.) se intende far valere “la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa”. La tutela del danneggiato e’ dunque completa, la presenza di una criticita’ della copertura assicurativa originando, a ben guardare, addirittura un potenziamento della tutela stessa, conferendo al danneggiato una facolta’ di scelta tra le compagnie assicurative.

5.3 L’affidamento del terzo danneggiato, come generato dall’autenticita’ del contrassegno, in ultima analisi incide radicalmente sull’efficacia del contratto assicurativo, in perfetta coerenza con l’obiettivo del sistema dell’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli: il legislatore, tramite l’obbligatorieta’ del contratto assicurativo e il peculiare effetto dell’affidamento su di esso del terzo danneggiato, inserisce una vera e propria endiadi strumentale orientata ad una protezione di massima ampiezza di tutte le persone coinvolte in un sinistro, riservando al FGVS – strumento invece di extrema ratio – un ambito il piu’ possibile ristretto e, d’altronde, controbilanciando il vantaggio dell’incrementato percepimento di premi da parte delle compagnie assicurative – come conseguenza dell’obbligatorieta’ della stipulazione del contratto assicurativo per tutti i veicoli circolanti – con una evidente translatio del rischio rappresentato dal “difetto”, in termini di stipulazione o in termini di esecuzione, del contratto stipulato – a carico delle compagnie stesse, nei limiti evidenziati dalla giurisprudenza sopra riportata.

5.4 Nella vicenda in esame, poi, l’autenticita’ del contrassegno – naturale fonte dell’affidamento per il terzo danneggiato – e’ indiscussa: e ictu oculi non e’ ragionevole, comunque, sostenere che un evidente errore materiale come quello concernente la targa possa automaticamente inficiare l’apparenza e, dunque, l’affidamento, considerata la sussistenza nel contrassegno di ulteriori dati identificativi (come la cilindrata e l’indicazione della compagnia di assicurazione).

Tra l’altro, essendo in questo caso il numero di polizza il medesimo di quello relativo ai primi cinque giorni di copertura (si coglie qui l’occasione per rimarcare che la tipologia di contratto, destinata alla copertura di determinate utilizzazioni del veicolo, non rileva nei confronti del terzo danneggiato, perche’ non puo’ incidere sull’apparenza del contrassegno e sul correlato affidamento del terzo), non si puo’ non dare atto che emerge con evidenza il comportamento colposo tenuto dalla compagnia assicurativa quando ha rilasciato il secondo contrassegno senza avvedersi dell’errore materiale in esso presente.

Dunque, tutto si risolve (anche a prescindere dalle condizioni generali e speciali del contratto assicurativo, come gia’ si accennava a proposito dei pattuiti generi di utilizzazione del veicolo) con la normativa – come richiamata dagli arresti sopra citati – che consente l’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore attuando, si ripete, una conclamata ratio di tutela del terzo danneggiato, superabile soltanto se sussiste un affidamento non riconducibile a buona fede, ovvero se e’ mancata l’apparenza della copertura assicurativa.

Un limitato errore materiale infatti, in un contesto di certa lex in cui la giurisprudenza di questa Suprema Corte riconosce la tutela del terzo danneggiato persino in caso di contratto invalido, non puo’ far venir meno automaticamente la tutela al terzo danneggiato: si e’ dinanzi, appunto, ad una species di assicurazione obbligatoria, per cui il vantaggio della compagnia generato dall’obbligo del contraente a stipulare e’ controbilanciato dalla funzione di oggettiva tutela che la compagnia acquisisce, non essendo consentito abusare del FGVS.

I motivi in esame, proposti in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa nei confronti del danneggiato da entrambi i due ricorsi, risultano, in conclusione, fondati; il che conduce all’assorbimento degli ulteriori motivi denuncianti vizio motivazionale al riguardo, ovvero il terzo motivo del ricorso principale e i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso incidentale.

6. Rimane pertanto da esaminare l’ultimo motivo del ricorso incidentale.

Anche a proposito di questa tematica la corte territoriale non ha tenuto in conto l’insegnamento nomofilattico.

Accogliendo l’appello incidentale proposto da (OMISSIS), la corte ha riconosciuto il maggior danno da perdita della capacita’ lavorativa generica dell’attuale ricorrente, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio disposta proprio nel secondo grado, quantificando la perdita suddetta nella misura del 65%. Per determinarne il relativo quantum risarcitorio spettante all’attuale ricorrente, tuttavia, la corte, senza spiegare in base a quale ragionamento giuridico cio’ venga effettuato, calcola “sulla base del triplo della pensione sociale, ora denominato assegno sociale – pari a Euro 17.492,28 – moltiplicato per il coefficiente 19,177 – ritenuto equo considerare che egli non intraprendera’ un’attivita’ lavorativa prima dei vent’anni ulteriormente moltiplicato per la percentuale del 65%” (cosi’ risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, a pagina 24).

E’ evidente, quindi, che, come lamenta la censura in esame, la corte territoriale ha adottato un sistema ormai riconosciuto come del tutto inadeguato, ovvero quello fondato sul risalente Regio Decreto n. 1403 del 1922.

Invero, allo “stato dell’arte”, il danno permanente da incapacita’ di guadagno non puo’ piu’ liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con Regio Decreto n. 1403 del 1922 dal momento che questi, sia a causa dell’aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d’interesse, non sono piu’ idonei a garantire un effettivo corretto risarcimento del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell’articolo 1223 c.c.: cosi’ e’ stato affermato” tra gli arresti massimati, da Cass. sez. 3, 4 ottobre 2015 n. 20615 e Cass. sez. 3, 12 aprile 2018 n. 9048, aggiungendo altresi’ che il giudice di merito e’ libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili (si tratta, ovviamente, di una valutazione sostanzialmente di merito rispetto al caso concreto), purche’ si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti: esempio fornito sono i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina, come quelli dell’Incontro di Studio del CSM tenuto in data 30 giugno-1 luglio 1989 a Trevi, che infatti nel motivo sono stati invocati.

Il motivo in ordine a questa tematica risulta dunque fondato, ictu oculi non essendo sufficiente a corrispondere all’insegnamento di questa Suprema Corte la decurtazione del periodo di vita non lavorativa effettuata dalla corte territoriale. Accogliendosi pertanto il motivo, il giudice di rinvio dovra’ correggere (il che assorbe pure ogni ulteriore censura sulla modalita’ di quantificazione) l’importo risarcitorio di questa species di danno.

7. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto quanto al primo e al secondo dei suoi motivi, assorbito il terzo; parimenti deve essere accolto il ricorso incidentale nei suoi motivi primo, secondo, terzo e settimo, assorbiti gli altri. Pertanto la sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con conseguente rinvio, anche per le spese processuali, ad altra sezione della stessa corte territoriale.

P.Q.M.

Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo, nonche’ i motivi primo, secondo, terzo e settimo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.