La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso inverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
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Corte d’Appello|Catania|Sezione 2|Civile|Sentenza|6 settembre 2022| n. 1711
Data udienza 12 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
dr Maria Stella Arena Presidente
dr Massimo Lo Truglio Consigliere
dr Francesco Billè Consigliere rel. est.
ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1172/2021 R.G.,
promossa da
(…) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. (…)), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Ga.Ta.;
APPELLATA IN SEDE DI RINVIO
contro
(…), nato (…) (c.f. (…))
APPELLANTE CONTUMACE IN SEDE DI RINVIO
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, all’esito dell’udienza cartolare (ex art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020) del 19 aprile 2022. La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 6 agosto 2014, (…) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltagirone, (…) al fine di ottenere la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 847.611,40, detratto l’importo già liquidato ed incassato di Euro 169.522,28, riconducibile a quattro polizze vita stipulate dal fratello (…) con (…) S.p.A. e che indicavano, quali beneficiari, i propri “eredi legittimi” (lo stesso attore, nonché quattro nipoti, figli di una sorella, deceduta prima della sottoscrizione delle polizze). Tale domanda si fondava sull’assunto che l’attore era l’unico erede del de cuius, non trovando applicazione per il caso di specie le norme successorie e, di conseguenza, neanche l’istituto della rappresentazione ex art. 467 c.c.. In via subordinata, (…) chiedeva, nel caso fossero ritenute applicabili le norme successorie, la condanna di (…) al pagamento in suo favore del 50% della somma dovuta per le polizze assicurative, pari ad Euro 423.805,70, con detrazione della somma di Euro 169.522,28, già liquidata all'(…), oltre interessi della domanda sino al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava le domande, di cui ne chiedeva il rigetto, sul rilievo che aveva proceduto regolarmente alla liquidazione, in favore dei richiedenti, delle quattro polizze oggetto del giudizio, attraverso una suddivisione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto.
Con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., emessa in data 27.08.2015, il tribunale adito rigettava le domande dell'(…), regolando le spese secondo il principio della soccombenza
Rilevava il primo giudice a sostegno della pronuncia che “…………. per costante giurisprudenza l’individuazione dei beneficiari-eredi va effettuata attraverso l’accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell’eredità (testamentaria o legittima art. 457, comma primo, e 565 cod. civ.) e che le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote ….”.
Avverso tale provvedimento (…) interponeva appello per la sua integrale riforma, censurando la decisione, con l’unico motivo, laddove il primo giudice aveva ritenuto corretta la suddivisione del capitale assicurato, operata dalla compagnia appellata, in cinque quote uguali, reiterando l’accoglimento delle domande svolte innanzi al Tribunale.
Si costituiva in giudizio (…) S.p.A., resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1124, pubblicata il 18 maggio 2018, la Corte d’Appello di Catania, accoglieva l’appello proposto dall'(…) e, ritenuta l’applicabilità delle norme sulla successione ereditaria e, nella fattispecie, dell’istituto della rappresentazione ex art. 467 c.c., condannava (…) S.p.A. a pagare in favore dell’appellante la somma di Euro 254.283,42, quale differenza tra la somma dovutagli in ragione della propria quota ereditaria (50%) e la somma già ricevuta dalla Compagnia. Le spese di entrambi i gradi del giudizio venivano compensate tra le parti.
Rilevava la Corte, a sostegno della pronuncia di riforma che “Con sentenza n. 19210 del 2015 la Suprema Corte ha completamente rovesciato il metodo di liquidazione delle polizze per il caso di morte a favore degli eredi beneficiari, mutando radicalmente l’orientamento costante della giurisprudenza in materia…. Con il pronunciamento del 2015 la S.C. ……. stabilisce che il riferimento agli eredi va inteso non solo come individuazione, per così dire, nominativa, dei soggetti beneficiari, ma anche quale parametro che misura la loro concreta partecipazione al capitale assicurato”.
Avverso tale sentenza (…) S.p.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura. (…) resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
Con sentenza n. 11421/2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a cui la causa era stata rimessa dalla terza sezione in ragione della sussistenza di una questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, accoglieva il primo motivo del ricorso proposto da (…) (violazione e falsa applicazione degli artt. 1920 e 1362 c.c.), dichiarava assorbito il secondo e, rigettato il ricorso incidentale dell'(…), cassava la sentenza n. 1124/18 della Corte d’Appello di Catania in relazione alla censura accolta, disponendo il rinvio della causa alla medesima Corte, in composizione diversa, anche per la regolazione delle spese di giudizio. Dava, altresì, atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 22 luglio 2021, (…) S.p.A. provvedeva alla riassunzione del procedimento.
