Nell’assicurazione per la responsabilita’ civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all’articolo 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato puo’ proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 ottobre 2018, n. 24548

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19538-2016 proposto da:

(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale dott. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 695/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. In data 15 ottobre 2012 si verifico’ un sinistro stradale che vide coinvolte la vettura condotta da (OMISSIS), assicurata dalla (OMISSIS) s.p.a., poi divenuta (OMISSIS) s.p.a., e la vettura condotta da (OMISSIS), assicurata dalla s.p.a. (OMISSIS). A seguito di tale incidente la (OMISSIS) cedette il proprio credito risarcitorio alla s.a.s. (OMISSIS).

La s.a.s. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Torino, (OMISSIS) e la sua societa’ di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni sul rilievo che l’incidente fosse da ricondurre a responsabilita’ esclusiva del convenuto, colpevole di non aver rispettato il segnale di stop.

Il (OMISSIS) non si costitui’ e neppure la societa’ (OMISSIS), mentre si costitui’ con atto di intervento la societa’ (OMISSIS) e gli originari convenuti vennero dichiarati contumaci. In seguito il (OMISSIS) si costitui’, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace dichiaro’ improponibile la domanda e condanno’ la societa’ attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto (OMISSIS).

2. La pronuncia e’ stata impugnata dall’attrice soccombente e il Tribunale di Torino, con sentenza del 3 febbraio 2016, ha respinto il gravame, ha dichiarato ammissibile l’intervento in causa della s.p.a. (OMISSIS) (riformando sul punto la decisione impugnata), ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale – dopo aver richiamato il testo del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 144 e 149 – che la possibilita’, per il danneggiato da un sinistro stradale, di agire nei confronti del proprio assicuratore e’ una facolta’ volta ad agevolare la procedura risarcitoria. Cio’ non toglie, pero’, che il danneggiato, dopo aver correttamente esperito la fase stragiudiziale, possa “esperire alternativamente l’azione diretta di carattere generale nei confronti della societa’ assicuratrice del veicolo danneggiante”. Alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto la legittimita’ della procedura c.d. di risarcimento diretto, il sistema doveva essere ricostruito, ad avviso del Tribunale, nel senso che il danneggiato ha facolta’ di avvalersi, in via alternativa, del rimedio di cui all’articolo 149 cit. o della tradizionale azione risarcitoria verso l’assicuratore del responsabile civile.

Tanto premesso, il Tribunale ha pero’ rilevato che, se il danneggiato ha optato per la procedura di cui all’articolo 149 cit. nella fase stragiudiziale, egli “non puo’ convenire che la propria compagnia assicuratrice” nella successiva fase giudiziale. Nel caso in esame, quindi, la societa’ appellante, dopo aver inviato la richiesta di risarcimento alla societa’ (OMISSIS) (assicuratore proprio) e solo per conoscenza alla societa’ (OMISSIS) (assicuratore altrui), avrebbe potuto cominciare la causa nei soli confronti della societa’ (OMISSIS), che era quella che aveva istruito la fase stragiudiziale. In sostanza – escluso che le due azioni riconosciute dalla legge siano cumulabili tra loro ovvero proponibili in fasi successive – il Tribunale ha osservato che la parte danneggiata non aveva la possibilita’ di “azionare la fase stragiudiziale sulla base della procedura di risarcimento diretto e, successivamente, agire giudizialmente nei confronti dell’altra compagnia assicurativa”. Il che comportava il necessario rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Torino propone ricorso la s.a.s. (OMISSIS) con atto affidato a quattro motivi.

Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 in relazione ad un primo profilo.

Osserva la societa’ ricorrente che il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata sarebbe contraddittorio ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 180 del 2009. Nella fase stragiudiziale le raccomandate di messa in mora devono essere inviate alle compagnie coinvolte nel sinistro; ma successivamente, terminata senza esito positivo la fase stragiudiziale, in caso di mancata offerta il danneggiato puo’, secondo la ricorrente, agire sia nei confronti della propria assicurazione che nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 in relazione ad un secondo profilo.

Osserva la ricorrente che non sarebbe esatta l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui essa avrebbe inviato alla societa’ (OMISSIS), assicuratrice del (OMISSIS), una lettera “solo per conoscenza”; vero sarebbe, invece, che tale lettera era un atto di messa in mora rivolto ad entrambe le compagnie di assicurazione nella quale si avvisavano le stesse del fatto che, in caso di esito negativo, il danneggiato si sarebbe rivolto al giudice, scegliendo una delle procedure risarcitorie.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 in relazione ad un terzo profilo.

Secondo la ricorrente la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha rilevato che, se il danneggiato avesse inteso promuovere il giudizio nei confronti del responsabile civile, avrebbe dovuto procedere nei confronti di questi e della sua societa’ di assicurazione. Il ragionamento sarebbe errato, perche’ la causa era stata instaurata correttamente nei confronti del danneggiante (OMISSIS) e della sua societa’ di assicurazione, non essendo percio’ vero che si era proceduto solo nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile.

