Il beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale”.

Tribunale Venezia, Sezione Lavoro civile Sentenza 9 gennaio 2019, n. 2

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1284/2018 RG promossa da

da

(…) SPA

con avv.to Ul.Co., dom. in Mestre – Venezia presso avv.to Pi.Gr., come da mandato allegato all’atto di opposizione

– opponente –

contro

(…)

con proc. dom. in Mestre Venezia avv.to An.Ol., come da mandato allegata alla comparsa di costituzione

– opposta –

in punto: opposizione a DI – beneficium excussionis art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276 del 2003;

decisa all’udienza 9.1.2019

FATTO

Con ricorso depositato telematicamente in data 4.6.2018 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia (…) ha opposto il D.I. n. 369 del 2018 con cui il GL del Tribunale le ingiunge di pagare a (…) – dipendente della (…) nel periodo da agosto a ottobre 2015 con mansioni di receptionist presso la Torre di Controllo dell’Aeroporto Tessera di Venezia – l’importo di Euro 2.065,84 a titolo di retribuzioni e tfr, come da diffida accertativa 4.2.2016.

Il credito, riscontrato da diffida accertativa, è recuperato verso (…) quale committente responsabile solidalmente ex art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276 del 2003.

Il D.I. è opposto per mancata previa escussione del patrimonio dell’appaltatrice, prevista dalla norma nel testo ante riforma ex D.L. n. 25 del 2017 convertito con L. n. 49 del 2017.

La lavoratrice opposta si è costituita contestando l’impugnazione.

La causa è stata istruita documentalmente, e all’odierna udienza è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata a prescindere dalla dibattuta questione relativa alla natura sostanziale o processuale del beneficium excussionis ex art. 29 comma 2, e della conseguente valenza ratione temporis nella fattispecie dell’intervenuta abrogazione ex D.L. n. 25 del 2017 – L. n. 49 del 2017.

E infatti nei casi di responsabilità solidale regolata con concessione al coobligato del beneficium excussionis per costante giurisprudenza in ogni caso quest’ultimo opera esclusivamente in sede esecutiva e non è di ostacolo all’azione di cognizione diretta all’acquisizione del titolo.

Così in materia di responsabilità dei soci di snc da ultimo Cass. n. 279/2017 secondo cui :

“Il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria.

Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio.

Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale”.

Negli stessi termini Cass. 15966/2016, secondo cui “In materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicché è inapplicabile l’art. 2304 c.c. che disciplina il “beneficium excussionis” relativamente alla sola fase esecutiva”.

Conf. Cass. 15713/2004, secondo cui

“Il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente”.

Di epoca risalente, a conferma del carattere consolidato e univoco dell’orientamento, Cass. 3399 del 12/04/1994 secondo cui:

“Il creditore di una società di persone può agire in sede di cognizione direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza la necessità di chiamare in giudizio anche la società, non rilevando che l’art. 2304 cod. civ. preveda il “beneficium excussionis”, che opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società”.

Il DI va dunque confermato.

Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

1. rigetta l’opposizione e conferma dunque il DI opposto già esecutivo ex art. 642 c.p.c.;

2. condanna (…) alla rifusione delle spese di lite che liquida, al netto di accessori di legge, in Euro 2.255,00.

Così deciso in Venezia il 9 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

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