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all’esito dell’udienza cartolare (ex art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020) del 19 aprile 2022, con l’assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di (…), non costituitosi nel presente giudizio di rinvio, nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Ciò posto in rito, l’esame della Corte è limitato, nel presente giudizio di rinvio, alla domanda con la quale (…), in riforma dell’ordinanza impugnata, chiede: “In via principale, dichiarare la non applicabilità al caso de quo dell’art. 467 del c.c. e, per l’effetto……., condannare (…) Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (gruppo (…))…….. al pagamento…….. dell’intera somma dovuta, per le polizze di assicurazione in atti, pari ad Euro 847.611,40, dalla quale va detratta la somma di Euro 169,522,28, già liquidata all’odierno appellante, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; In via subordinata, nell’ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere applicabile al caso de quo l’art. 467 del c.c. …… condannare (…) Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (gruppo (…))…… al pagamento………….. del 50% della somma dovuta, per le polizze di assicurazione in atti, pari ad Euro 423.805,70, dalla quale va detratta la somma di euro169.522,28, già liquidata all’odierno appellante, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo”.
Deve attenersi, poi, la Corte al principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio, in virtù del quale:
1. “La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione”;
2. “La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso inverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.
Ciò posto e circoscritta la cognizione dell’impugnazione entro l’ambito sopra delineato, si impone il rigetto dell’appello, dovendo questa Corte uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., al principio suindicato che ha disatteso l’orientamento di cui alla sentenza 19210/2015, ai cui principi la Corte d’Appello di Catania si era uniformata, accogliendo l’impugnazione proposta da (…), avverso l’ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., emessa in data 27.08.2015 dal Tribunale di Caltagirone.
Ribadito anzitutto che il terzo appartenente alla generica categoria degli “eredi” individuati ai sensi dell’art. 1920 c.c., acquista il diritto all’indennità assicurativa iure proprio e non iure successionis, rileva la Corte di legittimità che “la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli “eredi” designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione esclude l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione”.
In considerazione della fonte di siffatto acquisto – costituita dal contratto assicurativo e non dalla delazione ereditaria – il diritto entra a far parte del patrimonio del terzo beneficiario e non di quello del de cuius: pertanto il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Dunque, in prospettiva diametralmente opposta rispetto alla sentenza n. 19210/2015, le Sezioni Unite tracciano un diverso solco argomentativo, segnalando come l’applicazione delle regole della successione legittima o testamentaria, al fine di quantificare le quote indennitarie, costituisca una indebita “regola di completamento”, accogliendo la quale verrebbe erroneamente avallata un’operazione integrativa del regolamento contrattuale tra le parti.
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite gli eredi devono qualificarsi come creditori della prestazione assicurativa gravante in capo all’assicuratore, in forza del contratto. Infatti, “nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell’assicuratore e non dall’asse ereditario dell’assicurato”.
Quanto alla ripartizione, osserva la Suprema Corte che In forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298 c.c., comma 2 e dall’art. 1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
Indicando, quindi, quali beneficiari gli “eredi legittimi”, (…) aveva fatto riferimento al fratello Biagio Gaetano ed ai nipoti, figli della sorella defunta, i quali, sulla base di quanto enunciato dalla Suprema Corte, vantano un diritto iure proprio, scaturente dal contratto di assicurazione, sicché la suddivisione del capitale dovuto deve correttamente avvenire (come effettivamente è avvenuto) in parti uguali, in ragione di un 1/5 ciascuno.
Alla luce dei principi dirimentemente enunciati dalla Corte di Cassazione, corretto si appalesa il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice in seno alla gravata sentenza, svolto coerentemente applicando le norme del diritto successorio, solo ed esclusivamente per individuare i beneficiari delle polizze (eredi legittimi), cioè il fratello ed i nipoti (figli della premorta sorella) del contraente assicurato, quali aventi diritto alla liquidazione del capitale e ripartendo in quote uguali tra gli eredi così individuati il capitale liquidato, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto.
Stando in questi termini la questione, deve trovare conferma l’ordinanza gravata dall'(…), palesandosi coerente con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione il percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
Il rigetto dell’impugnazione comporta l’accoglimento della domanda ex art. 336 c.p.c. di condanna dell’appellato alla restituzione della somma di Euro 277.017,90, versata da (…) in esecuzione della sentenza d’appello n. 1124/2018, oltre interessi legali a far data dalla corresponsione, siccome documentato con la distinta di bonifico del 10 ottobre 2018, in atti.
Avuto riguardo alla circostanza che la questione ha trovato definizione solo attraverso l’intervento dirimente della Suprema Corte a Sezioni Unite, ritiene la Corte di compensare le spese relative al giudizio di appello definito con la sentenza cassata ed al giudizio di Cassazione. Vanno dichiarate irripetibili quelle relative al presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione sul gravame proposto da (…) avverso l’ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., emessa in data 27.08.2015 dal tribunale di Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l’appello e conferma il provvedimento gravato. Compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di rinvio.
Condanna (…) alla restituzione, in favore di (…) S.p.A., della somma di Euro 277.017,90, da quest’ultimo versata in esecuzione della sentenza d’appello n. 1124/2018, oltre interessi legali dal del 10 ottobre 2018 sino al soddisfo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante (…), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 12 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2022.
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