4. Con il quarto motivo si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 in relazione ad un quarto profilo.

Il motivo censura l’affermazione della sentenza secondo la quale il danneggiato aveva scelto la procedura di risarcimento diretto. In realta’, invece, non era stata compiuta alcuna scelta in ordine alla procedura risarcitoria da seguire, poiche’ la diffida era stata inviata ad entrambe le societa’ di assicurazione; dopo di che, terminata senza esito positivo la fase stragiudiziale, la ricorrente aveva optato per la causa nei confronti del responsabile civile e della sua societa’ di assicurazione, esercitando una facolta’ ad essa spettante.

5. I motivi di ricorso censurano tutti, sia pure con diversita’ di prospettazioni e di argomenti, altrettante presunte violazioni del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, per cui possono essere trattati congiuntamente.

La questione che essi pongono riguarda, se cosi’ puo’ dirsi, il rapporto esistente tra la fase antecedente l’instaurazione del giudizio e il giudizio vero e proprio.

5.1. Si rileva, innanzitutto, che non sono in contestazione alcune pacifiche circostanze di fatto, e cioe’ che il credito risarcitorio, maturato in origine dalla conducente (OMISSIS), fu da lei ceduto alla s.a.s. (OMISSIS), che ha intrapreso il giudizio; che la richiesta risarcitoria fu rivolta ante causam da quest’ultima nei confronti della societa’ (OMISSIS), poi divenuta (OMISSIS) s.p.a., cioe’ nei confronti della societa’ assicuratrice della cedente (OMISSIS) e, per conoscenza, alla (OMISSIS); che poi la domanda giudiziale fu invece indirizzata contro il conducente antagonista (OMISSIS) e contro la sua assicurazione, cioe’ la (OMISSIS); tant’e’ che in primo grado gli originari convenuti furono dichiarati contumaci (il (OMISSIS) si costitui’ poi tardivamente), mentre intervenne in causa la (OMISSIS).

I motivi di ricorso contestano la sentenza impugnata la’ dove essa ha ritenuto che, essendosi svolta la fase della richiesta e della trattativa stragiudiziale con la societa’ di assicurazione della stessa parte danneggiata, l’introduzione del giudizio risarcitorio non poteva che avvenire nei confronti di questa, per cui la domanda avanzata contro l’assicuratore del veicolo antagonista, secondo il modello “classico” dell’articolo 144 del d.lgs. cit., era da ritenere improponibile.

5.2. Per inquadrare correttamente i termini della complessa e delicata questione in esame, e’ opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 180 del 2009 della Corte costituzionale, piu’ volte richiamata dalla societa’ ricorrente, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 149 cit., ha osservato che la procedura ivi regolata non costituisce un obbligo, bensi’ una facolta’ per la parte danneggiata.

La sentenza in questione ha rilevato che un’interpretazione “costituzionalmente orientata dell’articolo 149 consentirebbe, accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si e’ limitato “a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilita’ di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilita’ civile dell’autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del 2008)”; per cui il Giudice delle leggi e’ pervenuto alla conclusione che “l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato”, rilevando che simile interpretazione e’ anche maggiormente coerente con i criteri contenuti nella legge delega.

Il richiamo alla sentenza costituzionale giova a porre in luce come il sistema delineato dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005 debba essere letto avendo come bussola la maggiore tutela del danneggiato e le connesse esigenze di semplificazione che derivano dalla circostanza secondo cui e’ piu’ semplice trattare con la propria assicurazione che non con quella del veicolo antagonista.

5.3. Il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ricalcando nelle sue linee di fondo la L. 24 dicembre 1969, n. 990, prevede, nel tentativo di favorire la deflazione del contenzioso infortunistico stradale, che la parte danneggiata abbia l’obbligo di formulare una richiesta risarcitoria alla societa’ di assicurazione, consentendo in tal modo a questa di valutarne la fondatezza, di svolgere la necessaria istruttoria e di formulare l’eventuale offerta; obbligo, questo, che vale sia nel caso di azione diretta (articolo 144 cit.) che nella procedura di risarcimento diretto regolata dall’articolo 149 cit., come risulta senza dubbio dalla lettura dell’articolo 145 del codice delle assicurazioni.

La sentenza impugnata da’ per pacifico che la parte appellante, cioe’ l’odierna societa’ ricorrente, aveva inviato la richiesta di danni alla propria assicurazione “e, solo per conoscenza, a (OMISSIS)” (cioe’ l’assicurazione del veicolo antagonista); il secondo motivo di ricorso contesta che i fatti siano andati in questo modo e rileva che la richiesta risarcitoria era stata inviata ad entrambe le societa’ di assicurazione, ma quest’aspetto non rileva, per le ragioni che adesso si diranno. Il problema che si pone nel nostro caso consiste nello stabilire se, essendo stata inviata la richiesta risarcitoria alla propria societa’ di assicurazione e, “per conoscenza”, anche all’assicurazione del danneggiante, il danneggiato possa poi promuovere il giudizio nei confronti anche di quest’ultima, ovvero sia vincolato ad agire solo nei confronti della prima, seguendo il modello delineato dall’articolo 149 piu’ volte richiamato.

