Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal Condominio, in persona dell’amministratore, la circostanza che il Condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore, spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell’interesse di tutti i condomini.

Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|4 maggio 2021| n. 1411

Data udienza 17 marzo 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marisa Gisella Nardo – Presidente

dr. Vinicia Licia Serena Calendino – Consigliere rel.

dr. Lucia Trigilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 4802/2018 promossa in grado d’appello

DA

SOCIETA’ (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Via (…) 20129 MILANO presso lo studio dell’avv. LA.CE., che la rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

(…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso lo studio dell’avv. FU.GI., che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATO

avente ad oggetto: assicurazione contro i danni

Le parti hanno precisato come segue:

PER SOCIETA (…)

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

(…), condomino del Condominio sito a M. (M.), via (…), ha citato in giudizio la Società (…) (assicuratrice del Condominio con “Polizza (…)”), chiedendo di essere risarcito del danno subito, quale proprietario di un box che era stato danneggiato a causa di infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, anch’esso di proprietà privata.

Con sentenza n. 8979/2018 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta direttamente da (…), quale condomino del Condominio di via (…), nei confronti della Società (…).

Ha quindi condannato la società assicuratrice a corrispondere al (…) l’importo di e. 7.100,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre che a rifondere alla Società le spese del grado.

Il Tribunale ha ritenuto che ciascun condomino, cui veniva addebitata -proporzionalmente ai suoi millesimi- la quota da pagarsi alla società assicuratrice per la polizza sopradetta, aveva facoltà di agire autonomamente nei confronti di quest’ultima “.. per cui la chiamata in causa della (…) convenuta è legittima, atteso che il proprietario della singola unità immobiliare può agire o contro l’amministratore (che a sua volta chiamerà in manleva la Compagnia), o nei confronti della Compagnia stessa. Ciò si legge nelle condizioni generali della Polizza, a pag. 9, paragrafo 1.9”.

Avverso la detta sentenza la Società (…) ha proposto appello, deducendo, innanzitutto, l’inammissibilità della domanda, non essendo prevista l’azione diretta ex art. 1917 c.c. – nei confronti della compagnia di assicurazioni – del condomino, come da costante giurisprudenza sul punto;

ha comunque contestato la fondatezza della domanda avversaria, affermando che l’evento dannoso subito dal (…) (danno per effetto di spargimento di acqua in proprietà privata) non era coperto dalla polizza stipulata con il Condominio e che, in ogni caso, non vi era la prova del danno effettivamente subito dal (…).

Ha concluso come in epigrafe, chiedendo anche la restituzione della somma versata nelle more al (…) in ossequio alla sentenza appellata.

Costituitosi, (…) ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma dell’appellata sentenza.

La causa è stata assunta in decisione all’udienza del 10.12.2020, previa assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.

L’appello è fondato.

L’appellante deduce l’inammissibilità dell’azione diretta, nei suoi confronti, da parte del condomino danneggiato, in quanto il soggetto assicurato è solo ed esclusivamente il Condominio;

l’appellato sostiene invece che ciascun condomino è parte contraente della polizza ed ha facoltà di agire autonomamente nei confronti della compagnia di assicurazione.

Tale ultimo assunto è smentito da Cass. n. 4245 del 20.2.2009, secondo la quale “Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal Condominio, in persona dell’amministratore, la circostanza che il Condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore, spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell’interesse di tutti i condomini”.

Del resto, non può non rilevarsi che la polizza è stata effettivamente stipulata dal solo Condominio, in persona dell’amministratore: non si può quindi ritenere che i singoli partecipanti al condominio siano individualmente legittimati ad agire in proprio nei confronti della compagnia assicuratrice.

La circostanza, infatti, che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal Condominio in persona dell’amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all’amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell’assicuratore: la rappresentanza spetta infatti comunque all’amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l’ente di gestione, contraente della polizza nell’interesse di tutti i partecipanti al condominio (v. Cass. civ., sez. III, 20/02/2009, n. 4245, cit.).

A ben vedere, lo stesso appellato, nella sua memoria di replica conclusionale, mostra di conoscere il citato orientamento (conforme a quanto dedotto dalla società assicuratrice); se ne discosta solo per citare l’ordinanza emessa da Cass. n. 30653/2017, secondo la quale Nell’assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell’art. 1891, comma 2, c.c., sicché l’assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione dell’assicurato a proporre direttamente la domanda Casdi pagamento dell’indennizzo in virtù di polizza stipulata dalla A.U.S.L. a garanzia degli infortuni, compresi quelli “in itinere”, subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale espletata da medici addetti al servizio di continuità assistenziale in convenzione con l'(…))

Trattasi, tuttavia, di fattispecie molto particolare e circoscritta in materia di contratto assicurativo per conto di chi spetti, da cui non si ritiene possa essere tratto un insegnamento generale, a fronte del citato, e consolidato, orientamento, la cui esistenza neppure l’appellato ha contestato.

In accoglimento dell’appello e, pertanto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, la domanda proposta dal (…) va dichiarata inammissibile, con condanna di quest’ultimo alla restituzione di quanto ricevuto nelle more dalla Società (…) (che ne ha fatto richiesta), con gli interessi legali dal di dell’avvenuta ricezione, fino al saldo effettivo, restando ovviamente assorbiti gli altri motivi.

Gravano sull’appellato soccombente, in favore dell’appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo -sulla base dei criteri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, valore della causa e. 7.100,00- a titolo di compenso professionale, tenuto conto dell’impegno concretamente profuso (limitatissimo per la fase di trattazione/istruzione), oltre agli accessori dovuti per legge.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

– in accoglimento dell’appello proposto da Società (…) di Assicurazione nei confronti di (…) avverso la sentenza n. 8979/2018 del Tribunale di Milano e, per l’effetto, in riforma di quest’ultima,

– dichiara inammissibile la domanda proposta da F.G.,

– condanna (…) alla restituzione, in favore della Società (…) di quanto ad egli corrisposto nelle more da quest’ultima, con gli interessi legali dal di dell’avvenuta ricezione, fino al saldo,

– condanna (…) a rifondere alla Società (…) le spese del giudizio di primo grado, liquidate in e. 3.200,00, oltre agli accessori dovuti per legge, nonché le spese del presente grado di appello, liquidate in e. 3.500,00 oltre agli accessori dovuti per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della IV sezione civile della Corte d’Appello di Milano il 17 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2021.

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Avv. Umberto Davide

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