in materia di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.
Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26052
Data udienza 6 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18294/2019 proposto da:
(OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di procuratore speciale del padre (OMISSIS) e del fratello (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., nella qualita’ di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 8002/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/06/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Nella notte del (OMISSIS) si verifico’, lungo la strada statale (OMISSIS), un tragico incidente nel quale la vettura condotta dal cittadino albanese (OMISSIS), a bordo della quale viaggiava come trasportato il giovane albanese (OMISSIS), ando’ fuori strada, terminando la propria corsa contro un ponticello in cemento armato sito all’incirca 80 metri dopo il punto nel quale il mezzo era fuoriuscito dalla sede stradale.
A seguito dell’urto morirono sia il conducente che il trasportato e risulto’ che la vettura era sprovvista di copertura assicurativa.
In conseguenza di tale fatto i familiari del trasportato (OMISSIS) cioe’ (OMISSIS) ed (OMISSIS), in rappresentanza degli altri (padre, fratello e nonni del defunto) – convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, il proprietario della vettura, (OMISSIS), e la societa’ di assicurazione (OMISSIS), quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei relativi danni.
Si costitui’ in giudizio il (OMISSIS) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per aver egli venduto la vettura al conducente (anch’egli defunto) (OMISSIS) in data antecedente al verificarsi dell’incidente; e, a seguito di cio’, gli attori chiesero di poter integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del proprietario e conducente (OMISSIS).
Si costitui’ anche la societa’ di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio il Tribunale concesse una provvisionale in favore degli attori; indi, decidendo la causa, dichiaro’ il difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS), riconobbe l’esclusiva responsabilita’ del conducente nella determinazione dell’incidente e condanno’ in solido la societa’ di assicurazione e gli eredi del conducente al risarcimento dei danni, liquidati nella complessiva somma di Euro 70.000 in favore di (OMISSIS) e di Euro 360.000 in favore di (OMISSIS), quest’ultimo in proprio e in qualita’ di procuratore degli altri prossimi congiunti, con il carico delle spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata in via principale dalla societa’ di assicurazione e in via incidentale da (OMISSIS) ed (OMISSIS) (in proprio e nella qualita’) e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2018, ha rigettato l’appello incidentale, ha parzialmente accolto l’appello principale e, in riforma della decisione impugnata, ha ridotto l’entita’ del risarcimento a favore degli appellati.
Ha osservato la Corte territoriale, ai limitati fini che interessano in questa sede, che l’appello della societa’ assicuratrice doveva essere parzialmente accolto perche’ dall’istruttoria espletata era emerso che lo sfortunato giovane (OMISSIS), che viaggiava sul sedile di destra accanto al conducente, era stato rinvenuto esanime all’interno della vettura, privo delle cinture di sicurezza. Il nesso causale tra tale colposa omissione, sanzionata dall’articolo 172 C.d.S., e il grave trauma cranico riscontrato dall’esame autoptico sul cadavere determinava, secondo la Corte di merito, la necessita’ di ridurre l’entita’ del risarcimento nella misura di un terzo a titolo di concorso di colpa (articolo 1227 c.c.).
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso (OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS), con unico atto affidato a tre motivi.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte, preliminarmente, che la societa’ di assicurazione ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso in relazione alle posizioni di alcuni tra i ricorrenti, per estinzione del mandato,, difetto di procura e carenza di legittimazione attiva.
Su tali eccezioni la Corte non ritiene di doversi pronunciare, in ossequio al criterio decisorio della c.d. ragione piu’ liquida, per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullita’ della sentenza ed error in procedendo, con violazione dell’articolo 115 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione o motivazione comunque apparente.
Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto provato il fatto colposo del trasportato, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., consistente nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Richiamando le conclusioni del consulente tecnico incaricato di svolgere l’esame autoptico sul cadavere, i ricorrenti rilevano che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un errore di percezione, perche’ dalla relazione non risultava indicata l’esistenza di un trauma cranico sul corpo della vittima, per cui il mancato uso delle cinture non sarebbe stato provato. Ci si troverebbe, quindi, in presenza di una violazione dell’articolo 115 cit., perche’ la sentenza avrebbe ridotto l’entita’ del risarcimento senza una vera motivazione o con una motivazione ritenuta apodittica.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 1227, 2054 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo e controverso in causa.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe ritenuto dimostrato il concorso del fatto colposo della vittima, per la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza, in assenza di elementi idonei a provare detta circostanza. Tale comportamento colposo era stato da sempre contestato dai ricorrenti; infatti, mentre il cadavere del conducente era stato rinvenuto all’esterno della vettura, quello del trasportato era stato rinvenuto all’interno, accasciato col petto sul cruscotto. L’esame autoptico aveva consentito di riscontrare, poi, un alone sull’emitorace sinistro, compatibile con la presenza della cintura di sicurezza, che sarebbe stata poi strappata a causa del violentissimo urto. Ne deriva, secondo i ricorrenti, che l’intera responsabilita’ dell’accaduto doveva essere posta a carico del conducente, in assenza di un’effettiva prova del concorso di colpa del trasportato.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4), dovuta alla mancanza della motivazione.
Osservano i ricorrenti che non vi sarebbe alcuna effettiva motivazione, da parte della Corte d’appello, delle ragioni per le quali la sentenza di primo grado e’ stata riformata. La motivazione si presenta apodittica, perche’ il presunto mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato sarebbe stato dedotto solo dal fatto che nel momento del ritrovamento del cadavere le stesse risultavano non allacciate.
5. I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa l’evidente connessione tra loro esistente, e sono tutti inammissibili.
5.1. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha in piu’ occasioni affermato che in materia di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e le ordinanze 5 giugno 2018, n. 14358, e 11 aprile 2022, n. 11656).
5.2. Nel caso in esame la Corte d’appello, benche’ con una motivazione alquanto stringata, ha tuttavia dato conto, anche attraverso il richiamo al verbale redatto dalla Polizia stradale, delle ragioni per le quali ha riconosciuto un concorso di colpa a carico del trasportato, a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
A fronte di tale motivazione le censure prospettate nel ricorso – pur contenendo profili suggestivi in ordine ad una diversa possibile ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo cui il trasportato non aveva riportato un trauma cranico ed aveva invece indossato la cintura di sicurezza – si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
6. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Il danno da fermo tecnico nei sinistri stradali.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza Vita)
Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link