Osserva il Collegio che, pur non essendo le norme del codice delle assicurazioni, in questo caso, un modello di chiarezza, la soluzione scelta dal Tribunale di Torino non puo’ essere condivisa.

L’articolo 149, comma 6, infatti, stabilisce che, qualora la fase preliminare delle trattative non sia andata a buon fine (per inapplicabilita’ della procedura di risarcimento diretto, ovvero per mancata comunicazione di offerta o per diniego di offerta), “il danneggiato puo’ proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”; in tal caso, l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile “puo’ chiedere di intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’altra impresa”, il che e’ coerente con la struttura dell’accollo ex lege che questa Corte ha gia’ riconosciuto essere la qualificazione giuridica dell’istituto del risarcimento diretto (v. le ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20374, e 20 settembre 2017, n. 21896). Secondo questa ricostruzione, quindi, la c.d. impresa gestionaria, quando riceve la richiesta di risarcimento dal proprio assicurato, istruisce la relativa pratica, formula l’offerta e paga il risarcimento, compie un’attivita’ per conto e nell’interesse dell’impresa debitrice.

L’articolo 145, comma 1, dal canto suo, nel regolare l’azione diretta del danneggiato – cioe’ la classica azione gia’ prevista dalla L. n. 990 del 1969 – afferma che essa puo’ essere proposta una volta decorso il periodo di tempo di sessanta o novanta giorni dalla richiesta di risarcimento del danno all’impresa di assicurazione (del danneggiante), inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “anche se inviata per conoscenza”. Il comma 2 dell’articolo 145, in coerenza col comma 1, stabilisce che nella procedura di cui all’articolo 149 cit. il danneggiato puo’ promuovere il giudizio dopo il decorso di analogo termine dall’invio della richiesta alla propria impresa di assicurazione, “inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto”. Precisazione, quest’ultima, coerente con la previsione del comma 6 dell’articolo 149 gia’ richiamata, che consente all’assicuratore del responsabile di intervenire in causa e di estromettere l’altra impresa.

Cio’ significa, dando per pacifico che le parole della legge abbiano un senso ed una loro intrinseca coerenza, che una lettera inviata “per conoscenza” e’ sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l’azione giudiziaria contro l’una o l’altra impresa di assicurazione. I due commi dell’articolo 145 cit. rendono chiaro il disegno del legislatore: chi opta per il risarcimento diretto in sede stragiudiziale, deve informare anche l’impresa debitrice con la lettera raccomandata; ma se, rivelatasi infruttuosa la trattativa, la vittima decide di convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile, quella lettera che gli era stata inviata “per conoscenza” sara’ sufficiente a rendere proponibile la domanda.

Si potrebbe obiettare – e questo e’ il senso della motivazione resa dal Tribunale di Torino nella sentenza oggi impugnata – che, se il danneggiato ha chiesto il risarcimento alla propria impresa di assicurazione ed ha inviato solo per conoscenza tale richiesta all’impresa assicuratrice del responsabile, quest’ultima non abbia avuto in concreto la possibilita’ di istruire il sinistro, di valutare le rispettive responsabilita’ e, di conseguenza, di formulare un’offerta. Ma, proprio in nome di quelle esigenze di tutela del danneggiato e di snellimento delle procedure che anche la Corte costituzionale ha posto in luce nella suindicata sentenza, questa Corte ritiene che un’interpretazione costituzionalmente orientata non possa che andare nella direzione di ritenere sufficiente l’invio della richiesta di risarcimento anche solo “per conoscenza”. Se si tratta, come si e’ gia’ affermato, di un’ipotesi di accollo ex lege, ne deriva che la possibilita’ che l’impresa assicuratrice del danneggiante non ha avuto e’ stata fornita all’impresa assicuratrice del danneggiato, il che e’ sufficiente; e d’altronde l’articolo 149, comma 3, cit. chiarisce che nella procedura di risarcimento diretto l’assicuratore del danneggiato liquida i danni “per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime”.

Tirando, dunque, le fila del lungo discorso svolto fin qui, e’ evidente che i motivi di ricorso sono fondati, perche’ l’acquisita certezza dell’invio della richiesta risarcitoria, sia pure per conoscenza, alla societa’ (OMISSIS) fa si’ che la domanda avanzata in giudizio non poteva essere dichiarata improponibile.

6. Il ricorso, pertanto, e’ accolto e l’impugnata sentenza e’ cassata.

Il giudizio e’ rinviato al Tribunale di Torino, in persona di un diverso Magistrato, il quale decidera’ attenendosi al seguente principio di diritto:

“Nell’assicurazione per la responsabilita’ civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all’articolo 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato puo’ proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto”.

Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

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